Legge

Legge 88/1987

Provvedimenti a favore dei tubercolotici.

Pubblicato: 18/03/1987 In vigore dal: 04/03/1987 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 4 marzo 1987, n. 88

Testo normativo

LEGGE n. 88/1987 # LEGGE 4 marzo 1987, n. 88 ## Provvedimenti a favore dei tubercolotici. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il quinto comma dell'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 , già sostituito dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1975, n. 419 , è sostituito dai seguenti: "L'assegno di cura o di sostentamento decorre dal giorno successivo alla cessazione del trattamento postsanatoriale, previsto dall'articolo 2 della presente legge, qualora la domanda sia presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data di cessazione del trattamento post-sanatoriale. Nel caso in cui il richiedente presenti domanda oltre il predetto termine di novanta giorni, l'assegno di cura o di sostentamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Hanno il diritto di presentare domanda e di essere ammessi al beneficio dell'assegno di cura o di sostentamento anche gli ex assistiti che, avendone i requisiti ed affetti dalle menomazioni fisiche previste, hanno fruito dell'indennità post-sanatoriale in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge". NOTE Nota agli articoli 1 e 2, comma 1: Il testo dell' art. 4 della legge n. 1088/1970 (Miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi), già modificato dall' art. 6 della legge n. 419/1975 e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 4. - Agli assistiti contro la tubercolosi e loro familiari a carico, spetta a domanda, dopo il periodo di trattamento post-sanatoriale di cui al precedente art. 2, un assegno per un periodo di due anni di cura o di sostentamento nella misura di L. 480.000 annue, pagabili in rate mensili posticipate. Tale assegno è concesso agli assistiti ed ai loro familiari a carico la cui capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle loro attitudini sia ridotta a meno della metà per effetto o in relazione alla malattia tubercolare. L'assegno è rinnovabile di due anni in due anni, permanendo la predetta riduzione. Ai familiari a carico di età inferiore agli anni 15 l'assegno è concesso qualora siano accertate minorazioni che rendano necessario un ulteriore trattamento a titolo di cura o di sostentamento. Qualora nel corso di godimento dell'assegno il minore compia il quindicesimo anno di età ai fini del rinnovo biennale della concessione dell'assegno medesimo si applica il criterio di cui al comma precedente. L'assegno non è cumulabile con la normale retribuzione continuativa ed a tempo pieno nè con i trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge. L'assegno di cura o di sostentamento decorre dal giorno successivo alla cessazione del trattamento post-sanatoriale, previsto dall'art. 2 della presente legge, qualora la domanda sia presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data di cessazione del trattamento post-sanatoriale. Nel caso in cui il richiedente presenti domanda oltre il predetto termine di novanta giorni, l'assegno di cura o di sostentamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Hanno diritto di presentare domanda e di essere ammessi al beneficio dell'assegno di cura o di sostentamento anche gli ex assistiti che, avendone i requisiti ed affetti dalle menomazioni fisiche previste, hanno fruito dell'indennità post-sanatoriale in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge. L'accertamento delle condizioni per il diritto all'assegno di cura o di sostentamento previsto dal secondo comma del presente articolo è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale secondo le procedure in atto per l'accertamento dell'invalidità pensionabile. Per tale accertamento l'Istituto nazionale della previdenza sociale può servirsi dei propri istituti di cura o dei dispensari dipendenti dai concorsi provinciali. Contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale concernenti la concessione dell'assegno di cura o di sostentamento di cui ai commi precedenti è ammesso il ricorso in via amministrativa da parte degli assicurati nei termini e nei modi previsti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modificazioni e integrazioni. Le stesse norme si applicano per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale".

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