Legge Procedimenti

Legge 911/1952

Sblocco dei depositi bancari e postali, delle cassette di sicurezza e dei titoli di credito e devoluzione all'Erario di taluni di essi.

Pubblicato: 26/07/1952 In vigore dal: 11/07/1952 Documento ufficiale

Quali sono le modalità e i termini per lo sblocco dei depositi bancari, postali e delle cassette di sicurezza bloccati durante l'occupazione alleata?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 911/1952 disciplina la procedura di sblocco dei depositi e dei titoli di credito che erano stati congelati in seguito alle ordinanze e ai proclami delle Autorità militari alleate durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale. La normativa riguarda i titolari di depositi presso banche e poste, i possessori di cassette di sicurezza e chiunque detenga titoli di credito sottoposti a blocco. La legge prevede che questi soggetti debbano presentare una denuncia formale alla Direzione generale del tesoro (direttamente o tramite le Intendenze di finanza) per richiedere lo sblocco dei propri beni, con un termine perentorio di 180 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa. È importante sottolineare che anche coloro che avevano già presentato richieste precedenti alle Autorità alleate o nazionali erano comunque obbligati a presentare una nuova denuncia entro questo termine per regolarizzare la loro posizione.

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Riferimento normativo

LEGGE 11 luglio 1952, n. 911

Testo normativo

LEGGE n. 911/1952 # LEGGE 11 luglio 1952, n. 911 ## Sblocco dei depositi bancari e postali, delle cassette di sicurezza e dei titoli di credito e devoluzione all'Erario di taluni di essi. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 La procedura di sblocco di cui all' art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1946, n. 58 , è regolata dalle norme seguenti: I titolari di depositi bancari e postali e di cassette di sicurezza e i possessori di titoli di credito soggetti al blocco in attuazione di ordinanze, proclami e disposizioni dello Autorità militari alleate, convalidati, ad ogni effetto, dal predetto decreto legislativo luogotenenziale, hanno obbligo di denunziare alla Direzione generale del tesoro, o direttamente o tramite le competenti Intendenze di finanza, i titoli di cui chiedono lo sblocco entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, anche nel caso che abbiano fatto una precedente richiesta alle Autorità alleate o nazionali.

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La Legge 911/1952 rappresenta il riferimento normativo per lo sblocco di depositi bancari e postali, cassette di sicurezza e titoli di credito sottoposti a vincoli durante l'occupazione alleata. Commercialisti e professionisti che gestiscono eredità, successioni e patrimoni storici consultano questa norma per questioni di restituzione di beni, devoluzione all'Erario e regolarizzazione di posizioni finanziarie bloccate nel dopoguerra.

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