Sistema di accertamento e riscossione del contributo addizionale a carico dei datori di lavoro per il finanziamento delle prestazioni ordinarie e di solidarietà erogate con pagamento diretto dai Fondi di solidarietà. Rilascio procedura Evoluzione di RACE. Istruzioni operative. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti.
Qual è il sistema di accertamento e riscossione del contributo addizionale a carico dei datori di lavoro per il finanziamento delle prestazioni ordinarie e di solidarietà erogate dai Fondi di solidarietà?
Spiegato da FiscoAI
Il messaggio INPS 1113/2017 illustra la procedura RACE (Recupero del Contributo Addizionale), un sistema informatico che gestisce l'accertamento e la riscossione del contributo addizionale dovuto dai datori di lavoro che ricorrono alle prestazioni ordinarie e di solidarietà erogate dai Fondi di solidarietà. Questo contributo è obbligatorio quando l'azienda utilizza assegni ordinari o di solidarietà per lavoratori interessati da riduzioni d'orario o sospensioni temporanee dell'attività lavorativa. La base di calcolo è la retribuzione persa dal lavoratore, non l'integrazione salariale corrisposta, e l'aliquota varia a seconda del Fondo di riferimento (da 1,5% a 4,5% secondo il tipo di fondo e la dimensione aziendale). La procedura funziona in quattro fasi: aggregazione automatica dei contributi per sede e matricola, notifica all'azienda tramite PEC o raccomandata quando si raggiunge la soglia di 50 euro o 6 mesi, importazione e abbinamento automatico dei pagamenti effettuati tramite modello F24, e definizione della pratica in stati di chiusura, insolvenza totale/parziale o invio al recupero crediti. Il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica utilizzando il modello F24 precompilato con la causale "RCSO" e il codice identificativo dell'azienda (codeline).
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Sistema di accertamento e riscossione del contributo addizionale a carico dei datori di lavoro per il finanziamento delle prestazioni ordinarie e di solidarietà erogate con pagamento diretto dai Fondi di solidarietà. Rilascio procedura Evoluzione di RACE. Istruzioni operative. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 10-03-2017
Messaggio n. 1113
Allegati n.1
OGGETTO: Sistema di accertamento e riscossione del contributo addizionale a
carico dei datori di lavoro per il finanziamento delle prestazioni
ordinarie e di solidarietà erogate con pagamento diretto dai Fondi di
solidarietà. Rilascio procedura Evoluzione di RACE. Istruzioni
operative. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti.
Premessa
Con messaggio n. 6129 del 6 ottobre 2015 è stato reso noto il rilascio della c.d. procedura
RACE concernente la riscossione del contributo addizionale per la cassa integrazione guadagni.
In particolare, la suddetta procedura provvede, come noto, a gestire, tra l’altro, le richieste del
contributo addizionale dovuto in ragione dei pagamenti diretti effettuati dall’Istituto per Cassa
Integrazione Ordinaria, Ordinaria in Edilizia, Straordinaria, in Deroga e per Solidarietà.
Ciò premesso, in considerazione del fatto che le caratteristiche del contributo addizionale di
finanziamento della Cassa integrazione guadagni sono risultate analoghe a quelle peculiari del
contributo addizionale di finanziamento delle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà di cui
agli artt. 26, 28, 29 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015, a favore dei lavoratori interessati da
riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, si è ritenuto
opportuno predisporre un intervento finalizzato ad un ulteriore sviluppo ed evoluzione della
Procedura “RACE”, estendendo le modalità di riscossione del contributo addizionale per la
Cassa integrazione guadagni, alla riscossione dei contributi addizionali di finanziamento delle
prestazioni ordinarie dei Fondi di solidarietà erogate con pagamento diretto.
Ciò premesso, con il presente messaggio si rende noto il rilascio della “Procedura di recupero
del contributo addizionale prestazioni ordinarie dei Fondi di solidarietà” (Evoluzione di RACE).
Quadro normativo
Sul piano generale, le norme disciplinanti il contributo addizionale sono contenute nel dettato
di cui all’art. 33, comma 2 del D. Lgs. n. 148/2015 che riproduce, essenzialmente, quanto già
disposto dall’articolo 3, comma 23, della Legge n. 92/2012. Nello specifico, il suddetto art. 33
– nei casi in cui siano previste prestazioni a sostegno del reddito consistenti nell’erogazione
dell’assegno ordinario e dell’assegno di solidarietà di cui all’art. 30, comma 1 e all’art. 31 del
citato Decreto legislativo – dispone l’obbligatorietà del versamento ai Fondi di solidarietà di un
contributo addizionale a carico del datore di lavoro, che ricorre alla sospensione o riduzione
dell'attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse.
Pertanto, la contribuzione addizionale è dovuta nell’eventualità di ricorso alle prestazioni di
assegno ordinario erogato – in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di
integrazioni salariali ordinarie o straordinarie – dai Fondi di solidarietà bilaterali (cfr. artt. 26 e
40 D.Lgs. n. 148/2015) e dal Fondo di solidarietà residuale che, a far data dal 1° gennaio
2016, ha assunto la denominazione di Fondo di integrazione salariale (cfr. art. 29 D.Lgs. n.
148/2015).
La medesima contribuzione addizionale, come si anticipava, è dovuta, altresì, nel caso in cui si
ricorra alla prestazione dell’assegno di solidarietà erogato dal Fondo di integrazione salariale, in
favore dei dipendenti di datori di lavoro stipulanti, con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, accordi collettivi aziendali che stabiliscono una
riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale, nel corso
della procedura di licenziamento collettivo o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali
per giustificato motivo oggettivo.
La misura della contribuzione addizionale, che comunque non può essere inferiore all'1,5 per
cento delle retribuzioni perse, è prevista dai decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà cui il
legislatore, rimettendosi alla volontà delle parti, rinvia espressamente.
Per completezza, si evidenziano, di seguito, le relative aliquote di contribuzione addizionale
previste dalle disposizioni di legge vigenti per i singoli Fondi di solidarietà:
Il decreto istitutivo del Fondo di solidarietà residuale – operativo nel periodo dal 1°
gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 - ha previsto – per il ricorso all’assegno ordinario – un
contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura del 3 per
cento per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e nella misura del 4,50 per cento
per le imprese che occupano più di 50 dipendenti (cfr. art. 5, c. 1, lett. b), del D.I.
79141/2014);
Il contributo addizionale, connesso all’erogazione dell’assegno ordinario e dell’assegno di
solidarietà da parte del Fondo di integrazione salariale, è stabilito in misura pari al 4 per
cento della retribuzione persa (cfr. art. 10, co. 2, D.I. n. 94343/2016);
Il contributo addizionale, in relazione al Fondo di solidarietà del personale del settore
credito cooperativo, è pari alla misura dell’1,5 per cento calcolato sulle retribuzioni,
imponibili ai fini previdenziali, perse dai lavoratori interessati alle prestazioni (cfr. art. 6,
comma 1, lett. b) del D.I. 82761/2014);
Il contributo addizionale, in relazione al Fondo di solidarietà del personale delle aziende
del trasporto pubblico, è pari alla misura dell’1,5 per cento calcolato sulle retribuzioni,
imponibili ai fini previdenziali, perse dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni (cfr.
art. 7, co. 4, D.I. 86985/2015);
Il contributo addizionale, in relazione al Fondo di solidarietà del personale dipendente
dalle imprese del settore credito, è determinato nella misura dell’1,5 per cento calcolato
sulle retribuzioni, imponibili ai fini previdenziali, perse dai lavoratori interessati alle
prestazioni (cfr. art. 6, comma 1, lett. b) del D.I. 83486/2014);
Il contributo addizionale, in relazione al Fondo di solidarietà del personale dipendente
dalle imprese armatoriali (Solimare), è determinato nella misura dell’1,5 per cento
calcolato sulle retribuzioni, imponibili ai fini previdenziali, perse dai lavoratori interessati
alle prestazioni (cfr. art. 7, comma 1, lett. b) del D.I. 90401/2015);
Il contributo addizionale, in relazione al Fondo di solidarietà del personale dipendente
dalle imprese di assicurazione, è determinato nella misura dell’1,5 per cento calcolato
sulle retribuzioni, imponibili ai fini previdenziali, perse dai lavoratori interessati alle
prestazioni (cfr. art. 7, comma 1, lett. b) del D.I. 78459/2014);
Il contributo addizionale, in relazione al Fondo di solidarietà del personale dipendente
dalle imprese del Gruppo Ferrovie dello Stato, è determinato nella misura dell’1,5 per
cento calcolato sulle retribuzioni, imponibili ai fini previdenziali, perse dai lavoratori
interessati alle prestazioni (cfr. art. 6, comma 1, lett. b) del D.I. 86984/2015);
Il contributo addizionale, in relazione al Fondo di solidarietà del personale dipendente
dalle imprese del Gruppo Poste italiane, è determinato nella misura dell’1,5 per cento
calcolato sulle retribuzioni, imponibili ai fini previdenziali, perse dai lavoratori interessati
alle prestazioni (cfr. art. 6, comma 1, lett. b) del D.I. 78642/2014);
Il contributo addizionale, in relazione al Fondo territoriale intersettoriale della Provincia
autonoma di Trento, è determinato nella misura del 4% calcolato sulle retribuzioni
imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione. Il
contributo è elevato all’8% nei casi di superamento di 13 settimane nel biennio (cfr. art.
10, comma 1, lett. b) del D.I. 96077/2016);
Il contributo addizionale, in relazione al Fondo di solidarietà del personale addetto al
servizio della riscossione dei tributi erariali, è determinato nella misura dell’1,5 per cento
calcolato sulle retribuzioni, imponibili ai fini previdenziali, perse dai lavoratori interessati
alle prestazioni (cfr. art. 5, comma 1, lettera a) del D.I. 95439/2016;
Il contributo addizionale, in relazione al Fondo di solidarietà bilaterale del settore dei
Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, è determinato nella misura dell’1,5 per
cento calcolato sulle retribuzioni, imponibili ai fini previdenziali, perse dai lavoratori
interessati alle prestazioni (cfr. art. 6, comma 1, lettera b) del D.I. 95440/2016).
Per quanto concerne la determinazione della base di calcolo per l’applicazione del contributo
addizionale dovuto ai Fondi solidarietà, si precisa che per l’individuazione della medesima –
coincidente con la retribuzione persa – sono da applicare le stesse modalità previste per la
gestione del contributo addizionale di finanziamento della Cassa integrazione guadagni.
Infatti, a seguito della riforma degli ammortizzatori sociali, ad opera del più volte citato D.Lgs.
n. 148/2015, la base imponibile per il calcolo del contributo addizionale di finanziamento della
Cassa non risulta più essere l’integrazione salariale corrisposta, bensì la retribuzione globale
che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.
La quantificazione del contributo addizionale, pertanto, dovrà avvenire moltiplicando le
aliquote previste dalla normativa per ogni singolo Fondo – come sopra dettagliate – per
l’importo delle retribuzioni perse dal lavoratore, computate utilizzando le specifiche già in uso
per la determinazione del contributo addizionale per la cassa integrazione.
Istruzioni operative
Con specifico riferimento alle aziende rientranti nell’ambito di applicazione dei suddetti Fondi di
solidarietà, tenute al versamento del contributo addizionale nei casi previsti dalla legge e nelle
misure sopra riepilogate, si rappresenta quanto segue al fine di agevolare le medesime
nell’adempimento dell’obbligo contributivo di cui si tratta.
La procedura è accessibile dalla INTRANET selezionando PROCESSI – SOGGETTO
CONTRIBUENTE – AZIENDE – RACE ed è supportata dal relativo manuale tecnico-
amministrativo, scaricabile anch’esso dalla INTRANET, che provvede a descrivere,
dettagliatamente, ciascuna delle singole FASI con cui la procedura si sviluppa ovvero il
completo iter procedurale posto a base del funzionamento della procedura.
Le autorizzazioni per l’utilizzo della procedura dovranno essere rilasciate tramite il sistema
Identity & Access Management (IDM), dagli amministratori di IDM. Sono attualmente previsti i
due profili di:
• Consultatore: ha soltanto accesso in visualizzazione alla procedura;
• Operatore: accede a tutte le funzionalità, comprese quelle dispositive.
Attualmente gli operatori di RACE sono già abilitati sulla nuova tipologia di contributo.
La procedura prevede in ingresso i dati relativi ai contributi addizionali calcolati e dovuti dalle
aziende a fronte del pagamento diretto delle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà definiti
telematicamente dall’area applicativa Ammortizzatori sociali.
Gli importi dovuti a titolo del contributo addizionale in oggetto vengono aggregati
automaticamente per sede e matricola (FASE 1) al fine di realizzare importi significativi
(soglia predefinita).
Al raggiungimento della soglia economica (50 euro) e/o temporale (6 mesi), la procedura crea
un documento pdf contenente l’aggregato che viene notificato all’azienda utilizzando il sistema
POSTEL che provvederà all’invio massivo a cadenza mensile (FASE 2).
L’invio sarà effettuato utilizzando il canale PEC e in alternativa la raccomandata in tutti i casi di
indirizzi di posta non validi (mancante,scaduta…)
I contributi che non superano la suddetta soglia economica, verranno gestiti dalla procedura
con molta flessibilità ovvero attraverso un sistema in grado di accumulare incrementalmente
gli importi in relazione alla matricola di riferimento, consentendo contestualmente di svolgere
sulla pratica esaminata, tutte le funzioni di consultazione, ricerca, visualizzazione e gestione
(compresi blocco/invio forzato della notifica).
La sede competente per la gestione degli aggregati sarà quella che ha in carico la posizione
aziendale o quella su cui è stato indicato l’accentramento contributivo, anche in presenza di
pagamenti di prestazione emessi da più sedi.
In particolare, quindi, la procedura Race provvederà a notificare all’azienda destinataria delle
prestazioni ordinarie dei Fondi di solidarietà, apposita comunicazione concernente l’importo
dovuto a titolo di contributo addizionale relativo ai trattamenti erogati.
La suddetta lettera di notifica, con evidenza delle codifiche relative ai singoli Fondi di
solidarietà e della tipologia di prestazione fruita, recherà, in allegato il modello di pagamento
unificato (mod. F24), i cui campi saranno precompilati come sotto evidenziato.
Nel campo “Codice Sede” sarà valorizzato il codice della sede Inps presso la quale è
aperta la posizione contributiva aziendale;
Nel campo “Matricola Inps/codice Inps/filiale azienda” sarà valorizzato un particolare
codice identificativo dell’azienda tenuta al finanziamento delle prestazioni ordinarie dei
Fondi di solidarietà erogate con pagamento diretto. Tale codice, chiamato “codeline” è
composto da 14 caratteri: matricola (primi 10 caratteri), progressivo (3 caratteri), codice
di controllo (1 carattere);
Nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, della colonna
“importi a debito versati” sarà esposta la causale “RCSO” –appositamente istituita per il
recupero della contribuzione di finanziamento delle prestazioni erogate dai Fondi di
solidarietà – con Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E del 17 giugno 2016;
Nel campo “periodo di riferimento“ sarà indicato nella forma mm/aaaa il periodo cui si
riferiscono i contributi oggetto di recupero.
Il pagamento dell’importo richiesto dovrà avvenire, mediante il suddetto modello F24, nel
termine di 30 giorni dall’ avvenuta notifica all’azienda.
Nel caso di inesito della notifica, l’operatore avrà la possibilità di tentare un nuovo invio
indicando un nuovo indirizzo, digitato manualmente o prelevato da sistema (relativo ad altra
posizione contributiva dell’azienda). La notifica sarà considerata positivamente effettuata anche
nei casi in cui sia presente un versamento ad essa collegato (notifica implicita).
La procedura RACE importa a cadenza giornaliera i versamenti effettuati tramite il modello F24
dalle aziende a cui è stata notificata la richiesta di contributo addizionale dovuto ai Fondi
solidarietà e procede automaticamente all’abbinamento dei relativi pagamenti (FASE 3).
La procedura non abbinerà in automatico quei versamenti che avranno una codeline o una
sede di competenza errata; in tali situazioni la procedura consentirà la gestione del
versamento attraverso l’intervento manuale dell’operatore.
La procedura è completamente automatizzata tranne per tutti quei casi di scarti che
necessitano di interventi manuali dell’operatore (indirizzo non trovato, codeline errata..).
In particolare nella fase 3 potrebbero presentarsi le seguenti fattispecie di errore:
1. sede competente corretta e CodeLine errata nella parte finale (ultimi 4
caratteri): il versamento sarà abbinabile manualmente dall’operatore;
2. sede competente corretta e CodeLine errata nella parte iniziale: il versamento non
sarà abbinabile se non previa modifica manuale della CodeLine (la CodeLine originaria
rimarrà a sistema);
3. sede competente errata e CodeLine corretta: il sistema invierà automaticamente il
versamento alla sede corretta;
4. sede competente errata e CodeLine errata: l’operatore potrà inviare manualmente il
versamento alla sede corretta.
Il versamento errato, inoltre, potrà essere stornato e/o inviato ad altra procedura nel caso non
sia di competenza della procedura RACE.
Pertanto, in tutti i casi in cui il versamento non è abbinato automaticamente, l’operatore potrà
intervenire manualmente abbinando, aggiungendo, rimuovendo o spostando i versamenti in
giacenza fino ad arrivare alla definizione della pratica.
Terminate le operazioni di abbinamento automatico e/o manuale dei pagamenti, la pratica,
decorsi 45 giorni dalla notifica, potrà definirsi in uno dei seguenti stati (FASE 4):
1. CHIUSA per abbinamento totale dei versamenti rispetto all’importo dell’aggregato;
2. INSOLUTA
a. Totale: nel caso di mancanza di versamenti abbinati al credito;
b. Parziale: nel caso in cui l’abbinamento dei versamenti al credito non coprano totalmente il
dovuto al di là delle piccole differenze (tolleranza in difetto o eccesso di 12 euro).
3. INVIATA AL RECUPERO CREDITI:
a. In automatico: decorsi 45 giorni dalla notifica, per mancato versamento o pagamento
parziale e inesistenza di pagamenti non abbinati per la stessa matricola;
b. Manuale (a cura dell’operatore): decorsi 45 giorni dalla notifica, anche in caso di esistenza
di pagamenti non abbinati per la stessa matricola;
c. Manuale (a cura dell’operatore): anche prima dei 45 giorni dalla notifica, in caso di
richiesta di dilazione da parte dell’azienda. In tal caso, qualora l’esito della notifica non sia
ancora disponibile, sarà considerata come data di notifica la data di invio a RC (notifica
implicita).
In ogni caso sarà aperta nel nuovo Recupero Crediti una inadempienza con Tipo
Segnalazione (TS) 86.
Il rilascio corrente prevede tutte le funzionalità descritte precedentemente nelle quattro fasi. In
prosieguo saranno sviluppate funzionalità statistiche e di monitoraggio al fine di valorizzare
l’attività svolta.
Per ogni eventuale richiesta di supporto tecnico o amministrativo, fare riferimento al gruppo
Supporto.RACE@inps.it.
Istruzioni contabili
La procedura “RACE” in uso, per la rilevazione contabile del contributo addizionale sui
trattamenti di integrazione salariale, è conferente del sistema contabile per la produzione delle
registrazioni automatizzate.
La procedura in questione, identificata da codice “RA” e dal tipo operazione “69” che
caratterizzeranno i biglietti contabili, è stata opportunatamente adeguata per la gestione della
contribuzione addizionale, dovuta ai sensi dell’art. 33 del Decreto Legislativo del 14 settembre
2015, n. 148, a carico del datore di lavoro in ragione dei pagamenti effettuati ai beneficiari di
assegni ordinari e di solidarietà previsti dall’art. 30, comma 1 e dall’art. 31 del decreto
legislativo citato, erogati direttamente ai lavoratori.
La notifica al datore di lavoro della richiesta del contributo addizionale determinerà il
conferimento del biglietto contabile automatizzato relativo all’accertamento del credito.
In particolare, per i fondi di solidarietà che hanno già attivato l’erogazione degli assegni
ordinari e di solidarietà ai beneficiari, si definisce il processo contabile per la rilevazione
dell’accertamento del credito contributivo. Successivamente la procedura sarà adeguatamente
aggiornata per ricevere, di volta in volta, l’accertamento del credito contributivo relativo alle
prestazioni di nuova erogazione.
Il biglietto contabile, identificato con num. doc. “0000010005” accoglierà i dati necessari per la
rilevazione dell’accertamento del credito ai conti di nuova istituzione:
FRR00104 per la rilevazione del credito relativo alla contribuzione addizionale a carico
del datore di lavoro per l’erogazione diretta dell’assegno ordinario e di solidarietà del Fondo di
integrazione salariale;
FRR21104 per la rilevazione del contributo addizionale a carico del datore di lavoro per
l’erogazione diretta dell’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale;
FRR21105 per la rilevazione del contributo addizionale a carico del datore di lavoro per
l’erogazione diretta dell’assegno di solidarietà del Fondo di integrazione salariale;
FCR00104 per la rilevazione del credito relativo alla contribuzione addizionale a carico
del datore di lavoro per l’erogazione diretta dell’assegno ordinario del Fondo Credito
cooperativo;
FCR21104 per la rilevazione del contributo addizionale a carico del datore di lavoro per
l’erogazione diretta dell’assegno ordinario del Fondo Credito cooperativo;
FHR00104 per la rilevazione del credito relativo alla contribuzione addizionale a carico
del datore di lavoro per l’erogazione diretta dell’assegno ordinario del Fondo Trasporto
pubblico;
FHR21104 per la rilevazione del contributo addizionale a carico del datore di lavoro per
l’erogazione diretta dell’assegno ordinario del Fondo Trasporto pubblico;
ISR00104 per la rilevazione del credito relativo alla contribuzione addizionale a carico
del datore di lavoro per l’erogazione diretta dell’assegno ordinario del Fondo Imprese
assicuratrici;
ISR21104 per la rilevazione del contributo addizionale a carico del datore di lavoro per
l’erogazione diretta dell’assegno ordinario del Fondo Imprese assicuratrici;
PIR00104 per la rilevazione del credito relativo alla contribuzione addizionale a carico
del datore di lavoro per l’erogazione diretta dell’assegno ordinario del Fondo Gruppo Poste
italiane;
PIR21104 per la rilevazione del contributo addizionale a carico del datore di lavoro per
l’erogazione diretta dell’assegno ordinario del Fondo Gruppo Poste italiane;
TNR00104 per la rilevazione del credito relativo alla contribuzione addizionale a carico
del datore di lavoro per l’erogazione diretta dell’assegno ordinario del Fondo del Trentino;
TNR21104 per la rilevazione del contributo addizionale a carico del datore di lavoro per
l’erogazione diretta dell’assegno ordinario del Fondo del Trentino;
SMR00104 per la rilevazione del credito relativo alla contribuzione addizionale a carico
del datore di lavoro per l’erogazione diretta dell’assegno ordinario del Fondo Solimare;
SMR21104 per la rilevazione del contributo addizionale a carico del datore di lavoro per
l’erogazione diretta dell’assegno ordinario del Fondo Solimare.
La rilevazione contabile del versamento effettuato dal datore di lavoro tramite il modello F24,
con la valorizzazione della nuova causale contributo “RCSO – Contribuzione addizionale e
straordinaria di finanziamento delle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà”, è predisposta
dalla procedura “DEU”, sul conto di servizio già in uso GPA54105, a cui verrà adeguata la
denominazione, e abbinato alla causale dei flussi di cassa “10217”.
I versamenti affluiti sono così trasmessi, tramite il flusso telematico SC724, alla procedura
conferente “RACE” per poter essere elaborati secondo le istruzioni operative.
La verifica dei versamenti conclusa positivamente consente l’abbinamento della riscossione con
il credito vantato nei confronti del datore di lavoro. La ripartizione delle riscossioni, attraverso
il conferimento del biglietto contabile, identificato dal numero documento “0000010001”,
consente la chiusura dell’SC724 con la valorizzazione in “DARE” del GPA54105 ed in “AVERE”
la chiusura dei conti di credito interessati.
Dalla verifica dei versamenti possono scaturire diversi eventi amministrativi e
conseguentemente il sistema contabile accoglierà le rilevazioni per:
num. doc. 0000000002 la chiusura dell’SC724 con il trasferimento della riscossione, non di
pertinenza, alla gestione contabile (GPA52099) per la necessaria e successiva lavorazione
manuale;
num. doc. 0000000003 le partite viaggianti relative a riscossioni affluite su sedi di
competenza errata;
num. doc. 0000000007 le riscossioni con codice tributo errato non di competenza della
procedura “RACE” con la conseguente trasmissione ad altra procedura amministrativa se
identificata.
L’inoltro dell’inadempienza T.S. 86 alla procedura “nuovo Recupero Crediti” permette il
conferimento del biglietto contabile automatizzato, identificato con il num. doc. 0000010006,
che chiude l’accertamento aperto sui Fondi di solidarietà e lo apre sul conto GPA00002, già in
uso, per il recupero crediti contributivi.
Il partitario amministrativo del “nuovo Recupero Crediti”, che raccoglie i movimenti del conto
GPA00002, fornirà alla Direzione centrale Amministrazione finanziaria e Servizi fiscali, in sede
di rendicontazione annuale, la situazione aggiornata dei residui per contributo addizionale per
ogni Fondo di solidarietà, secondo le consuete modalità di rappresentazione.
Si riporta in allegato la variazione al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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Il contributo addizionale per i Fondi di solidarietà è disciplinato dall'art. 33 del D.Lgs. 148/2015 e rappresenta un obbligo contributivo per datori di lavoro che ricorrono ad assegni ordinari e di solidarietà. Commercialisti e responsabili amministrativi devono conoscere le aliquote differenziate per ogni Fondo (Fondo di integrazione salariale, Credito cooperativo, Trasporto pubblico, Ferrovie dello Stato, Poste italiane, Solimare, Assicurazioni, Trentino e altri), la base imponibile coincidente con la retribuzione persa, e le modalità di versamento tramite F24 con causale RCSO, oltre ai termini di pagamento e alle conseguenze dell'inadempienza gestite dal sistema di recupero crediti.
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