Legge Agevolazioni

Legge 88/1960

Agevolazioni ed esenzioni fiscali in favore dell'Ente nazionale sordomuti.

Pubblicato: 05/03/1960 In vigore dal: 19/02/1960 Documento ufficiale

Quali agevolazioni fiscali riconosce la Legge 88/1960 all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 88/1960 riconosce all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (istituito con legge 12 maggio 1942, n. 889) un trattamento fiscale privilegiato equiparandolo alle Amministrazioni dello Stato. Questo significa che l'Ente beneficia di esenzioni e agevolazioni su qualunque imposta, tassa o diritto previsto dalle leggi generali e speciali, proprio come se fosse un'amministrazione pubblica. La norma estende inoltre all'Ente tutte le agevolazioni specifiche previste dall'articolo 4 della legge 13 aprile 1953, n. 337, con validità fino al 31 dicembre 1960. In pratica, l'Ente non è soggetto a imposte ordinarie e gode di esenzioni su tributi e diritti, favorendo così lo svolgimento della sua missione assistenziale e di protezione nei confronti dei sordomuti. Per i commercialisti e gli amministratori dell'Ente, questa equiparazione alle Amministrazioni dello Stato rappresenta un elemento fondamentale nella gestione fiscale e contabile dell'organizzazione.

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Riferimento normativo

LEGGE 19 febbraio 1960, n. 88

Testo normativo

LEGGE n. 88/1960 # LEGGE 19 febbraio 1960, n. 88 ## Agevolazioni ed esenzioni fiscali in favore dell'Ente nazionale sordomuti. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Agli effetti di qualunque imposta, tassa o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali e speciali, l'Ente razionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, istituito con legge 12 maggio 1942, n. 889 ; modificata dalla legge 21 agosto 1950, n. 698 , è equiparato alle Amministrazioni dello Stato. Sono estese ad esso e fino al 31 dicembre 1960 tutte le agevolazioni previste dall' art. 4 della legge 13 aprile 1953, n. 337 .

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La Legge 88/1960 disciplina le esenzioni fiscali e le agevolazioni tributarie per enti pubblici non commerciali dediti all'assistenza sociale, specificamente per l'Ente nazionale sordomuti. Commercialisti e consulenti fiscali consultano questa norma per comprendere l'equiparazione alle Amministrazioni dello Stato, l'esenzione da imposte, tasse e diritti, e il regime fiscale privilegiato degli enti di protezione e assistenza sociale.

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