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Messaggio INPS 1113/2017

Sistema di accertamento e riscossione del contributo addizionale a carico dei datori di lavoro per il finanziamento delle prestazioni ordinarie e di solidarietà erogate con pagamento diretto dai Fondi di solidarietà. Rilascio procedura Evoluzione di RACE. Istruzioni operative. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti.

Pubblicato: 09/03/2017 In vigore dal: 09/03/2017 Documento ufficiale

Qual è il sistema di accertamento e riscossione del contributo addizionale a carico dei datori di lavoro per il finanziamento delle prestazioni ordinarie e di solidarietà erogate dai Fondi di solidarietà?

Spiegato da FiscoAI
Il messaggio INPS 1113/2017 illustra la procedura RACE (Recupero del Contributo Addizionale), un sistema informatico che gestisce l'accertamento e la riscossione del contributo addizionale dovuto dai datori di lavoro che ricorrono alle prestazioni ordinarie e di solidarietà erogate dai Fondi di solidarietà. Questo contributo è obbligatorio quando l'azienda utilizza assegni ordinari o di solidarietà per lavoratori interessati da riduzioni d'orario o sospensioni temporanee dell'attività lavorativa. La base di calcolo è la retribuzione persa dal lavoratore, non l'integrazione salariale corrisposta, e l'aliquota varia a seconda del Fondo di riferimento (da 1,5% a 4,5% secondo il tipo di fondo e la dimensione aziendale). La procedura funziona in quattro fasi: aggregazione automatica dei contributi per sede e matricola, notifica all'azienda tramite PEC o raccomandata quando si raggiunge la soglia di 50 euro o 6 mesi, importazione e abbinamento automatico dei pagamenti effettuati tramite modello F24, e definizione della pratica in stati di chiusura, insolvenza totale/parziale o invio al recupero crediti. Il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica utilizzando il modello F24 precompilato con la causale "RCSO" e il codice identificativo dell'azienda (codeline).

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Riferimento normativo

Sistema di accertamento e riscossione del contributo addizionale a carico dei datori di lavoro per il finanziamento delle prestazioni ordinarie e di solidarietà erogate con pagamento diretto dai Fondi di solidarietà. Rilascio procedura Evoluzione di RACE. Istruzioni operative. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti.

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali Roma, 10-03-2017 Messaggio n. 1113 Allegati n.1 OGGETTO: Sistema di accertamento e riscossione del contributo addizionale a carico dei datori di lavoro per il finanziamento delle prestazioni ordinarie e di solidarietà erogate con pagamento diretto dai Fondi di solidarietà. Rilascio procedura Evoluzione di RACE. Istruzioni operative. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti. Premessa Con messaggio n. 6129 del 6 ottobre 2015 è stato reso noto il rilascio della c.d. procedura RACE concernente la riscossione del contributo addizionale per la cassa integrazione guadagni. In particolare, la suddetta procedura provvede, come noto, a gestire, tra l’altro, le richieste del contributo addizionale dovuto in ragione dei pagamenti diretti effettuati dall’Istituto per Cassa Integrazione Ordinaria, Ordinaria in Edilizia, Straordinaria, in Deroga e per Solidarietà. Ciò premesso, in considerazione del fatto che le caratteristiche del contributo addizionale di finanziamento della Cassa integrazione guadagni sono risultate analoghe a quelle peculiari del contributo addizionale di finanziamento delle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26, 28, 29 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015, a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, si è ritenuto opportuno predisporre un intervento finalizzato ad un ulteriore sviluppo ed evoluzione della Procedura “RACE”, estendendo le modalità di riscossione del contributo addizionale per la Cassa integrazione guadagni, alla riscossione dei contributi addizionali di finanziamento delle prestazioni ordinarie dei Fondi di solidarietà erogate con pagamento diretto. Ciò premesso, con il presente messaggio si rende noto il rilascio della “Procedura di recupero del contributo addizionale prestazioni ordinarie dei Fondi di solidarietà” (Evoluzione di RACE). Quadro normativo Sul piano generale, le norme disciplinanti il contributo addizionale sono contenute nel dettato di cui all’art. 33, comma 2 del D. Lgs. n. 148/2015 che riproduce, essenzialmente, quanto già disposto dall’articolo 3, comma 23, della Legge n. 92/2012. Nello specifico, il suddetto art. 33 – nei casi in cui siano previste prestazioni a sostegno del reddito consistenti nell’erogazione dell’assegno ordinario e dell’assegno di solidarietà di cui all’art. 30, comma 1 e all’art. 31 del citato Decreto legislativo – dispone l’obbligatorietà del versamento ai Fondi di solidarietà di un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, che ricorre alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse. Pertanto, la contribuzione addizionale è dovuta nell’eventualità di ricorso alle prestazioni di assegno ordinario erogato – in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie o straordinarie – dai Fondi di solidarietà bilaterali (cfr. artt. 26 e 40 D.Lgs. n. 148/2015) e dal Fondo di solidarietà residuale che, a far data dal 1° gennaio 2016, ha assunto la denominazione di Fondo di integrazione salariale (cfr. art. 29 D.Lgs. n. 148/2015). La medesima contribuzione addizionale, come si anticipava, è dovuta, altresì, nel caso in cui si ricorra alla prestazione dell’assegno di solidarietà erogato dal Fondo di integrazione salariale, in favore dei dipendenti di datori di lavoro stipulanti, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale, nel corso della procedura di licenziamento collettivo o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. La misura della contribuzione addizionale, che comunque non può essere inferiore all'1,5 per cento delle retribuzioni perse, è prevista dai decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà cui il legislatore, rimettendosi alla volontà delle parti, rinvia espressamente. Per completezza, si evidenziano, di seguito, le relative aliquote di contribuzione addizionale previste dalle disposizioni di legge vigenti per i singoli Fondi di solidarietà: Il decreto istitutivo del Fondo di solidarietà residuale – operativo nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 - ha previsto – per il ricorso all’assegno ordinario – un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura del 3 per cento per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e nella misura del 4,50 per cento per le imprese che occupano più di 50 dipendenti (cfr. art. 5, c. 1, lett. b), del D.I. 79141/2014); Il contributo addizionale, connesso all’erogazione dell’assegno ordinario e dell’assegno di solidarietà da parte del Fondo di integrazione salariale, è stabilito in misura pari al 4 per cento della retribuzione persa (cfr. art. 10, co. 2, D.I. n. 94343/2016); Il contributo addizionale, in relazione al Fondo di solidarietà del personale del settore credito cooperativo, è pari alla misura dell’1,5 per cento calcolato sulle retribuzioni, imponibili ai fini previdenziali, perse dai lavoratori interessati alle prestazioni (cfr. art. 6, comma 1, lett. b) del D.I. 82761/2014); Il contributo addizionale, in relazione al Fondo di solidarietà del personale delle aziende del trasporto pubblico, è pari alla misura dell’1,5 per cento calcolato sulle retribuzioni, imponibili ai fini previdenziali, perse dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni (cfr. art. 7, co. 4, D.I. 86985/2015); Il contributo addizionale, in relazione al Fondo di solidarietà del personale dipendente dalle imprese del settore credito, è determinato nella misura dell’1,5 per cento calcolato sulle retribuzioni, imponibili ai fini previdenziali, perse dai lavoratori interessati alle prestazioni (cfr. art. 6, comma 1, lett. b) del D.I. 83486/2014); Il contributo addizionale, in relazione al Fondo di solidarietà del personale dipendente dalle imprese armatoriali (Solimare), è determinato nella misura dell’1,5 per cento calcolato sulle retribuzioni, imponibili ai fini previdenziali, perse dai lavoratori interessati alle prestazioni (cfr. art. 7, comma 1, lett. b) del D.I. 90401/2015); Il contributo addizionale, in relazione al Fondo di solidarietà del personale dipendente dalle imprese di assicurazione, è determinato nella misura dell’1,5 per cento calcolato sulle retribuzioni, imponibili ai fini previdenziali, perse dai lavoratori interessati alle prestazioni (cfr. art. 7, comma 1, lett. b) del D.I. 78459/2014); Il contributo addizionale, in relazione al Fondo di solidarietà del personale dipendente dalle imprese del Gruppo Ferrovie dello Stato, è determinato nella misura dell’1,5 per cento calcolato sulle retribuzioni, imponibili ai fini previdenziali, perse dai lavoratori interessati alle prestazioni (cfr. art. 6, comma 1, lett. b) del D.I. 86984/2015); Il contributo addizionale, in relazione al Fondo di solidarietà del personale dipendente dalle imprese del Gruppo Poste italiane, è determinato nella misura dell’1,5 per cento calcolato sulle retribuzioni, imponibili ai fini previdenziali, perse dai lavoratori interessati alle prestazioni (cfr. art. 6, comma 1, lett. b) del D.I. 78642/2014); Il contributo addizionale, in relazione al Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, è determinato nella misura del 4% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione. Il contributo è elevato all’8% nei casi di superamento di 13 settimane nel biennio (cfr. art. 10, comma 1, lett. b) del D.I. 96077/2016); Il contributo addizionale, in relazione al Fondo di solidarietà del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali, è determinato nella misura dell’1,5 per cento calcolato sulle retribuzioni, imponibili ai fini previdenziali, perse dai lavoratori interessati alle prestazioni (cfr. art. 5, comma 1, lettera a) del D.I. 95439/2016; Il contributo addizionale, in relazione al Fondo di solidarietà bilaterale del settore dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, è determinato nella misura dell’1,5 per cento calcolato sulle retribuzioni, imponibili ai fini previdenziali, perse dai lavoratori interessati alle prestazioni (cfr. art. 6, comma 1, lettera b) del D.I. 95440/2016). Per quanto concerne la determinazione della base di calcolo per l’applicazione del contributo addizionale dovuto ai Fondi solidarietà, si precisa che per l’individuazione della medesima – coincidente con la retribuzione persa – sono da applicare le stesse modalità previste per la gestione del contributo addizionale di finanziamento della Cassa integrazione guadagni. Infatti, a seguito della riforma degli ammortizzatori sociali, ad opera del più volte citato D.Lgs. n. 148/2015, la base imponibile per il calcolo del contributo addizionale di finanziamento della Cassa non risulta più essere l’integrazione salariale corrisposta, bensì la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate. La quantificazione del contributo addizionale, pertanto, dovrà avvenire moltiplicando le aliquote previste dalla normativa per ogni singolo Fondo – come sopra dettagliate – per l’importo delle retribuzioni perse dal lavoratore, computate utilizzando le specifiche già in uso per la determinazione del contributo addizionale per la cassa integrazione. Istruzioni operative Con specifico riferimento alle aziende rientranti nell’ambito di applicazione dei suddetti Fondi di solidarietà, tenute al versamento del contributo addizionale nei casi previsti dalla legge e nelle misure sopra riepilogate, si rappresenta quanto segue al fine di agevolare le medesime nell’adempimento dell’obbligo contributivo di cui si tratta. La procedura è accessibile dalla INTRANET selezionando PROCESSI – SOGGETTO CONTRIBUENTE – AZIENDE – RACE ed è supportata dal relativo manuale tecnico- amministrativo, scaricabile anch’esso dalla INTRANET, che provvede a descrivere, dettagliatamente, ciascuna delle singole FASI con cui la procedura si sviluppa ovvero il completo iter procedurale posto a base del funzionamento della procedura. Le autorizzazioni per l’utilizzo della procedura dovranno essere rilasciate tramite il sistema Identity & Access Management (IDM), dagli amministratori di IDM. Sono attualmente previsti i due profili di: • Consultatore: ha soltanto accesso in visualizzazione alla procedura; • Operatore: accede a tutte le funzionalità, comprese quelle dispositive. Attualmente gli operatori di RACE sono già abilitati sulla nuova tipologia di contributo. La procedura prevede in ingresso i dati relativi ai contributi addizionali calcolati e dovuti dalle aziende a fronte del pagamento diretto delle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà definiti telematicamente dall’area applicativa Ammortizzatori sociali. Gli importi dovuti a titolo del contributo addizionale in oggetto vengono aggregati automaticamente per sede e matricola (FASE 1) al fine di realizzare importi significativi (soglia predefinita). Al raggiungimento della soglia economica (50 euro) e/o temporale (6 mesi), la procedura crea un documento pdf contenente l’aggregato che viene notificato all’azienda utilizzando il sistema POSTEL che provvederà all’invio massivo a cadenza mensile (FASE 2). L’invio sarà effettuato utilizzando il canale PEC e in alternativa la raccomandata in tutti i casi di indirizzi di posta non validi (mancante,scaduta…) I contributi che non superano la suddetta soglia economica, verranno gestiti dalla procedura con molta flessibilità ovvero attraverso un sistema in grado di accumulare incrementalmente gli importi in relazione alla matricola di riferimento, consentendo contestualmente di svolgere sulla pratica esaminata, tutte le funzioni di consultazione, ricerca, visualizzazione e gestione (compresi blocco/invio forzato della notifica). La sede competente per la gestione degli aggregati sarà quella che ha in carico la posizione aziendale o quella su cui è stato indicato l’accentramento contributivo, anche in presenza di pagamenti di prestazione emessi da più sedi. In particolare, quindi, la procedura Race provvederà a notificare all’azienda destinataria delle prestazioni ordinarie dei Fondi di solidarietà, apposita comunicazione concernente l’importo dovuto a titolo di contributo addizionale relativo ai trattamenti erogati. La suddetta lettera di notifica, con evidenza delle codifiche relative ai singoli Fondi di solidarietà e della tipologia di prestazione fruita, recherà, in allegato il modello di pagamento unificato (mod. F24), i cui campi saranno precompilati come sotto evidenziato. Nel campo “Codice Sede” sarà valorizzato il codice della sede Inps presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale; Nel campo “Matricola Inps/codice Inps/filiale azienda” sarà valorizzato un particolare codice identificativo dell’azienda tenuta al finanziamento delle prestazioni ordinarie dei Fondi di solidarietà erogate con pagamento diretto. Tale codice, chiamato “codeline” è composto da 14 caratteri: matricola (primi 10 caratteri), progressivo (3 caratteri), codice di controllo (1 carattere); Nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, della colonna “importi a debito versati” sarà esposta la causale “RCSO” –appositamente istituita per il recupero della contribuzione di finanziamento delle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà – con Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E del 17 giugno 2016; Nel campo “periodo di riferimento“ sarà indicato nella forma mm/aaaa il periodo cui si riferiscono i contributi oggetto di recupero. Il pagamento dell’importo richiesto dovrà avvenire, mediante il suddetto modello F24, nel termine di 30 giorni dall’ avvenuta notifica all’azienda. Nel caso di inesito della notifica, l’operatore avrà la possibilità di tentare un nuovo invio indicando un nuovo indirizzo, digitato manualmente o prelevato da sistema (relativo ad altra posizione contributiva dell’azienda). La notifica sarà considerata positivamente effettuata anche nei casi in cui sia presente un versamento ad essa collegato (notifica implicita). La procedura RACE importa a cadenza giornaliera i versamenti effettuati tramite il modello F24 dalle aziende a cui è stata notificata la richiesta di contributo addizionale dovuto ai Fondi solidarietà e procede automaticamente all’abbinamento dei relativi pagamenti (FASE 3). La procedura non abbinerà in automatico quei versamenti che avranno una codeline o una sede di competenza errata; in tali situazioni la procedura consentirà la gestione del versamento attraverso l’intervento manuale dell’operatore. La procedura è completamente automatizzata tranne per tutti quei casi di scarti che necessitano di interventi manuali dell’operatore (indirizzo non trovato, codeline errata..). In particolare nella fase 3 potrebbero presentarsi le seguenti fattispecie di errore: 1. sede competente corretta e CodeLine errata nella parte finale (ultimi 4 caratteri): il versamento sarà abbinabile manualmente dall’operatore; 2. sede competente corretta e CodeLine errata nella parte iniziale: il versamento non sarà abbinabile se non previa modifica manuale della CodeLine (la CodeLine originaria rimarrà a sistema); 3. sede competente errata e CodeLine corretta: il sistema invierà automaticamente il versamento alla sede corretta; 4. sede competente errata e CodeLine errata: l’operatore potrà inviare manualmente il versamento alla sede corretta. Il versamento errato, inoltre, potrà essere stornato e/o inviato ad altra procedura nel caso non sia di competenza della procedura RACE. Pertanto, in tutti i casi in cui il versamento non è abbinato automaticamente, l’operatore potrà intervenire manualmente abbinando, aggiungendo, rimuovendo o spostando i versamenti in giacenza fino ad arrivare alla definizione della pratica. Terminate le operazioni di abbinamento automatico e/o manuale dei pagamenti, la pratica, decorsi 45 giorni dalla notifica, potrà definirsi in uno dei seguenti stati (FASE 4): 1. CHIUSA per abbinamento totale dei versamenti rispetto all’importo dell’aggregato; 2. INSOLUTA a. Totale: nel caso di mancanza di versamenti abbinati al credito; b. Parziale: nel caso in cui l’abbinamento dei versamenti al credito non coprano totalmente il dovuto al di là delle piccole differenze (tolleranza in difetto o eccesso di 12 euro). 3. INVIATA AL RECUPERO CREDITI: a. In automatico: decorsi 45 giorni dalla notifica, per mancato versamento o pagamento parziale e inesistenza di pagamenti non abbinati per la stessa matricola; b. Manuale (a cura dell’operatore): decorsi 45 giorni dalla notifica, anche in caso di esistenza di pagamenti non abbinati per la stessa matricola; c. Manuale (a cura dell’operatore): anche prima dei 45 giorni dalla notifica, in caso di richiesta di dilazione da parte dell’azienda. In tal caso, qualora l’esito della notifica non sia ancora disponibile, sarà considerata come data di notifica la data di invio a RC (notifica implicita). In ogni caso sarà aperta nel nuovo Recupero Crediti una inadempienza con Tipo Segnalazione (TS) 86. Il rilascio corrente prevede tutte le funzionalità descritte precedentemente nelle quattro fasi. In prosieguo saranno sviluppate funzionalità statistiche e di monitoraggio al fine di valorizzare l’attività svolta. Per ogni eventuale richiesta di supporto tecnico o amministrativo, fare riferimento al gruppo Supporto.RACE@inps.it. Istruzioni contabili La procedura “RACE” in uso, per la rilevazione contabile del contributo addizionale sui trattamenti di integrazione salariale, è conferente del sistema contabile per la produzione delle registrazioni automatizzate. La procedura in questione, identificata da codice “RA” e dal tipo operazione “69” che caratterizzeranno i biglietti contabili, è stata opportunatamente adeguata per la gestione della contribuzione addizionale, dovuta ai sensi dell’art. 33 del Decreto Legislativo del 14 settembre 2015, n. 148, a carico del datore di lavoro in ragione dei pagamenti effettuati ai beneficiari di assegni ordinari e di solidarietà previsti dall’art. 30, comma 1 e dall’art. 31 del decreto legislativo citato, erogati direttamente ai lavoratori. La notifica al datore di lavoro della richiesta del contributo addizionale determinerà il conferimento del biglietto contabile automatizzato relativo all’accertamento del credito. In particolare, per i fondi di solidarietà che hanno già attivato l’erogazione degli assegni ordinari e di solidarietà ai beneficiari, si definisce il processo contabile per la rilevazione dell’accertamento del credito contributivo. Successivamente la procedura sarà adeguatamente aggiornata per ricevere, di volta in volta, l’accertamento del credito contributivo relativo alle prestazioni di nuova erogazione. Il biglietto contabile, identificato con num. doc. “0000010005” accoglierà i dati necessari per la rilevazione dell’accertamento del credito ai conti di nuova istituzione: FRR00104 per la rilevazione del credito relativo alla contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro per l’erogazione diretta dell’assegno ordinario e di solidarietà del Fondo di integrazione salariale; FRR21104 per la rilevazione del contributo addizionale a carico del datore di lavoro per l’erogazione diretta dell’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale; FRR21105 per la rilevazione del contributo addizionale a carico del datore di lavoro per l’erogazione diretta dell’assegno di solidarietà del Fondo di integrazione salariale; FCR00104 per la rilevazione del credito relativo alla contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro per l’erogazione diretta dell’assegno ordinario del Fondo Credito cooperativo; FCR21104 per la rilevazione del contributo addizionale a carico del datore di lavoro per l’erogazione diretta dell’assegno ordinario del Fondo Credito cooperativo; FHR00104 per la rilevazione del credito relativo alla contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro per l’erogazione diretta dell’assegno ordinario del Fondo Trasporto pubblico; FHR21104 per la rilevazione del contributo addizionale a carico del datore di lavoro per l’erogazione diretta dell’assegno ordinario del Fondo Trasporto pubblico; ISR00104 per la rilevazione del credito relativo alla contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro per l’erogazione diretta dell’assegno ordinario del Fondo Imprese assicuratrici; ISR21104 per la rilevazione del contributo addizionale a carico del datore di lavoro per l’erogazione diretta dell’assegno ordinario del Fondo Imprese assicuratrici; PIR00104 per la rilevazione del credito relativo alla contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro per l’erogazione diretta dell’assegno ordinario del Fondo Gruppo Poste italiane; PIR21104 per la rilevazione del contributo addizionale a carico del datore di lavoro per l’erogazione diretta dell’assegno ordinario del Fondo Gruppo Poste italiane; TNR00104 per la rilevazione del credito relativo alla contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro per l’erogazione diretta dell’assegno ordinario del Fondo del Trentino; TNR21104 per la rilevazione del contributo addizionale a carico del datore di lavoro per l’erogazione diretta dell’assegno ordinario del Fondo del Trentino; SMR00104 per la rilevazione del credito relativo alla contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro per l’erogazione diretta dell’assegno ordinario del Fondo Solimare; SMR21104 per la rilevazione del contributo addizionale a carico del datore di lavoro per l’erogazione diretta dell’assegno ordinario del Fondo Solimare. La rilevazione contabile del versamento effettuato dal datore di lavoro tramite il modello F24, con la valorizzazione della nuova causale contributo “RCSO – Contribuzione addizionale e straordinaria di finanziamento delle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà”, è predisposta dalla procedura “DEU”, sul conto di servizio già in uso GPA54105, a cui verrà adeguata la denominazione, e abbinato alla causale dei flussi di cassa “10217”. I versamenti affluiti sono così trasmessi, tramite il flusso telematico SC724, alla procedura conferente “RACE” per poter essere elaborati secondo le istruzioni operative. La verifica dei versamenti conclusa positivamente consente l’abbinamento della riscossione con il credito vantato nei confronti del datore di lavoro. La ripartizione delle riscossioni, attraverso il conferimento del biglietto contabile, identificato dal numero documento “0000010001”, consente la chiusura dell’SC724 con la valorizzazione in “DARE” del GPA54105 ed in “AVERE” la chiusura dei conti di credito interessati. Dalla verifica dei versamenti possono scaturire diversi eventi amministrativi e conseguentemente il sistema contabile accoglierà le rilevazioni per: num. doc. 0000000002 la chiusura dell’SC724 con il trasferimento della riscossione, non di pertinenza, alla gestione contabile (GPA52099) per la necessaria e successiva lavorazione manuale; num. doc. 0000000003 le partite viaggianti relative a riscossioni affluite su sedi di competenza errata; num. doc. 0000000007 le riscossioni con codice tributo errato non di competenza della procedura “RACE” con la conseguente trasmissione ad altra procedura amministrativa se identificata. L’inoltro dell’inadempienza T.S. 86 alla procedura “nuovo Recupero Crediti” permette il conferimento del biglietto contabile automatizzato, identificato con il num. doc. 0000010006, che chiude l’accertamento aperto sui Fondi di solidarietà e lo apre sul conto GPA00002, già in uso, per il recupero crediti contributivi. Il partitario amministrativo del “nuovo Recupero Crediti”, che raccoglie i movimenti del conto GPA00002, fornirà alla Direzione centrale Amministrazione finanziaria e Servizi fiscali, in sede di rendicontazione annuale, la situazione aggiornata dei residui per contributo addizionale per ogni Fondo di solidarietà, secondo le consuete modalità di rappresentazione. Si riporta in allegato la variazione al piano dei conti. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

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Il contributo addizionale per i Fondi di solidarietà è disciplinato dall'art. 33 del D.Lgs. 148/2015 e rappresenta un obbligo contributivo per datori di lavoro che ricorrono ad assegni ordinari e di solidarietà. Commercialisti e responsabili amministrativi devono conoscere le aliquote differenziate per ogni Fondo (Fondo di integrazione salariale, Credito cooperativo, Trasporto pubblico, Ferrovie dello Stato, Poste italiane, Solimare, Assicurazioni, Trentino e altri), la base imponibile coincidente con la retribuzione persa, e le modalità di versamento tramite F24 con causale RCSO, oltre ai termini di pagamento e alle conseguenze dell'inadempienza gestite dal sistema di recupero crediti.

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