Quali sono gli interventi di sostegno previsti dalla Legge 98/2004 a favore dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 98/2004 rappresenta un intervento di finanziamento pubblico diretto a sostegno della Fondazione Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma, riconoscendo l'importanza strategica dell'istituzione nel panorama culturale e musicale italiano. La norma prevede l'erogazione di 1.500.000 euro annuali per il triennio 2004-2006, per un totale di 4.500.000 euro, destinati a finanziare lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle attività culturali e musicali svolte dall'Accademia. Questi fondi sono stati stanziati con l'obiettivo di promuovere l'immagine e il ruolo internazionale della musica italiana nel contesto globale. Dal punto di vista della copertura finanziaria, l'onere è stato coperto mediante riduzione dello stanziamento del "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando parzialmente l'accantonamento dello stesso Ministero, senza quindi generare nuovo debito pubblico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è stato autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio mediante propri decreti.
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Riferimento normativo
LEGGE 14 aprile 2004, n. 98
Testo normativo
LEGGE n. 98/2004
# LEGGE 14 aprile 2004, n. 98
## Interventi a sostegno dell'attivita' dell'Accademia nazionale di
Santa Cecilia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Art. 1 1. In relazione alle sue particolari esigenze di gestione, è disposta a favore della Fondazione Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma l'erogazione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, al fine di favorire lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle attività culturali e musicali da essa svolte e di promuovere l'immagine e il ruolo internazionale della musica italiana. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 aprile 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
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La Legge 98/2004 disciplina il finanziamento pubblico di enti culturali e fondazioni, rientrando nella categoria dei trasferimenti correnti e delle spese per la cultura. Commercialisti e consulenti che operano con enti culturali e fondazioni devono conoscere questa normativa per comprendere le modalità di erogazione di fondi pubblici, la gestione dei bilanci triennali e le variazioni di stanziamento nel bilancio dello Stato. La norma è rilevante anche per aspetti di rendicontazione e tracciabilità dei fondi pubblici destinati a istituzioni musicali e culturali.
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