Cosa prevede il Decreto-Legge 92/2002 in materia di acque di balneazione e ossigeno disciolto?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 92/2002 differisce al 31 dicembre 2003 l'applicazione della disciplina relativa ai valori limite del parametro ossigeno disciolto nelle acque di balneazione, precedentemente fissata al 31 dicembre 2001. Si applica alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, che potevano derogare ai limiti normativi per il giudizio di idoneità delle acque di balneazione. Il provvedimento è stato adottato per affrontare il perdurare del fenomeno di eutrofizzazione delle acque, ritenuto una situazione di straordinaria necessità e urgenza. In pratica, le amministrazioni regionali e provinciali hanno ottenuto una proroga di due anni per adeguarsi ai parametri di qualità, durante i quali dovevano presentare programmi di interventi urgenti accompagnati da piani finanziari ed economici al Ministero dell'ambiente. Questo differimento rappresentava una misura transitoria per consentire agli enti territoriali di implementare le necessarie azioni di risanamento ambientale senza compromettere immediatamente la balneabilità delle acque.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 10 maggio 2002, n. 92
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 92/2002
# DECRETO-LEGGE 10 maggio 2002, n. 92
## Differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 , concernente l'attuazione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975 , relativa alla qualità delle acque di balneazione; Considerato che con numerosi provvedimenti normativi è stato consentito alle regioni di derogare, a determinate condizioni, ai valori limite del parametro ossigeno disciolto di cui al punto 11 dell'allegato 1 al citato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 , ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione; Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 159 , convertito dalla legge 2 luglio 2001, n. 249 , che ha prorogato al 31 dicembre 2001, tale disciplina derogatoria; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire ulteriormente il predetto termine, considerato il perdurare del fenomeno di eutrofizzazione delle acque; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Differimento termini ossigeno disciolto 1. ((Il termine per l'applicazione della disciplina)) prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185 , e successive modificazioni, è ((differito)) al 31 dicembre 2003. ((1-bis. I programmi di interventi urgenti a stralcio, accompagnati dal piano finanziario ed economico elaborato ai sensi dell' articolo 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e inviati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, assicurano l'attuazione della disciplina di cui al comma 1))
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 92/2002 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Decreto-Legge 92/2002 riguarda la disciplina delle acque di balneazione, l'ossigeno disciolto e l'eutrofizzazione, con riferimento all'attuazione della direttiva comunitaria 76/160/CEE. Amministratori pubblici e tecnici ambientali lo consultano per comprendere le deroghe ai parametri di qualità delle acque, i termini di adeguamento normativo e gli obblighi di programmazione degli interventi di bonifica ambientale.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.