Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 103/2021

Sospensione del pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 per i lavoratori autonomi in agricoltura che accedono all’esonero contributivo per i mesi di novembre e dicembre 2020 ai sensi degli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

Pubblicato: 12/01/2021 In vigore dal: 12/01/2021 Documento ufficiale

Quali sono le modalità e i termini per la sospensione del pagamento della rata del 16 gennaio 2021 per i lavoratori autonomi in agricoltura che accedono all'esonero contributivo?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 103/2021 disciplina la sospensione del pagamento della rata contributiva in scadenza il 16 gennaio 2021 per i lavoratori autonomi in agricoltura (imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) che hanno presentato istanza per l'esonero contributivo relativo ai mesi di novembre e dicembre 2020. La misura si applica a coloro che rientrano nei requisiti previsti dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 176/2020.

In pratica, i lavoratori agricoli autonomi che intendono beneficiare dell'esonero possono sospendere il versamento della rata di gennaio 2021 in attesa di ricevere la comunicazione dell'importo effettivamente dovuto, al netto dell'esonero per novembre e dicembre 2020. L'esonero riguarda i contributi previdenziali e assistenziali (esclusi i premi INAIL), calcolati come un dodicesimo della contribuzione annuale 2020 in relazione alla fascia di reddito e alla tipologia di lavoratore.

Il termine della sospensione è fissato non oltre il 16 febbraio 2021. L'INPS comunicherà l'importo definitivo da versare tramite avviso individuale nel Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura. La sospensione è subordinata alla presentazione della domanda telematica di esonero presso l'Istituto secondo le modalità indicate.

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Riferimento normativo

Sospensione del pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 per i lavoratori autonomi in agricoltura che accedono all’esonero contributivo per i mesi di novembre e dicembre 2020 ai sensi degli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 13-01-2021 Messaggio n. 103 OGGETTO: Sospensione del pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 per i lavoratori autonomi in agricoltura che accedono all’esonero contributivo per i mesi di novembre e dicembre 2020 ai sensi degli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 Con il messaggio n. 4272 del 13 novembre 2020 sono state fornite le prime indicazioni relative all’esonero contributivo di cui all’articolo 16 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e all’articolo 21 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, che hanno introdotto, rispettivamente per i mesi di novembre e dicembre 2020, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro e per la contribuzione dei lavoratori autonomi in agricoltura. In particolare, secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 3, “Disposizioni transitorie in attesa della disponibilità del modulo di istanza e della definizione della procedura di esonero”,i contribuenti, per accedere all’esonero, devono inoltrare all’Inps la domanda telematica che sarà resa disponibile dall’Istituto. È stato altresì previsto che i lavoratori autonomi che intendevano avvalersi dell’esonero sulla rata in scadenza il 16 novembre 2020 avrebbero potuto detrarre dalla rata gli importi corrispondenti alla misura dell’esonero - un dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL - in relazione alla fascia di reddito in cui si collocava l’azienda e alla tipologia del lavoratore. Il decreto-legge n. 149/2020, è stato abrogato dalla legge n. 176/2020, di conversione del decreto-legge n. 137/2020; la medesima legge n. 176/2020 ha confermato l’esonero relativo al mese di dicembre 2020 di cui all’articolo 21 del decreto-legge abrogato, introducendo l’articolo 16-bis nel decreto-legge n. 137/2020 che, al comma 1, dispone: “Agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO riportati nell'Allegato 3, è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020”. La disciplina dell’esonero in esame è stata successivamente integrata dall’articolo 10, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (31 dicembre 2020), che ha disposto: “Per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell'esonero previsto dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sospeso il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 fino alla comunicazione, da parte dell'ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021”. I lavoratori autonomi agricoli che, in possesso dei requisiti, presenteranno l’istanza per l’esonero di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge n. 137/2020 possono, quindi, sospendere il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021. Ciò in attesa di conoscere l’importo da versare con la predetta rata per effetto dell’esonero relativo alla contribuzione dovuta per i mesi di novembre e dicembre 2020. Il termine della sospensione è fissato dal legislatore non oltre il 16 febbraio 2021. L’importo da versare della rata sospesa sarà comunicato con specifico avviso individuale (new individuale) nel Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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Il Messaggio INPS 103/2021 è essenziale per commercialisti e consulenti che assistono lavoratori autonomi in agricoltura in merito a esoneri contributivi, sospensioni di pagamento e versamenti previdenziali. La normativa coinvolge articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 137/2020, contributi previdenziali e assistenziali, Cassetto previdenziale Autonomi, e le scadenze di versamento per le gestioni agricole.

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