Legge Procedimenti

Legge 867/1984

Misure urgenti per assicurare la continuita' della riscossione delle imposte dirette.

Pubblicato: 24/12/1984 In vigore dal: 21/12/1984 Documento ufficiale

Quali misure urgenti introduce la Legge 867/1984 per garantire la continuità della riscossione delle imposte dirette?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 867/1984 interviene in una situazione di crisi del sistema di riscossione delle imposte dirette, affrontando il problema delle esattorie e ricevitorie rimaste vacanti a causa delle rinunce dei titolari notificate entro il 20 novembre 1984. La norma prevede che queste gestioni vengano conferite alla Società esattorie vacanti (costituita secondo la legge 524/1977), garantendo così la continuità operativa del servizio di riscossione fino al 31 dicembre 1985.

Per le gestioni già in corso (esattorie comunali, consorziali e ricevitorie provinciali), la legge consente la prosecuzione del servizio alle medesime condizioni previste dal decreto-legge 568/1983, mantenendo in vigore le patenti di nomina degli esattori e del personale correlato. Questo rappresenta una proroga temporanea che evita interruzioni nella riscossione tributaria durante il periodo di transizione.

La norma introduce anche misure di controllo, prevedendo che le gestioni non possano continuare qualora sussistano procedimenti per mafia (legge 575/1965) o procedimenti penali per associazione mafiosa. Le prefetture e l'autorità giudiziaria devono comunicare al Ministero delle finanze entro il 31 dicembre 1984 l'esistenza di tali procedimenti, creando un filtro di legalità nel sistema.

Infine, la legge eleva il limite di aggio da 50 a 250 milioni di lire (articolo 133 del DPR 858/1963) e contiene disposizioni speciali per la Sicilia, riconoscendo l'autonomia della regione nella gestione del servizio di riscossione fino alla fine del 1985.

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Riferimento normativo

LEGGE 21 dicembre 1984, n. 867

Testo normativo

LEGGE n. 867/1984 # LEGGE 21 dicembre 1984, n. 867 ## Misure urgenti per assicurare la continuita' della riscossione delle imposte dirette. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA. la seguente legge: Art. 1 Al fine di assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette: a) le esattorie e le ricevitorie per le quali il titolare ha notificato atto di rinuncia entro il 20 novembre 1984 ai sensi del decreto-legge 15 novembre 1984, n. 771 , e che non sono conferite d'ufficio, sono conferite alla Società esattorie vacanti di cui alla legge 4 agosto 1977, n. 524 . Alla stessa società sono conferite le esattorie comunque vacanti alla predetta data o che si rendono vacanti fino al 31 dicembre 1985 e per le quali non è effettuato il collocamento nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 ; b) le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonchè delle tesorerie comunali e provinciali i cui titolari non hanno notificato atto di rinuncia alla gestione, continuano ad effettuare il servizio della riscossione, alle medesime condizioni previste dal decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681 , fino al 31 dicembre 1985. Fino alla stessa data continuano ad avere efficacia le patenti di nomina degli esattori, collettori, ufficiali esattoriali e messi notificatori e si applicano le disposizioni del predetto decreto-legge n. 568, ivi comprese quelle relative alla convenzione richiamata dall'articolo 3 dello stesso decreto, intendendosi posticipato annualmente il riferimento agli anni 1983 e 1984; tuttavia ai fini del calcolo della indennità prevista dall' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954 , la maggiore somma di cui alla lettera a) del primo comma del medesimo articolo deve intendersi riferita al costo del personale effettivamente in servizio al 30 settembre 1983. ((1)) Il limite di lire cinquanta milioni previsto nel secondo comma dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 , è elevato a lire duecentocinquanta milioni. Fino al 31 dicembre 1985 restano salve le disposizioni emanate dalla regione siciliana con legge regionale 21 agosto 1984, n. 55 , avente ad oggetto: "Nuove norme per la gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia". Le disposizioni del primo comma, lettera b), non si applicano qualora risulti che a carico dell'esattore o del ricevitore provinciale o degli amministratori delle società che gestiscono esattorie o ricevitorie sussistono procedimenti o provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni, o procedimenti penali per i delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale contestati con ordine o mandato di comparizione o di cattura. Le competenti prefetture devono comunicare al Ministero delle finanze entro il 31 dicembre 1984 la sussistenza o meno dei suddetti procedimenti o provvedimenti; l'autorità giudiziaria che ha emesso ordine o mandato di comparizione o di cattura per i predetti delitti è tenuta a dare analoga comunicazione alla prefettura e al Ministero delle finanze. Alle gestioni esattoriali cessate dal servizio si applicano le vigenti disposizioni per il collocamento delle esattorie; in tal caso l'aggio non può essere superiore a quello spettante al precedente titolare. A decorrere dal 1 gennaio 1985 e fino al 31 dicembre 1985 le disposizioni dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954 , continuano ad applicarsi, anche in deroga al disposto dell'ultimo comma, lettera c), dello stesso articolo, alle gestioni esattoriali che già ne avevano diritto, conferite in società a capitale interamente pubblico la cui costituzione è prevista per legge. --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 23 aprile 1985, n. 114 (in G.U. 1a s.s. 30/04/1985 n. 101) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell' art. 1, n. 1, del d.l. 18 ottobre 1983, n. 568 , convertito in legge 9 dicembre 1983, n. 681 , nonchè (in applicazione dell'art. 27 della legge 1 1 marzo 1953, n. 87) dell' art. 1, lett. c, della legge 21 dicembre 1984, n. 867 , nella parte in cui prorogano la gestione delle esattorie comunali relativamente alla Regione Trentino-Alto Adige." Successivamente la Corte Costituzionale, con ordinanza 26 - 28 giugno 1985, n. 192 (in G.U. 1a s.s. 10/07/1985 n. 161) ha disposto che "nella sentenza n. 114 del 1985 siano corretti i seguenti errori materiali nel modo che segue: [...] nel dispositivo, al rigo 4, deve leggersi "lett. b" in luogo di "lett. c"."

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La Legge 867/1984 disciplina la riscossione delle imposte dirette attraverso esattorie e ricevitorie, affrontando il tema della continuità amministrativa e della gestione tributaria. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere questa normativa per comprendere l'evoluzione storica del sistema di riscossione, i rapporti con gli enti locali e le società di riscossione, nonché le implicazioni sulla convenzione tra Stato e gestori del servizio tributario.

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