Legge

Legge 90/2004

Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004.

Pubblicato: 09/04/2004 In vigore dal: 08/04/2004 Documento ufficiale

Quali sono le incompatibilità previste dalla Legge 90/2004 per i membri del Parlamento europeo italiano con cariche locali e regionali?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 90/2004 modifica l'articolo 6 della legge 18/1979 introducendo nuove incompatibilità tra la carica di membro del Parlamento europeo e alcune posizioni elettive locali e regionali. Nello specifico, dichiara incompatibili con il mandato europeo le cariche di consigliere regionale, presidente di provincia e sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, aggiungendosi alle precedenti incompatibilità con presidente di giunta regionale e assessore regionale. Quando un eletto al Parlamento europeo si trova in una situazione di incompatibilità, deve dichiarare all'ufficio elettorale nazionale entro trenta giorni dalla proclamazione quale carica intende mantenere; in caso di mancata dichiarazione, viene dichiarato decaduto e sostituito dal candidato successivo della medesima lista. La norma prevede una clausola transitoria che consente ai sindaci e presidenti di provincia già in carica alla data di entrata in vigore della legge di completare il loro mandato locale anche se contemporaneamente eletti al Parlamento europeo, purché non immediatamente rieleggibili secondo le norme sulla limitazione dei mandati. Contro la dichiarazione di decadenza è possibile ricorrere alla Corte di appello di Roma entro venti giorni dalla comunicazione della decisione.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

LEGGE 8 aprile 2004, n. 90

Testo normativo

LEGGE n. 90/2004 # LEGGE 8 aprile 2004, n. 90 ## Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Incompatibilità per cariche elettive regionali e locali). 1. All' articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 , e successive modificazioni, al primo comma, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti: "b-bis) consigliere regionale; b-ter) presidente di provincia; b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti". 2. In sede di prima applicazione, l'incompatibilità di cui all' articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 , come modificato dal comma 1 del presente articolo, non si applica nei confronti dei sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e dei presidenti di provincia, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali, in attuazione dell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , non sono immediatamente rieleggibili alle medesime cariche, ovvero, alla medesima data, sono membri del Parlamento europeo; essi possono pertanto ricoprire le loro cariche nei rispettivi enti locali fino alla conclusione del proprio mandato anche contemporaneamente alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' art. 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia), come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 6. - La carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia è incompatibile con quella di: a) presidente di giunta regionale; b) assessore regionale; b-bis) consigliere regionale; b-ter) presidente di provincia; b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Quando si verifichi una delle incompatibilità di cui al comma precedente, il membro del Parlamento europeo risultato eletto deve dichiarare all'ufficio elettorale nazionale, entro trenta giorni dalla proclamazione, quale carica sceglie. Qualora il membro del Parlamento europeo non vi provveda, l'ufficio elettorale nazionale lo dichiara decaduto e lo sostituisce con il candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto. Il membro del Parlamento europeo dichiarato decaduto ai sensi del precedente comma può proporre ricorso contro la decisione dell'ufficio elettorale nazionale avanti la Corte di appello di Roma. Il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza entro venti giorni dalla comunicazione della decisione. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai successivi articoli 44, 45, 46 e 47. In relazione ai membri di cui al secondo comma dell'art. 4, si applicano le cause di incompatibilità previste dalle rispettive disposizioni normative nazionali per l'elezione al Parlamento europeo.». - Si riporta il testo dell' art. 51, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti pocali): «2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.».

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 90/2004 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Legge 90/2004 disciplina le incompatibilità tra mandato europeo e cariche elettive locali, interessando sindaci, presidenti di provincia e consiglieri regionali. Consulenti e amministrativisti devono conoscere questa normativa per verificare la compatibilità delle candidature al Parlamento europeo con incarichi regionali e comunali, nonché le procedure di dichiarazione e decadenza previste dall'ufficio elettorale nazionale.

Normative correlate

Legge 154/2026
Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa di impianti di interesse…
Legge 153/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi del…
Legge 152/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 1…
Legge 145/2026
Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante misure u…
Legge 144/2026
Disposizioni urgenti per la funzionalita' della pubblica amministrazione e degl…
Legge 143/2026
Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilita' di determinate ti…
Legge 142/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 1…
Legge 140/2026
Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti …

Altre normative del 2004

Trattamento fiscale del premio per i ritrovamenti di cui all'articolo 92 del decreto legi… Interpello AdE 42 Accordo Svizzera-UE del 26 ottobre 2004 – Articolo 9 in materia di tassazione dei dividen… Risoluzione AdE 5409676 Decadenza dai benefici fiscali IAP per costituzione infraquinquennale di diritto di super… Interpello AdE 99 Interpello probatorio – fusione per incorporazione di una società consolidante con societ… Risoluzione AdE 302439 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme ric… Risoluzione AdE 311 Indagini finanziarie - Poteri degli uffici: art. 32, primo comma, numeri 2), 5) e 7) del … Circolare 600 Precisazioni al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 febbraio 2004, n… Provvedimento AdE 12605 Quesiti riguardanti la comunicazione dell’impronta relativa ai documenti informatici rile… Circolare 299627

Altri Legge

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova c… 139/2026 Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. (26G00153) 137/2026 Delega al Governo per il sostegno delle attivita' educative e ricreative non formali. (26… 135/2026 Disposizioni in materia di insequestrabilita' delle opere d'arte prestate da Stati esteri… 134/2026 Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei m… 133/2026 Istituzione della Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal… 132/2026
Vedi tutti i Legge →