Quali sono le disposizioni del Decreto-Legge 97/2002 in materia di accoglienza e protezione temporanea di cittadini palestinesi?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 97/2002, emanato il 22 maggio 2002, rappresenta una misura straordinaria e urgente adottata dall'Italia in risposta alla grave crisi determinata dall'occupazione del Convento e della Basilica della Natività di Betlemme. La norma si applica specificamente a tre cittadini palestinesi inclusi nella lista di tredici nominativi trasferiti nell'isola di Cipro secondo le intese tra l'Autorità palestinese e il Governo israeliano. Il decreto autorizza l'ingresso e la permanenza nel territorio nazionale italiano di questi soggetti per un periodo massimo di dodici mesi, in deroga alla legislazione vigente sull'immigrazione, in attuazione delle deliberazioni dell'Unione europea. I richiedenti devono dichiarare, attraverso la rappresentanza diplomatica italiana competente, i propri dati anagrafici, la nazionalità, la disponibilità al trasferimento volontario e l'accettazione delle condizioni di accoglienza previste dal decreto stesso. Successivamente, il Decreto-Legge 111/2003 ha prorogato il termine di permanenza fino al 31 dicembre 2003, estendendo la protezione temporanea oltre il periodo inizialmente previsto.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 22 maggio 2002, n. 97
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 97/2002
# DECRETO-LEGGE 22 maggio 2002, n. 97
## Misure urgenti per assicurare ospitalita' <em><strong>((e protezione temporanea))</strong></em> ad
alcuni palestinesi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Viste le decisioni intervenute nell'ambito dell'Unione europea; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che consentano all'Italia di fornire un determinante contributo ai fini della soluzione della grave crisi venutasi a determinare con l'occupazione del Convento e della Basilica della Natività di Bethlemme, intervenendo con speciali ed eccezionali norme; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 1. In deroga alla vigente legislazione è autorizzato, in attuazione delle deliberazioni adottate dall'Unione europea, l'ingresso e la permanenza nel territorio nazionale, alle condizioni previste dal presente decreto e per un periodo massimo di dodici mesi, di tre cittadini stranieri richiedenti accoglienza per ragioni umanitarie, purchè inclusi nella lista dei tredici nominativi trasferiti nell'isola di Cipro in base alle intese intercorse tra l'Autorità palestinese ed il Governo israeliano. ((2)) 2. I richiedenti accoglienza in Italia dichiarano, per il tramite della rappresentanza diplomatica italiana competente o di altra Autorità delegata: a) il loro nome e cognome; b) l'indicazione della loro nazionalità; c) la disponibilità a trasferirsi volontariamente in Italia per una permanenza temporanea; d) l'accettazione delle condizioni di accoglienza di cui all'articolo 2. ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 21 maggio 2003, n. 111 , convertito senza modificazioni dalla L. 8 luglio 2003, n. 174 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine previsto dall' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2002, n. 141 , è prorogato al 31 dicembre 2003".
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Il Decreto-Legge 97/2002 disciplina l'accoglienza umanitaria, la protezione temporanea e l'ingresso straordinario di cittadini stranieri, rappresentando un'eccezione alle normative ordinarie sull'immigrazione e l'asilo. La norma si colloca nel contesto del diritto internazionale umanitario, delle decisioni dell'Unione europea e dei trattati bilaterali tra Stati, costituendo un precedente rilevante per le misure di protezione temporanea e accoglienza per ragioni umanitarie nel diritto italiano.
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