Valutazione della maggiorazione dei sei scatti di stipendio sul trattamento di previdenza e quiescenza dei dirigenti civili dell’amministrazione penitenziaria
Ai dirigenti civili dell'amministrazione penitenziaria spetta la maggiorazione dei sei scatti di stipendio ai fini pensionistici e di quiescenza?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1134/2017 chiarisce che i dirigenti civili dell'amministrazione penitenziaria NON hanno diritto alla maggiorazione dei sei scatti di stipendio per il calcolo della pensione e della buonuscita. Questo beneficio, previsto dalla legge n. 232/1990, è riservato al personale della Polizia di Stato e ad altre categorie specificamente indicate dalla normativa. Sebbene i dirigenti penitenziari civili abbiano ricevuto un trattamento economico transitorio equiparato a quello della Polizia di Stato in attesa della definizione del loro ordinamento, questa equiparazione non si estende ai benefici pensionistici e previdenziali. L'INPS, acquisito il parere del Ministero del Lavoro, precisa che manca una norma esplicita che preveda tale estensione. Il beneficio dei sei scatti spetta invece esclusivamente ai dirigenti della polizia penitenziaria appartenenti alla carriera militare (vice commissario, commissario, commissario capo, commissario coadiutore penitenziario), come già stabilito dalla circolare Inpdap n. 19/2005.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Valutazione della maggiorazione dei sei scatti di stipendio sul trattamento di previdenza e quiescenza dei dirigenti civili dell’amministrazione penitenziaria
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 13-03-2017
Messaggio n. 1134
OGGETTO: Valutazione della maggiorazione dei sei scatti di stipendio sul
trattamento di previdenza e quiescenza dei dirigenti civili
dell’amministrazione penitenziaria
La legge 27 luglio 2005, n. 154, nel delegare il Governo ad emanare uno o più decreti
legislativi volti a disciplinare l’ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria ed il relativo
trattamento giuridico ed economico, ha previsto che il rapporto di impiego del personale della
carriera dirigenziale penitenziaria è riconosciuto come rapporto di diritto pubblico in
considerazione della particolare natura delle funzioni esercitate.
Il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 stabilisce che il procedimento di definizione degli
aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale
penitenziaria deve concludersi con l’emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica
(art. 20).
La disposizione transitoria di cui al successivo art. 27 stabilisce, inoltre, che fino all’entrata in
vigore del DPR di recepimento dell’accordo negoziale, il personale in esame continua a
percepire il trattamento economico precedentemente spettante, vale a dire quello derivante
dall’equiparazione, stabilita dalla legge n. 395/1990, al trattamento del personale della Polizia
di Stato.
Il medesimo decreto legislativo nulla stabilisce in ordine all’eventuale permanenza, ancorché in
via transitoria, dell’equiparazione giuridica precedentemente in essere né prevede una
estensione al personale dirigente dell’Amministrazione Penitenziaria dei medesimi benefici
pensionistici e previdenziali spettanti al personale della Polizia di Stato con qualifica
dirigenziale.
In attesa della definizione delle relative procedure, cui il decreto legislativo rinvia per la
definizione degli istituti giuridici ed economici, il Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria del Ministero della Giustizia ha impartito, con lettera circolare GDAP 0188490-
2007 le prime disposizioni attuative, per il personale in esame, in merito all’applicazione di
alcuni specifici istituti del rapporto di lavoro individuando, quale Comparto di riferimento,
quello della Sicurezza ed in particolare quello previsto per il personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile.
La stessa Amministrazione nel disciplinare tali disposizioni transitorie ha stabilito che “nelle
more della definizione del procedimento negoziale contemplato dagli artt. 20 e seguenti del
D.l.gs n. 63/2006, i dirigenti penitenziari sono destinatari, in via transitoria, della disciplina dei
corrispondenti livelli dei dirigenti della Polizia di Stato pur non acquisendone il relativo status”.
Delineato il quadro normativo di riferimento, questo Istituto, acquisito il parere del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali n.6434 del 4 novembre 2016, precisa che, in assenza di una
previsione normativa che preveda l’estensione di specifici benefici ai fini della quiescenza e
della previdenza già riconosciuti al personale della Polizia di Stato, ai dirigenti
dell’amministrazione penitenziaria non compete la valutazione della maggiorazione dei sei
scatti di stipendio ai predetti fini.
Diversamente, il beneficio in esame può essere attribuito esclusivamente ai dirigenti della
polizia penitenziaria appartenenti alla carriera militare penitenziaria ed in particolare ai vice
commissario penitenziario, commissario penitenziario, commissario capo penitenziario,
commissario coadiutore penitenziario (cfr. circolare Inpdap n. 19 del 1° giugno 2005).
Ciò in quanto l’art. 21 della legge n. 232/1990 prevede che “al personale della Polizia di Stato
appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale
appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di
stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con
qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente
inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e
della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio
spettante, sei scatti (…omissis…)”.
Il successivo comma 3 bis prevede, inoltre, l’applicazione di tali benefici anche al personale
appartenente alle funzioni dirigenziali e categorie equiparate di cui alla legge n. 121/1981, e ai
dirigenti del già Corpo Forestale dello Stato e del Corpo degli Agenti di custodia.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 1134/2017 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La questione riguarda l'applicazione della legge n. 232/1990 sui sei scatti di stipendio, un istituto previdenziale che incide sulla base pensionabile e sulla liquidazione della buonuscita per il personale delle forze di polizia. Amministrazioni pubbliche e uffici del personale devono distinguere tra equiparazione economica transitoria e benefici pensionistici veri e propri, consultando le circolari INPS e INPDAP per evitare errori nel calcolo della quiescenza e della previdenza complementare.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.