Legge

Legge 89/2011

Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. (11G0128)

Pubblicato: 23/06/2011 In vigore dal: 23/06/2011 Documento ufficiale

Quali sono le principali modifiche introdotte dal Decreto-Legge 89/2011 in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini comunitari e rimpatrio di cittadini di Paesi terzi irregolari?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 89/2011 recepisce due direttive europee fondamentali per regolare la mobilità all'interno dell'Unione Europea e le procedure di rimpatrio. La normativa si applica ai cittadini comunitari e ai loro familiari che circolano e soggiornano nel territorio italiano, nonché ai cittadini di Paesi terzi in situazione irregolare. In pratica, il decreto modifica il decreto legislativo 30/2007 introducendo criteri più chiari per valutare la disponibilità di risorse economiche sufficienti (considerando la situazione complessiva personale, incluse le spese di alloggio), semplificando la documentazione richiesta ai familiari e precisando i motivi di sicurezza dello Stato e di pubblica sicurezza che giustificano l'allontanamento. Aspetti rilevanti includono: il divieto di considerare automaticamente l'accesso ai servizi sociali come causa di allontanamento (valutazione caso per caso), l'introduzione di procedure di allontanamento coattivo per chi non rispetta i provvedimenti di rimpatrio, e l'obbligo per il Ministero dell'interno di fornire informazioni agli altri Stati membri entro due mesi dalle richieste di consultazione.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 23 giugno 2011, n. 89

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 89/2011 # DECRETO-LEGGE 23 giugno 2011, n. 89 ## Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. (11G0128) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 , 87 e 117 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni per completare l'attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 , relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e di procedere al recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 , recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, al fine di scongiurare l'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dello Stato italiano; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2011; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 , in materia di permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari 1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 2 AGOSTO 2011, N. 129 )) ; b) all'articolo 6, comma 2, le parole: «, che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2» sono soppresse; c) all'articolo 9: 1) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito della disponibilità delle risorse economiche sufficienti al soggiorno, di cui al comma 3, lettere b) e c), deve, in ogni caso, essere valutata la situazione complessiva personale dell'interessato ((, con particolare riguardo alle spese afferenti all'alloggio, sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base a un altro diritto soggettivo)) .»; 2) al comma 5: a) alla lettera a), le parole: «, nonchè il visto d'ingresso quando richiesto» sono soppresse; b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;»; d) all'articolo 10, comma 3: 1) alla lettera a), le parole: «, nonchè del visto d'ingresso, qualora richiesto» sono soppresse; 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) di un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;»; e) all'articolo 13, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La verifica della sussistenza di tali condizioni non può essere effettuata se non in presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla persistenza delle condizioni medesime.»; f) all'articolo 19, comma 4, dopo le parole: «previsto dalla normativa vigente» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fermo restando che il possesso del relativo documento non costituisce ((condizione necessaria per l'esercizio di un diritto)) »; g) all'articolo 20: 1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all' articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152 , e successive modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano per uno o più delitti riconducibili a quelli indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale .»; 2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell' articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69 , o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all' articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , e successive modificazioni, o di cui all' articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni, nonchè di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere.»; 3) al comma 4, primo periodo, le parole: «una minaccia concreta e attuale» sono sostituite dalle seguenti: «una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave»; 4) al comma 9, primo periodo, le parole: «di ordine pubblico o» sono soppresse; 5) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Il provvedimento di allontanamento per i motivi di cui al comma 1 è immediatamente eseguito dal questore qualora si ravvisi, caso per caso, l'urgenza dell'allontanamento perchè l'ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 .»; h) all'articolo 21: 1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'eventuale ricorso da parte di un cittadino dell'Unione o dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale non costituisce automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato caso per caso.»; 2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che non hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento di cui al comma 2 e sono stati individuati sul territorio dello Stato oltre il termine fissato, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 3, il prefetto può adottare un provvedimento di allontanamento coattivo per motivi di ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 20, immediatamente eseguito dal questore.»; i) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente: «Art. 23-bis. (Consultazione tra gli Stati membri). - 1. Quando uno Stato membro chiede informazioni ai sensi dell' articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 , il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, attraverso i propri canali di scambio informativo, provvede a fornire gli elementi entro il termine di due mesi dalla data di ricezione della richiesta. La consultazione può avvenire solo per casi specifici e per esigenze concrete.».

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Il Decreto-Legge 89/2011 è il riferimento normativo per cittadinanza comunitaria, libera circolazione nell'UE, diritto di soggiorno, requisiti economici per il soggiorno, motivi di sicurezza dello Stato e pubblica sicurezza, rimpatrio di cittadini di Paesi terzi irregolari e procedure di allontanamento coattivo. Consulenti legali e amministrazioni pubbliche lo consultano per questioni relative a familiari a carico, assistenza sociale, condizioni di permanenza e cooperazione tra Stati membri.

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