Cosa stabilisce il Decreto-Legge 9/1986 riguardo all'interpretazione autentica della qualifica superiore nella legge 312/1980?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 9/1986 fornisce un'interpretazione ufficiale e vincolante del termine "qualifica superiore" contenuto nell'articolo 4, quarto comma, della legge 312/1980, relativa all'inquadramento del personale pubblico. La norma chiarisce che questa espressione deve intendersi esclusivamente come la qualifica funzionale istituita dall'articolo 2 della medesima legge 312/1980, nella quale l'inquadramento può avvenire anche in soprannumero. Il decreto stabilisce inoltre che l'inquadramento non può avere decorrenza anteriore al 1° luglio 1978, rendendo nulli tutti i provvedimenti emessi in difformità a queste disposizioni, anche se già registrati. La norma si applica al personale della pubblica amministrazione interessato da procedure di inquadramento e rappresenta un intervento di chiarimento interpretativo dovuto a controversie sorte nell'applicazione della legge 312/1980. Il decreto contiene anche disposizioni specifiche per i funzionari già promossi in base a giudicati difformi, escludendoli da ulteriori progressioni di carriera ma riconoscendo loro gli effetti economici a titolo personale.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 28 gennaio 1986, n. 9
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 9/1986
# DECRETO-LEGGE 28 gennaio 1986, n. 9
## Interpretazione autentica del quarto comma dell'articolo 4 della
legge 11 luglio 1980, n. 312.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di chiarire l'esatta interpretazione del disposto contenuto nell' articolo 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 , relativamente alla identificazione della qualifica funzionale superiore nella quale è disposto l'inquadramento disciplinato dal medesimo articolo 4; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1986; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. L'espressione "qualifica superiore" usata dall' articolo 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 , per indicare la qualifica di inquadramento del personale ivi contemplato, deve intendersi esclusivamente come la qualifica funzionale istituita dall'articolo 2 della medesima legge, nella quale l'inquadramento può essere effettuato anche in soprannumero. 2. L'inquadramento di cui al comma 1 non può comunque avere decorrenza anteriore al 1 luglio 1978. 3. I provvedimenti comunque emessi in difformità alle disposizioni dei commi precedenti sono nulli, ancorchè registrati. 4. I funzionari, eventualmente promossi alla qualifica di direttore aggiunto di divisione in base a provvedimenti difformi rispetto alle disposizioni dei commi 1 e 2, ma in esecuzione di giudicati, non hanno comunque titolo sia per la promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparata dei ruoli ad esaurimento, sia per la partecipazione allo scrutinio per merito comparativo previsto dall'articolo 1, penultimo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301 . 5. Gli effetti economici derivanti dai provvedimenti previsti dal comma 4 sono riconosciuti a titolo personale e saranno assorbiti con la normale progressione economica di carriera.
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