Sisma Lazio Marche Umbria e Abruzzo del 24 agosto 2016 - indennità di maternità e paternità a favore degli iscritti alla gestione separata e delle lavoratrici e lavoratori autonomi.
Quali sono le modalità di riconoscimento delle indennità di maternità e paternità per gli iscritti alla gestione separata e i lavoratori autonomi colpiti dal sisma del 24 agosto 2016?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1114/2017 affronta una situazione eccezionale legata al terremoto che ha colpito Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016. A seguito di questo evento, l'INPS aveva disposto la sospensione dell'obbligo di versamento dei contributi per i soggetti interessati (circolare 204/2016). Il messaggio chiarisce che, sebbene normalmente le indennità di maternità e paternità richiedano la regolarità contributiva, in questo caso straordinario l'INPS procederà alla liquidazione delle indennità anche in assenza di tale regolarità. Questa scelta riconosce l'eccezionalità della situazione sismica e tutela i diritti dei lavoratori autonomi e degli iscritti alla gestione separata. Tuttavia, al termine del periodo di sospensione, i beneficiari dovranno regolarizzare la propria posizione contributiva secondo le modalità indicate dalla circolare 204/2016. Se la regolarizzazione non avviene, l'INPS procederà al recupero degli importi indebitamente erogati, attivando le procedure di recupero crediti attraverso le sedi territorialmente competenti.
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Riferimento normativo
Sisma Lazio Marche Umbria e Abruzzo del 24 agosto 2016 - indennità di maternità e paternità a favore degli iscritti alla gestione separata e delle lavoratrici e lavoratori autonomi.
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 10-03-2017
Messaggio n. 1114
OGGETTO: Sisma Lazio Marche Umbria e Abruzzo del 24 agosto 2016 - indennità
di maternità e paternità a favore degli iscritti alla gestione separata
e delle lavoratrici e lavoratori autonomi.
Pervengono alla Scrivente Direzione richieste di chiarimenti in ordine al comportamento da
adottare nei casi di richiesta di congedo di maternità/paternità da parte di soggetti che
beneficiano del periodo di sospensione dell’obbligo di versamento contributivo disposto a
seguito degli eventi sismici di cui in oggetto (circolare INPS n.204/2016).
Premesso che, in assenza di regolarità contributiva, la tutela della maternità/paternità non può
essere riconosciuta al richiedente, tuttavia, considerata l’eccezionalità della situazione, si
ritiene opportuno provvedere alla liquidazione delle relative indennità, salvo poi effettuare – ad
opera delle sedi territorialmente competenti – un successivo controllo della regolarità
contributiva al termine del predetto periodo di sospensione.
Al termine del periodo di sospensione di cui alla citata circolare 204/2016, i soggetti beneficiari
delle predette indennità di maternità/paternità dovranno provvedere alla regolarizzazione della
propria posizione contributiva con le modalità e nei termini di cui al punto 4 della citata
circolare. In caso contrario le strutture INPS territorialmente competenti si attiveranno per il
recupero degli importi indebitamente erogati.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il messaggio riguarda la gestione separata INPS, le indemnità di maternità e paternità, e la regolarità contributiva per lavoratori autonomi e iscritti separatisti. È rilevante per consulenti del lavoro e commercialisti che assistono professionisti e autonomi colpiti da calamità naturali, in quanto affronta il rapporto tra sospensione contributiva, diritti previdenziali e obblighi di regolarizzazione successiva.
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