Legge Registro e Successioni

Legge 912/1986

Interpretazione autentica dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'articolo 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti.

Pubblicato: 30/12/1986 In vigore dal: 13/12/1986 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la legge 912/1986 riguardo alle quote di pensione spettanti agli eredi di mutilati, invalidi civili e sordomuti?

Spiegato da FiscoAI
La legge 912/1986 fornisce un'interpretazione autentica di due norme precedenti, chiarendo i diritti successori in materia di prestazioni assistenziali. Si applica agli eredi di persone riconosciute come mutilate, invalide civili o affette da sordomutismo, che siano decedute dopo il riconoscimento della loro condizione. La norma stabilisce che gli eredi hanno diritto a percepire le quote di pensione o assegno già maturate dal defunto fino alla data del decesso, indipendentemente dal momento in cui interviene la deliberazione formale dell'ente competente (comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica). In pratica, anche se la morte avviene prima dell'approvazione ufficiale della concessione della prestazione, gli eredi conservano comunque il diritto alle quote già accumulate. Questo rappresenta una tutela importante per i familiari, poiché garantisce loro il recupero delle prestazioni dovute al defunto, pur mantenendo ferma l'esigenza della deliberazione amministrativa per la validità della prestazione stessa.

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Riferimento normativo

LEGGE 13 dicembre 1986, n. 912

Testo normativo

LEGGE n. 912/1986 # LEGGE 13 dicembre 1986, n. 912 ## Interpretazione autentica dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'articolo 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. L'articolo 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 , deve intendersi nel senso che gli eredi del mutilato o invalido civile, deceduto successivamente al riconoscimento della inabilità, hanno diritto a percepire le quote di pensione già maturate dall'interessato alla data del decesso, anche se il decesso stesso sia intervenuto prima della deliberazione concessiva del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, ferma restando la necessità della deliberazione stessa. 2. Nello stesso senso deve intendersi l'articolo 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381 , relativamente ai soggetti affetti da sordomutismo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 dicembre 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri SCALFARO, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: ROGNONI NOTE Nota all'art. 1, comma 1: L'ultimo comma dell' art. 12 della legge n. 118/1971 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 , e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), stabilisce che: "In caso di decesso dell'interessato, successivo al riconoscimento dell'inabilità, la pensione non può essere corrisposta agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate alla data della morte". Nota all'art. 1, comma 2: L'ultimo comma dell' art. 7 della legge n. 381/1970 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti), dispone che: "In caso di decesso dell'interessato l'assegno, non può essere corrisposto agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate".

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La legge 912/1986 è il riferimento normativo per l'interpretazione autentica di diritti successori in materia di pensioni e assegni per invalidi civili, mutilati civili e sordomuti. Consulenti legali e amministratori di enti previdenziali la consultano per questioni relative a quote di pensione già maturate, diritti degli eredi, deliberazioni amministrative e prestazioni assistenziali post mortem secondo le leggi 118/1971 e 381/1970.

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