Disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal
Servizio sanitario nazionale ((nonche' in materia di confezioni di prodotti farmaceutici e di attivita' libero-professionale intramuraria)).
Quali sono gli obblighi del farmacista nella dispensazione di farmaci non rimborsabili e come viene regolato il prezzo di questi medicinali?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 87/2005 disciplina la dispensazione e la determinazione dei prezzi dei farmaci non rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, con l'obiettivo di tutelare la concorrenza e contenere la spesa dei cittadini. Il farmacista è obbligato a informare il paziente sulla disponibilità di medicinali equivalenti (stessa composizione, forma farmaceutica, dosaggio) e, se il medico non ha indicato il divieto di sostituzione, deve fornire il medicinale a prezzo più basso su richiesta del cliente, con il confronto effettuato per unità posologica. I titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio stabiliscono autonomamente il prezzo di questi farmaci, ma possono aumentarlo solo nel mese di gennaio degli anni dispari; per i farmaci SOP (senza obbligo di prescrizione) e di automedicazione, il prezzo rappresenta il massimo di vendita al pubblico. L'Agenzia Italiana del Farmaco deve compilare e diffondere l'elenco dei farmaci interessati entro trenta giorni, con copia visibile in ogni farmacia. Il mancato rispetto di questi obblighi espone il farmacista a sanzioni pecuniarie e, in caso di reiterazione, alla chiusura temporanea della farmacia per almeno quindici giorni.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 27 maggio 2005, n. 87
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 87/2005
# DECRETO-LEGGE 27 maggio 2005, n. 87
## Disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal
Servizio sanitario nazionale <em><strong>((nonche' in materia di confezioni di prodotti farmaceutici e di attivita' libero-professionale intramuraria))</strong></em>.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni a tutela della concorrenza nella determinazione dei prezzi dei farmaci, al fine di contenere la spesa a carico del cittadino; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Il farmacista, al quale venga presentata una ricetta medica che contenga la prescrizione di un farmaco appartenente alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 , è obbligato sulla base della sua specifica competenza professionale ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonchè forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali. Qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, il farmacista, su richiesta del cliente, è tenuto a fornire un medicinale avente prezzo più basso di quello del medicinale prescritto. Ai fini del confronto il prezzo è calcolato per unità posologica o quantità unitaria di principio attivo. 2. Ai sensi dell' articolo 1, comma 168, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , l'Agenzia italiana del farmaco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, compila e diffonde ai medici di medicina generale, ai pediatri convenzionati, agli specialisti e agli ospedalieri, nonchè alle aziende sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere l'elenco dei farmaci nei confronti dei quali trova applicazione il comma 1. Una o più copie dell'elenco devono essere poste in modo ben visibile al pubblico all'interno di ciascuna farmacia. 3. Il prezzo dei medicinali appartenenti alle classi di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 , è stabilito dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Tale prezzo può essere modificato, in aumento, soltanto nel mese di gennaio di ogni anno dispari e, per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e per i farmaci di automedicazione, costituisce il prezzo massimo di vendita al pubblico. Variazioni di prezzo in diminuzione sono possibili in qualsiasi momento. 4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248 )) . 5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulle confezioni dei medicinali di cui al comma 4 deve essere riportata, anche con apposizione di etichetta adesiva sulle confezioni già in commercio, la dicitura: "Prezzo massimo di vendita euro ...". 6. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490 , si applica ai farmaci appartenenti alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 , con esclusione di quelli richiamati al comma 4. 6-bis. Il farmacista che non ottempera agli obblighi previsti dal presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria indicata nell' articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 , e successive modificazioni. In caso di reiterazione delle violazioni può essere disposta la chiusura temporanea della farmacia per un periodo comunque non inferiore a giorni quindici.
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Il Decreto-Legge 87/2005 è il riferimento normativo per la regolazione dei prezzi dei farmaci non rimborsabili, la sostituzione con equivalenti e gli obblighi informativi del farmacista. Professionisti del settore farmaceutico e consulenti aziendali lo consultano per questioni relative a determinazione dei prezzi massimi di vendita, classi di farmaci SOP e automedicazione, e compliance con le disposizioni sulla concorrenza nel mercato farmaceutico.
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