Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 1053/2022

Reddito di Libertà. Finanziamento della misura con risorse proprie delle Regioni/Province autonome. Articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. del 17 dicembre 2020, che definisce i criteri per la ripartizione delle risorse del "Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza”, istituito dall’articolo 105-bis del D.L. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77 del 2020

Pubblicato: 06/03/2022 In vigore dal: 06/03/2022 Documento ufficiale

Quali sono le modalità e i criteri per le Regioni e Province autonome che intendono integrare le risorse statali destinate al Reddito di Libertà per le donne vittime di violenza?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1053/2022 disciplina il finanziamento del Reddito di Libertà, una misura di sostegno economico destinata alle donne vittime di violenza in condizione di povertà, con l'obiettivo di favorire la loro autonomia economica e abitativa. Le Regioni e Province autonome possono incrementare le risorse statali assegnate (pari a 3 milioni di euro) mediante risorse proprie, presentando una specifica istanza di incremento del budget all'INPS tramite PEC. L'accoglimento della richiesta si perfeziona con il versamento della somma integrativa su un conto corrente di tesoreria centrale dedicato, indicando chiaramente la causale del versamento. L'INPS utilizzerà tali risorse aggiuntive per gestire le domande presentate nella Regione/Provincia autonoma che non hanno trovato copertura nella quota di stanziamento statale, erogando il beneficio fino a un massimo di 400 euro mensili per 12 mensilità. È importante sottolineare che l'Istituto non assume responsabilità per eventuali ritardi della Regione nell'accredito della provvista, e presenterà una relazione sull'utilizzo delle risorse trasferite.

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Riferimento normativo

Reddito di Libertà. Finanziamento della misura con risorse proprie delle Regioni/Province autonome. Articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. del 17 dicembre 2020, che definisce i criteri per la ripartizione delle risorse del "Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza”, istituito dall’articolo 105-bis del D.L. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77 del 2020

Testo normativo

Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Roma, 07-03-2022 Messaggio n. 1053 OGGETTO: Reddito di Libertà. Finanziamento della misura con risorse proprie delle Regioni/Province autonome. Articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. del 17 dicembre 2020, che definisce i criteri per la ripartizione delle risorse del "Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza”, istituito dall’articolo 105-bis del D.L. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77 del 2020 Con il D.P.C.M. del 17 dicembre 2020 sono stati definiti i criteri per la ripartizione delle risorse, pari a 3 milioni di euro, destinati a finanziare la misura denominata Reddito di Libertà in favore delle donne vittime di violenza e in condizione di povertà allo scopo di favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione, con riguardo in particolare all’autonomia abitativa e al percorso scolastico e formativo dei figli/figlie minori. Con la circolare n. 166 dell’8 novembre 2021 sono stati forniti i principali chiarimenti sulla prestazione, con riferimento anche alla previsione di cui all’articolo 2, comma 2, del suddetto D.P.C.M., secondo cui le risorse attribuite a ciascuna Regione/Provincia autonoma possono essere incrementate dalle medesime Regioni/Province autonome con ulteriori risorse proprie, trasferite direttamente all’INPS, previa presentazione di apposita istanza di incremento del budget, da trasmettere all’indirizzo PEC della Direzione centrale Inclusione sociale e invalidità civile dc.inclusionesocialeeinvaliditacivile@postacert.inps.gov.it. L’istanza di integrazione del budget verrà riscontrata dalla medesima Direzione. L’accoglimento della richiesta della Regione/Provincia autonoma si perfezionerà con il versamento della somma integrativa sul conto corrente di tesoreria centrale n. 20350, IBAN IT70L0100003245350200020350, intestato a questo Istituto, con campo causale: “Reddito di Libertà Dpcm 17 dicembre 2020 - Regione/Provincia autonoma ______”. L’Istituto utilizzerà tali risorse per la gestione delle domande presentate nella stessa Regione/Provincia autonoma e non accolte per insufficienza della quota di stanziamento statale assegnato alla Regione/Provincia autonoma medesima (cfr. il messaggio n. 4352 del 7 dicembre 2021). L’Istituto provvederà, quindi, all’erogazione, in unica soluzione, delle prestazioni sulla base delle domande presentate, a favore delle beneficiarie della Regione/Provincia autonoma, riconoscendo il Reddito di Libertà nella misura massima di 400,00 euro mensili e fino a un massimo di 12 mensilità, secondo quanto stabilito nel citato D.P.C.M. del 17 dicembre 2020 e nella circolare n. 166 dell’8 novembre 2021, fino a esaurimento della provvista, salvo ulteriori successivi stanziamenti a cura della stessa Regione/Provincia autonoma e dell’accredito della provvista finanziaria anticipata. Qualora siano disponibili anche risorse statali, per i pagamenti l’INPS utilizzerà previamente dette risorse. L’INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi della Regione/Provincia autonoma nell’accredito della provvista occorrente per l’erogazione della misura. L’Istituto presenterà alla Regione/Provincia autonoma una relazione sull’utilizzo delle risorse trasferite. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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Il Reddito di Libertà rappresenta una prestazione assistenziale rivolta a donne vittime di violenza, disciplinata dall'articolo 105-bis del D.L. 34/2020 e dal D.P.C.M. 17 dicembre 2020, con finanziamento integrabile dalle Regioni e Province autonome. Consulenti e operatori INPS devono conoscere i criteri di ripartizione delle risorse, le modalità di trasferimento fondi tramite conto corrente di tesoreria, e la gestione amministrativa delle domande secondo le priorità stabilite dalla normativa.

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