Legge IVA

Legge 97/1986

Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi.

Pubblicato: 12/04/1986 In vigore dal: 09/04/1986 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le condizioni per applicare l'aliquota IVA ridotta al 2% sui veicoli adattati per invalidi secondo la Legge 97/1986?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 97/1986 prevede un'agevolazione fiscale significativa per le persone con ridotte o impedite capacità motorie, applicando un'aliquota IVA del 2% (invece dell'aliquota ordinaria) alle cessioni e importazioni di veicoli adattati a loro uso. Il beneficio riguarda veicoli con cilindrata fino a 2.000 cc per motori a benzina/ibridi, 2.800 cc per motori diesel/ibridi, e potenza massima di 150 kW per motori elettrici, anche se prodotti in serie. La norma si applica sia all'acquisto iniziale che agli acquisti successivi dello stesso tipo di veicolo, purché siano trascorsi almeno quattro anni dal precedente acquisto agevolato, oppure il veicolo precedente sia stato cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico. Un aspetto cruciale è che il beneficio decade automaticamente se l'invalido non consegue la patente di guida nelle categorie A, B o C speciali entro un anno dall'acquisto: in questo caso deve versare la differenza tra l'IVA pagata e quella dovuta all'aliquota ordinaria entro tre mesi. Per commercialisti e aziende, è importante verificare la documentazione dell'adattamento del veicolo e il possesso dei requisiti di invalidità da parte dell'acquirente, poiché l'applicazione dell'aliquota ridotta richiede il rispetto rigoroso di queste condizioni.

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Riferimento normativo

LEGGE 9 aprile 1986, n. 97

Testo normativo

LEGGE n. 97/1986 # LEGGE 9 aprile 1986, n. 97 ## Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore Diesel, adattati ad invalidi per ridotte o impedite capacità motorie, anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento. ((2)) 2. L'aliquota di cui al comma precedente si applica anche agli acquisti e alle importazioni successivi di un veicolo del medesimo tipo di quello acquistato o importato in precedenza con l'aliquota ridotta, a condizione che siano trascorsi almeno quattro anni dalla data dell'acquisto o della importazione precedente. La condizione non opera nel caso in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il veicolo acquistato o importato con l'aliquota ridotta entro il periodo suindicato è stato cancellato da detto registro a norma dell' articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 . 2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa all'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido provvede al versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato. 3. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'applicazione delle disposizioni della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. -------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 , convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 , ha disposto (con l'art. 53-bis, comma 2) che "All' articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97 , le parole: "di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici, se con motore Diesel" sono sostituite dalle seguenti: "di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico"".

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La Legge 97/1986 è il riferimento normativo per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 2% su veicoli per invalidi, disciplinando le modalità di cessione e importazione con benefici fiscali specifici. Commercialisti e consulenti tributari la consultano per verificare i requisiti di invalidità, i limiti di cilindrata e potenza, la decadenza del beneficio, e le procedure di versamento dell'imposta differenziale. La norma interagisce con la disciplina generale dell'IVA e con le normative sulla patente di guida speciale per persone con disabilità motorie.

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