Legge

Legge 94/2002

Integrazione all'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di applicazione extradistrettuale dei magistrati ordinari.

Pubblicato: 17/05/2002 In vigore dal: 14/05/2002 Documento ufficiale

Cosa prevede la Legge 94/2002 in materia di proroga dei magistrati applicati extradistrrettualmente nei procedimenti per reati di criminalità organizzata?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 94/2002 modifica l'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario introducendo una norma sulla proroga dei magistrati applicati al di fuori del loro distretto di appartenenza. In particolare, quando un magistrato in applicazione extradistrrettuale ha in corso dibattimenti relativi a reati di criminalità organizzata (come quelli previsti dall'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale), può continuare a esercitare le funzioni anche dopo la scadenza del periodo di applicazione, ma limitatamente a tali procedimenti specifici. Questa disposizione riguarda i magistrati ordinari (giudici e pubblici ministeri) che operano temporaneamente fuori dal loro distretto di competenza. La norma si applica ai procedimenti per reati gravi come l'associazione mafiosa (articolo 416-bis c.p.), l'estorsione (articolo 630 c.p.), i delitti commessi con metodo mafioso, nonché i reati di traffico di stupefacenti e altri crimini di particolare rilevanza. L'aspetto rilevante è che la proroga non è automatica ma limitata ai soli procedimenti in corso, garantendo continuità processuale senza estendere indefinitamente l'applicazione extradistrrettuale.

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Riferimento normativo

LEGGE 14 maggio 2002, n. 94

Testo normativo

LEGGE n. 94/2002 # LEGGE 14 maggio 2002, n. 94 ## Integrazione all'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di applicazione extradistrettuale dei magistrati ordinari. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. All'articolo 110, comma 5, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla scadenza del periodo di applicazione al di fuori del distretto di appartenenza, il magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati previsti dall' articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale , è prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente a tali procedimenti". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 diembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo del comma 5, dell'art. 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dalla legge quì pubblicata: "Art. 110 (Applicazione dei magistrati). - 1-4 (Omissis). 5. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato può essere rinnovata per un certo periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una ulteriore applicazione non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente. In casi di eccezionale rilevanza da valutarsi da parte del Consiglio superiore della magistratura, la applicazione può essere disposta, limitatamente ai soli procedimenti dio cui all'ultima parte del comma 7, per un ulteriore periodo massimo di un anno. Alla scadenza del periodo di applicazione al di fuori del distretto di appartenenza, il magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati previsti dall' art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale , è prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente a tali procedimenti. 6-7 (Omissis)". - Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo del comma 3-bis, dell'art. 51 del codice di procedura penale : "Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale). - 1-3 (Omissis). 3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale , per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'art. 291 -quarter del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. 3-ter-3-quater. (Omissis)".

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La Legge 94/2002 disciplina l'applicazione extradistrrettuale dei magistrati ordinari in materia di criminalità organizzata, modificando le regole sulla proroga delle funzioni giurisdizionali. I professionisti del diritto penale consultano questa norma per comprendere la continuità processuale nei procedimenti per reati mafiosi, associazioni criminali e delitti aggravati dal metodo mafioso, nonché per questioni di competenza territoriale e proroghe funzionali.

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