Quali sono le regole dell'INPS per il recupero delle indennità Covid-19 erogate a titolari di cariche pubbliche elettive?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1025/2021 stabilisce le modalità operative per verificare e recuperare le indennità Covid-19 (previste dal decreto "Cura Italia" del marzo 2020) erogate a soggetti che ricoprono cariche pubbliche elettive. La normativa si applica a parlamentari, consiglieri regionali, comunali e provinciali che hanno ricevuto questi benefici durante la pandemia. Il principio fondamentale è che le indennità Covid-19 risultano incompatibili con i redditi certi e continuativi derivanti da cariche pubbliche, poiché entrambi hanno funzione di sostentamento. Tuttavia, l'INPS ha dovuto distinguere tra due situazioni: chi percepisce indennità di funzione (compensi fissi e continuativi) e chi percepisce solo gettoni di presenza (compensi occasionali legati alla partecipazione effettiva). Per i primi, il recupero delle indennità Covid-19 è legittimo; per i secondi, no, perché i gettoni non garantiscono quel carattere di certezza che giustifica l'incompatibilità. Il Garante della Privacy ha inoltre imposto all'INPS di sospendere temporaneamente le azioni di recupero in attesa di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali, prescrivendo la cancellazione dei dati trattati in violazione del principio di minimizzazione.
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Riferimento normativo
Indicazioni operative in merito alla verifica dei pagamenti delle indennità Covid-19 a favore di assicurati titolari di cariche pubbliche elettive
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 10-03-2021
Messaggio n. 1025
OGGETTO: Indicazioni operative in merito alla verifica dei pagamenti delle
indennità Covid-19 a favore di assicurati titolari di cariche pubbliche
elettive
Ai Direttori Regionali
Ai Direttori di Coordinamento Metropolitano
Ai Direttori delle Strutture Territoriali
Con parere reso in data 2 dicembre 2020 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si è
espresso in ordine alle indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ritenendo
le stesse incompatibili con le indennità percepite da parlamentari, consiglieri regionali e
soggetti con mandati elettorali o incarichi politici.
Per l’effetto, l’Istituto ha avviato le azioni di recupero delle indennità Covid-19 percepite dagli
assicurati titolari di cariche elettive.
Successivamente all’avvio delle predette azioni di recupero da parte dell’Istituto, il medesimo
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con parere del 9 febbraio 2021, ha precisato che i
gettoni di presenza percepiti in relazione alla carica elettiva non sono assimilabili alle indennità
di funzione ed ai compensi di natura fissa e continuativa corrisposti agli amministratori locali. Il
gettone di presenza, infatti, quando non si accompagna ad altri emolumenti connessi alla
carica, configura una forma di attribuzione, normalmente di modesta entità, condizionata alla
effettiva partecipazione a consigli e commissioni. In dette ipotesi – argomenta il Ministero del
Lavoro – viene, dunque, meno la ragione che ha indotto il legislatore a stabilire una regola di
incompatibilità con i benefici Covid-19, non realizzandosi quella funzione di sostentamento che
è soddisfatta solo dalla percezione di un reddito che abbia carattere di certezza e non
occasionalità.
A parere del Ministero, tutt’altra natura hanno invece le indennità di funzione che
evidentemente soddisfano, in quanto collegate alla carica e di natura fissa e continuativa, la
ratio normativa che giustifica l’incompatibilità con le indennità Covid-19. Ciò vale a fortiori per
parlamentari e consiglieri regionali.
In conclusione, secondo il Ministero del Lavoro, allorquando il consigliere comunale benefici
unicamente di gettoni di presenza non sussiste una situazione di incompatibilità con le
indennità Covid-19 di cui al decreto c.d. “cura Italia”. Analoghe considerazioni valgono, alla
luce della previsione di cui all’articolo 82 del decreto legislativo n. 267 del 2000, per i
consiglieri provinciali beneficiari solo di gettone di presenza e non di indennità di funzione.
In attuazione degli orientamenti ministeriali sopra indicati l’Istituto ha assunto le conseguenti
iniziative per il recupero delle indennità Covid-19 per gli assicurati titolari di carica elettiva per
la quale è prevista la corresponsione dell’indennità di funzione ed in virtù dei chiarimenti
ministeriali sopravvenuti ha interrotto quelle volte al recupero delle indennità Covid-19 per gli
assicurati titolari di carica elettiva per la quale è prevista la corresponsione del solo gettone di
presenza.
Tuttavia, nelle more dell’avvio delle nuove attività di recupero e di definizione di quelle
revocate, il Garante per la protezione dei dati personali - all’esito di un’istruttoria dallo stesso
avviata nei confronti dell’Istituto in ordine alle attività e modalità di trattamento dei dati
personali degli assicurati titolari di cariche politiche richiedenti le indennità Covid-19 - ha
comunicato, in data 8 marzo u.s., il conclusivo provvedimento n. 87 del 25 febbraio.
Con il richiamato provvedimento, tra l’altro, l’Ufficio del Garante ha intimato all’Istituto di:
“1.a) cancellare tutti i dati personali fino ad ora trattati in violazione del principio di
minimizzazione;
1.b) effettuare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati di cui all’art. 35 del
Regolamento con riferimento ai trattamenti in esame, prima di riavviare qualsiasi operazione di
trattamento, anche nell’ambito di una complessiva valutazione di impatto riferibile a tutti i
trattamenti svolti dall’Istituto per tale finalità”.
In ottemperanza al richiamato provvedimento, l’Istituto si è attivato per la cancellazione dei
dati personali fino ad ora trattati per la gestione delle posizioni degli assicurati interessati per i
quali non sussiste, anche a seguito delle indicazioni ministeriali, l’incompatibilità tra l’indennità
percepita e la titolarità della carica elettiva posseduta.
Inoltre, quanto alla seconda prescrizione, l’Istituto cautelarmente dispone la sospensione di
tutte le attività avviate nei confronti degli assicurati titolari di cariche pubbliche che hanno
indebitamente beneficiato delle indennità Covid-19, in attesa dell’esito della valutazione di
impatto sulla protezione dei dati.
In particolare, per quanto concerne gli assicurati titolari di cariche pubbliche per le quali è
prevista la corresponsione del solo gettone di presenza connesso alla carica, è stata
definitivamente esclusa la necessità di qualsivoglia ulteriore attività di recupero delle indennità
già erogate, atteso il parere reso dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali in data 9
febbraio 2021 sopra menzionato e, all’esito della predetta valutazione di impatto, prescritta
dall’Autorità Garante, si provvederà alle comunicazioni di rito.
Per quanto, invece, concerne gli assicurati titolari di cariche pubbliche per le quali è prevista la
corresponsione dell’indennità di funzione ed ai quali l’Istituto – in attuazione del parere reso in
data 2 dicembre 2020 dal Ministero del Lavoro – ha notificato il provvedimento di indebito
dell’indennità Covid-19 percepita, e a conclusione degli adempimenti precettati dal Garante, si
procederà al recupero delle indennità Covid-19 illegittimamente percepite da parte dei titolari
delle predette cariche.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il messaggio INPS riguarda l'incompatibilità tra indennità Covid-19 e cariche pubbliche, distinguendo tra indennità di funzione (fisse e continuative) e gettoni di presenza (occasionali). Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere questa disciplina per verificare la corretta erogazione dei benefici Covid-19 e gestire eventuali recuperi, considerando anche i vincoli imposti dal Regolamento GDPR sulla protezione dei dati personali.
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