Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (11G0135)
Cosa prevede la Legge 95/2011 in merito alla Convenzione di Oslo sulle munizioni a grappolo?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 95/2011 è un atto normativo che autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione di Oslo del 30 maggio 2008, un trattato internazionale che mira alla messa al bando delle munizioni a grappolo. La norma si applica all'ordinamento giuridico italiano e riguarda principalmente le Forze Armate, i produttori di armamenti e gli operatori del settore difesa. La legge prevede l'adeguamento della legislazione interna italiana agli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione, vietando la produzione, l'accumulo, il trasferimento e l'uso di munizioni a grappolo sul territorio nazionale. Gli aspetti rilevanti riguardano il divieto assoluto di queste armi, considerate particolarmente pericolose per i civili, e l'obbligo di distruggere gli stock esistenti secondo le modalità previste dal trattato internazionale.
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Riferimento normativo
LEGGE 14 giugno 2011, n. 95
Testo normativo
LEGGE n. 95/2011
# LEGGE 14 giugno 2011, n. 95
## Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando
delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008,
nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (11G0135)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, di seguito denominata "Convenzione".
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La Legge 95/2011 rappresenta il recepimento italiano della Convenzione di Oslo, un trattato internazionale vincolante che disciplina il divieto di munizioni a grappolo, armi convenzionali e diritto umanitario internazionale. Gli operatori del settore difesa e gli enti pubblici competenti devono conformarsi agli obblighi di non proliferazione, distruzione degli arsenali e controllo delle esportazioni previsti dalla normativa internazionale ratificata.
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