Legge

Legge 938/1986

Gestione dell'aeroporto di Venezia.

Pubblicato: 07/01/1987 In vigore dal: 24/12/1986 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 24 dicembre 1986, n. 938

Testo normativo

LEGGE n. 938/1986 # LEGGE 24 dicembre 1986, n. 938 ## Gestione dell'aeroporto di Venezia. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio superiore dell'aviazione civile, l'esercizio dell'aeroporto di Venezia-Tessera è affidato in concessione per la durata di 30 anni ad una apposita società per azioni con partecipazione paritetica e complessivamente maggioritaria della regione Veneto, della provincia di Venezia e del comune di Venezia, la cui costituzione è promossa dallo stesso Ministro dei trasporti. Alla stessa società è affidata in concessione la realizzazione delle opere di ammodernamento e completamento dell'aeroporto, ivi comprese quelle relative alla aerostazione. La concessione è disciplinata da apposita convenzione, approvata con lo stesso decreto di concessione o, con le stesse modalità, con successivo decreto. 2. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della marina mercantile ed il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri e le modalità per il passaggio alla nuova società concessionaria dei beni e del personale del Provveditorato al porto di Venezia occorrenti per l'esercizio dell'aeroporto e per la realizzazione delle opere indicate nel comma 1. 3. Dalla data del decreto di concessione di cui al comma 1 la nuova società concessionaria subentra al Provveditorato al porto di Venezia in tutti i rapporti inerenti all'esercizio dell'aeroporto e alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1. Tutti i diritti derivanti dall'esercizio dell'aeroporto compresi quelli di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324 , continuano ad essere devoluti al concessionario. 4. Fino alla data di cui al comma 3 e comunque per un periodo non superiore a due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Provveditorato al porto di Venezia continua a svolgere, con gestione e contabilità separate, le attività occorrenti ad assicurare l'esercizio dell'aeroporto e la realizzazione delle opere indicate nel comma 1. 5. Sono abrogati l'ultimo comma dell' articolo 2 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503 , convertito con legge 8 luglio 1929, n. 1342 , come sostituito dall' articolo 1 della legge 12 agosto 1957, n. 797 , nonchè gli articoli 2, 3 e 4 della stessa legge n. 797. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 dicembre 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri SIGNORILE, Ministro dei trasporti Visto, il Guardasigilli: ROGNONI NOTE Nota all'art. 1, comma 3: La legge n. 324/1976 concerne nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile. Note all'art. 1, comma 5: - L'ultimo comma dell' art. 2 del R.D.L., n. 503/1929 (concernente ordinamento del Provveditorato al porto di Venezia), come sostituito dall' art. 1 della legge n. 797/1957 stabiliva che "possono essere affidati al Provveditorato anche la costruzione e la gestione di aeroporti che sorgessero nel territorio della provincia di Venezia". - Gli articoli 2, 3 e 4 della citata legge n. 797/1957 stabilivano: (Art. 2): che "qualora al Provveditorato siano attribuiti i compiti di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della presente legge, un rappresentante del Ministero della difesa-aeronautica sarà chiamato a far parte rispettivamente del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo"; (Art. 3): che "all' art. 13 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503 , convertito con legge 8 luglio 1929, n. 1342 , è aggiunto il comma seguente: "Il Provveditorato potrà contribuire alle spese per l'eventuale costruzione e gestione di aeroporti nella provincia di Venezia nella misura che sarà stabilita con deliberazione del proprio Consiglio di amministrazione, approvata dal Ministero della marina mercantile, di concerto col Ministero del tesoro""; (Art. 4): che "i servizi aeroportuali previsti dall'ultimo comma dell'art. 1 della presente legge costituiranno una gestione speciale, con contabilità separata dal bilancio ordinario del Provveditorato".

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