Quali modifiche apporta il Decreto-Legge 98/2001 ai termini delle indagini preliminari per i delitti contro la personalità dello Stato?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 98/2001 modifica gli articoli 406 e 407 del Codice di Procedura Penale per estendere i termini massimi di durata delle indagini preliminari in caso di delitti commessi per finalità di terrorismo o eversione. La norma si applica specificamente ai procedimenti penali che riguardano gravi delitti contro la personalità dello Stato, al fine di garantire investigazioni più approfondite senza rischi di prescrizione. Il decreto include nella disciplina dei termini dilungati anche i delitti previsti dagli articoli 270 (associazione con finalità di terrorismo), 270-bis (associazione con finalità di eversione) e 306 (finanziamento del terrorismo) del Codice Penale. In pratica, questo significa che la Procura della Repubblica dispone di tempi più lunghi per completare le indagini preliminari in questi casi particolarmente gravi, evitando che investigazioni complesse possano essere compromesse da scadenze ordinarie.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 5 aprile 2001, n. 98
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 98/2001
# DECRETO-LEGGE 5 aprile 2001, n. 98
## Modifica dei termini di durata massima delle indagini preliminari
riguardanti taluni delitti contro la personalita' dello Stato.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere con lo strumento della decretazione d'urgenza, anche in considerazione dell'attuale stato di scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, alla modifica degli articoli 406 e 407 del codice di procedura penale relativamente ai termini di durata massima delle indagini preliminari riguardanti taluni delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione, al fine di evitare pregiudizi alle investigazioni volte all'accertamento di gravi delitti contro la personalità dello Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Nell' articolo 406, comma 5-bis, del codice di procedura penale , le parole: "e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 7-bis", sono sostituite dalle parole: "e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 4 e 7-bis.". 2. Nell' articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice di procedura penale , dopo le parole: "o nel massimo a dieci anni", sono inserite le parole: ", nonchè delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306 , secondo comma, del codice penale ;".
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Il Decreto-Legge 98/2001 rappresenta un intervento normativo fondamentale per chi opera nel diritto penale processuale, in particolare riguardante i termini di indagine preliminare, i delitti di terrorismo e eversione, e la disciplina dei reati contro la personalità dello Stato. Magistrati, avvocati penalisti e forze di polizia giudiziaria consultano questa norma per comprendere le proroghe procedurali, gli articoli 270, 270-bis e 306 del Codice Penale, e la gestione dei termini dilungati nelle investigazioni antiterrorismo.
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