Interpretazione autentica della legge 21 dicembre 1974, n. 702, recante modifiche e integrazioni della legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente la riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, limitatamente ai cittadini italiani residenti nel Friuli-Venezia Giulia e quelli che combatterono all'estero.
LEGGE n. 988/1977
# LEGGE 27 dicembre 1977, n. 988
## Interpretazione autentica della legge 21 dicembre 1974, n. 702,
recante modifiche e integrazioni della legge 28 marzo 1968, n. 341,
concernente la riapertura dei termini per il riconoscimento delle
qualifiche dei partigiani, limitatamente ai cittadini italiani
residenti nel Friuli-Venezia Giulia e quelli che combatterono
all'estero.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico La locuzione "zone della regione Friuli-Venezia Giulia", contenuta nell' articolo 1 della legge 21 dicembre 1974, n. 702 , è da intendersi riferita anche al territorio delle province friulane di Udine e Pordenone. Le disposizioni dell'articolo 3 della suddetta legge sono da intendersi riferite alle domande dei destinatari dell'articolo 1 della legge stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 dicembre 1977 LEONE ANDREOTTI - RUFFINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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