Legge

Legge 87/2018

Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese. (18G00112)

Pubblicato: 13/07/2018 In vigore dal: 12/07/2018 Documento ufficiale

Quali sono le principali modifiche introdotte dal Decreto-Legge 87/2018 ai contratti di lavoro a tempo determinato?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 87/2018 ha riformato la disciplina dei contratti a tempo determinato modificando il Decreto Legislativo 81/2015. La norma principale stabilisce che i contratti a termine non possono superare i 12 mesi, salvo ricorrenza di specifiche condizioni (esigenze temporanee e oggettive estranee all'ordinaria attività, oppure incrementi temporanei significativi e non programmabili). Se l'azienda stipula un contratto di durata superiore a 12 mesi senza queste condizioni, il contratto si trasforma automaticamente in indeterminato dal giorno 13. La durata massima consentita è di 24 mesi solo in presenza delle condizioni previste, mentre precedentemente era di 36 mesi.

Per quanto riguarda i rinnovi e le proroghe, il decreto introduce vincoli più stringenti: i contratti possono essere prorogati liberamente solo nei primi 12 mesi, successivamente solo se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 19. La violazione di questa regola comporta la trasformazione in contratto indeterminato. È richiesta la forma scritta per l'apposizione del termine, con consegna al lavoratore entro 5 giorni lavorativi, e deve essere specificato il motivo della stipulazione.

Le disposizioni si applicano ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto e ai rinnovi/proroghe successivi al 31 ottobre 2018. Sono escluse le pubbliche amministrazioni e i contratti di ricerca presso università private e enti di ricerca, che mantengono la disciplina precedente.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 87

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 87/2018 # DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 87 ## Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese. (18G00112) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di attivare con immediatezza misure a tutela della dignità dei lavoratori e delle imprese, introducendo disposizioni per contrastare fenomeni di crescente precarizzazione in ambito lavorativo, mediante interventi sulle tipologie contrattuali e sui processi di delocalizzazione, a salvaguardia dei livelli occupazionali ed operando semplificazioni fiscali per professionisti e imprese; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre strumenti volti a consentire un efficace contrasto alla ludopatia; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure ai fini del regolare inizio dell'anno scolastico 2018/2019; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 2018; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato 1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 , sono apportate le seguenti modificazioni: 0a) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente: "d-ter) alle collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74 "; a) all'articolo 19: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.»; 1-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi". 2) al comma 2, primo e terzo periodo, la parola «trentasei» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro»; 3) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.»; b) all'articolo 21: 1) prima del comma 1, è inserito il seguente: «01. Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.»; 2) al comma 1, la parola «trentasei», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «ventiquattro», la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «quattro» e la parola «sesta» è sostituita dalla seguente: «quinta»; c) all'articolo 28, comma 1, le parole «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonchè quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ((nonchè ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa,)) , ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

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Il Decreto-Legge 87/2018 modifica la disciplina dei contratti a tempo determinato secondo il D.Lgs. 81/2015, introducendo limiti alla durata massima (24 mesi), vincoli ai rinnovi e alle proroghe, e la trasformazione automatica in contratto indeterminato in caso di violazione. Commercialisti e consulenti del lavoro devono considerare questi vincoli nella gestione della precarizzazione, nella pianificazione dei costi del personale e nella verifica della conformità contrattuale per evitare conseguenze sulla stabilizzazione dei rapporti di lavoro.

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