Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 1138/2018

Obbligo contributivo ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463. Circolare n. 80/2012. Chiarimenti.

Pubblicato: 13/03/2018 In vigore dal: 13/03/2018 Documento ufficiale

Quali sono i criteri per l'iscrizione alla gestione previdenziale artigiani e quando un soggetto non può essere iscritto come "artigiano di fatto"?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1138/2018 chiarisce le regole per l'iscrizione alla gestione previdenziale artigiani, stabilendo che non tutti coloro che esercitano attività artigianali hanno diritto a questa copertura. In particolare, l'INPS può iscrivere direttamente un "artigiano di fatto" (chi esercita attività artigiana senza iscrizione formale) solo se possiede tutti i requisiti tecnico-professionali richiesti dalla legge e se l'attività è regolarmente esercitata secondo le normative vigenti. La norma si applica a imprenditori artigiani, ditte individuali e società che operano in settori artigianali come installazione di impianti, parruccheria e simili.

Esistono però tre categorie di soggetti che NON possono essere iscritti alla gestione artigiani: imprese dove il responsabile tecnico è esterno alla compagine aziendale (il titolare non possiede i requisiti richiesti); soci di società in nome collettivo (S.n.c.) non iscritte all'Albo perché la maggioranza dei soci non svolge lavoro personale; soci di S.r.l. pluripersonali quando la società non ha richiesto l'iscrizione all'Albo (poiché è facoltativa e non obbligatoria).

Per chi esercita attività in modo abusivo, cioè senza i requisiti di legge, rimane comunque l'obbligo di versare i contributi fino alla data in cui la Commissione Provinciale Artigianato decreta la cancellazione dall'Albo. L'iscrizione retroattiva di un artigiano di fatto decorre dalla data effettiva di inizio attività, entro il limite della prescrizione quinquennale.

Le Strutture territoriali dell'INPS possono agire in autotutela per correggere iscrizioni non conformi a questi criteri, e il contenzioso amministrativo deve essere valutato secondo queste nuove precisazioni.

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Riferimento normativo

Obbligo contributivo ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463. Circolare n. 80/2012. Chiarimenti.

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Coordinamento Generale Legale Roma, 14-03-2018 Messaggio n. 1138 OGGETTO: Obbligo contributivo ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463. Circolare n. 80/2012. Chiarimenti. 1. Obbligo contributivo artigiani. Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 A seguito di richieste di chiarimenti pervenute dalle Strutture territoriali e da diversi interlocutori istituzionali in relazione alle disposizioni di cui alla circolare n. 80/2012, avente ad oggetto “Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106. Iscrizione all’Albo provinciale delle imprese artigiane – Obbligo contributivo ai sensi della Legge n. 463/59. Chiarimenti”, l’Istituto ha trasmesso apposita richiesta di parere al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, che ha conseguentemente fornito i criteri per l’esatta individuazione dei destinatari dell’iscrizione alla gestione artigiani dei c.d. “artigiani di fatto”. L’articolo 6, comma 2, lettera f-sexies), della legge 12 luglio 2011, n. 106, illustrato con la circolare di n. 80/2012, ha introdotto una disciplina che consente di attribuire immediato effetto, ai fini previdenziali, ad una regolare comunicazione di inizio attività artigiana o ad un verbale di accertamento ispettivo da cui emerga una pregressa decorrenza di un’attività non dichiarata, fermi restando i successivi controlli demandati ai competenti Organismi della CCIAA. Le attività tutelate dalla nuova disciplina, per le quali l’Istituto può procedere direttamente all’iscrizione previdenziale in base alla riconosciuta autonomia in ordine alla verifica dei requisiti per l’iscrizione medesima, sono le attività regolarmente esercitate secondo le leggi vigenti e, in particolare, la legge n. 443/1985. D’altra parte, la novella prevede che l’esercizio di attività che richiedono specifiche competenze tecnico-professionali a tutela degli utenti, da parte di un titolare che ne sia sprovvisto e che quindi esercita l’attività in modo abusivo, debba ricevere apposita disciplina anche al fine di non dare luogo a significativi squilibri del mercato. Pertanto, la norma dispone che il soggetto privo dei requisiti di legge per lo svolgimento di attività artigiana, e quindi per l’iscrizione alla gestione artigiani, non possa essere esonerato dall’adempimento degli obblighi previdenziali per il periodo di esercizio effettivo dell’attività. La previsione normativa si basa sul presupposto logico che tale attività, una volta evidenziata la palese irregolarità di esercizio, dovrà essere cessata, con conseguente cessazione dell’obbligo contributivo. Pertanto, il soggetto rimarrà iscritto alla gestione previdenziale artigiani fino alla data di emissione della delibera della Commissione Provinciale Artigianato (o Organismo equipollente) che ne decreterà la cancellazione o la non iscrivibilità all’Albo delle Imprese Artigiane, trattandosi appunto di attività svolta in assenza dei requisiti di legge. In proposito si rammenta che le risultanze dell’accertamento devono sempre essere inviate al registro delle imprese per la valutazione degli elementi acquisiti e per la eventuale segnalazione alle autorità locali di esercizio abusivo di attività artigiana. Con riferimento alla decorrenza da attribuire all’iscrizione di un “artigiano di fatto”, essa coinciderà naturalmente con la data di inizio dell’attività, nei limiti della prescrizione quinquennale. Di seguito vengono illustrati gli esempi più frequenti di soggetti erroneamente iscritti alla gestione artigiani. 2. Ditta/società con Responsabile Tecnico diverso dal titolare/socio Lo svolgimento di alcune attività di natura artigianale presuppone la necessità di un responsabile tecnico, che sia in possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali (si pensi, ad esempio, alle aziende che svolgono attività di installazione di impianti di cui al D.M. 37/2008 oppure attività di parrucchiere, ecc.). Il ruolo di responsabile può essere rivestito dal titolare/socio dell’azienda, oppure da un soggetto anche esterno alla compagine aziendale. In tal modo, l’impresa può legittimamente operare sul mercato e rilasciare le certificazioni richieste dalla legge. Si evidenzia che l’articolo 2 della legge n. 443/1985 (legge quadro per l’artigianato, i cui contenuti sono stati sostanzialmente trasposti nelle varie leggi regionali che disciplinano il settore artigianato) prevede espressamente che “l’imprenditore artigiano, nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico – professionali previsti dalle leggi statali”. Ne consegue che le imprese nell’ambito delle quali i requisiti tecnico/professionali previsti dalle leggi statali siano posseduti da un soggetto esterno alla compagine aziendale, non sono considerate imprese artigiane in quanto non riconducibili alle disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443. Le stesse imprese, pertanto, non possono essere iscritte all’Albo ed i relativi titolari/soci non possono chiedere la copertura previdenziale nella gestione artigiani. Le medesime, tuttavia, possono legittimamente operare sul mercato con eventuale inquadramento in altro settore ai fini previdenziali, in presenza dei requisiti di legge. Si tratta, dunque, di casistiche in cui, ove il titolare avesse tempestivamente richiesto l’iscrizione alla gestione artigiani, essa non gli sarebbe stata accordata per carenza di requisiti tecnico-professionali. Per tale motivo non è possibile procedere a posteriori all’iscrizione alla gestione previdenziale. 3. Soci di S.n.c. non iscritta all’Albo Imprese Artigiane Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 443/85, è artigiana l’impresa “costituita ed esercitata in forma di società […] a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale nel processo produttivo”. Pertanto, nell’ipotesi di una S.n.c. che esercita regolarmente un’attività astrattamente compresa nel settore artigiano, ma non è iscritta all’Albo imprese Artigiane perché solo la minoranza dei soci vi presta la propria opera, in analogia con quanto esposto nelle conclusioni descritte al paragrafo precedente, non si tratta di impresa artigiana. Ne consegue l’impossibilità di iscrivere i soci alla gestione previdenziale quali artigiani di fatto. 4. Soci di S.r.l. pluripersonale Dalla formulazione dell’articolo 5, comma 3, della legge n. 443/85, introdotto dalla legge n. 57/2001, si evince l’esistenza di una mera facoltà e non di un obbligo, in capo alle S.r.l. pluripersonali, di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, da cui sorgerebbe l’obbligo di iscrizione alla gestione artigiani. Pertanto, in assenza dell’iscrizione della S.r.l. all’AIA su domanda della società, resta esclusa l’iscrizione d’ufficio alla Gestione Artigiani dei soci di S.r.l. pluripersonali che svolgono attività compresa nel settore artigiano. 5. Contenzioso Si fa presente, infine, con riferimento al contenzioso amministrativo e giudiziario giacente in materia, che l’istruttoria dei ricorsi dovrà essere effettuata tenendo conto delle odierne precisazioni. Le Strutture territoriali, effettuate le opportune verifiche su provvedimenti ispettivi che hanno dato luogo ad iscrizioni non conformi al contenuto del presente messaggio, potranno agire in autotutela in presenza dei presupposti su richiamati. Con riferimento al contenzioso amministrativo si rappresenta che, a tal fine, saranno rinviate alle competenti Direzioni Regionali/Direzioni di Coordinamento Metropolitano per le opportune valutazioni le pratiche già istruite in maniera difforme rispetto a quanto sopra descritto. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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Il Messaggio INPS 1138/2018 è il riferimento normativo per l'iscrizione alla gestione artigiani, i requisiti tecnico-professionali, l'obbligo contributivo e la disciplina dell'artigiano di fatto secondo la legge 443/1985. Commercialisti e consulenti del lavoro lo consultano per verificare l'inquadramento previdenziale di imprenditori artigiani, responsabili tecnici, società in nome collettivo e S.r.l., nonché per questioni di prescrizione quinquennale e autotutela amministrativa.

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