Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, recante modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonche' alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione.
Cosa stabilisce la Legge 91/2002 in materia di contributo unificato e equa riparazione?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 91/2002 converte in legge il decreto-legge 28/2002 e apporta modifiche significative a due normative precedenti: la legge 488/1999 (relativa al contributo unificato di iscrizione a ruolo) e la legge 89/2001 (in materia di equa riparazione). Il provvedimento riguarda principalmente i procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, incidendo sui costi di accesso alla giustizia attraverso la revisione del contributo unificato. La legge prevede modifiche alle tariffe e alle modalità di calcolo di questo contributo, che rappresenta il costo fisso per l'iscrizione a ruolo dei procedimenti presso i tribunali. Per quanto riguarda l'equa riparazione, la normativa introduce aggiustamenti alle disposizioni sulla compensazione dei danni derivanti da violazioni dei diritti. Dal punto di vista finanziario, la legge stanzia risorse specifiche: 4.220 migliaia di euro per le modifiche ai commi 5 e 9, e 3 milioni di euro per le modifiche alla tabella 1 della legge 488/1999, prelevate dal Fondo speciale del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per dare attuazione alle disposizioni.
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Riferimento normativo
LEGGE 10 maggio 2002, n. 91
Testo normativo
LEGGE n. 91/2002
# LEGGE 10 maggio 2002, n. 91
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo
2002, n. 28, recante modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo
dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi,
nonche' alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa
riparazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28 , recante modifiche all' articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 , relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonchè alla legge 24 marzo 2001, n. 89 , in materia di equa riparazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. All'onere derivante dalle modifiche apportate ai commi 5 e 9 dell'articolo 1 del decreto-legge di cui al comma 1, valutato in 4.220 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. All'onere derivante dal comma 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488 , come sostituito dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge di cui al comma 1, valutato in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 maggio 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli Avvertenza: Il decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 60 del 12 marzo 2002. A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 27.
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