Quali indennità spettano al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia trasferito d'autorità ad altra sede di servizio?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 86/2001 disciplina le indennità di trasferimento per il personale volontario coniugato e in servizio permanente delle Forze armate, Forze di polizia, vigili del fuoco e carriera prefettizia quando trasferiti d'autorità in un comune diverso da quello di provenienza. Il trattamento principale consiste in un'indennità mensile pari a trenta diarie di missione: importo intero per i primi dodici mesi, ridotto del 30% per i secondi dodici mesi. Questa indennità non spetta però per trasferimenti in sedi limitrofe, anche se distanti oltre dieci chilometri, in caso di soppressione o dislocazione di reparti.
L'indennità è ridotta del 20% se il personale fruisce di alloggio gratuito di servizio nella nuova sede. In alternativa, chi non dispone di alloggio di servizio può optare per il rimborso del 90% del canone mensile per alloggio privato, fino a un massimo di 1.000.000 di lire mensili per un periodo non superiore a 36 mesi. Su questo rimborso si applica la disciplina fiscale prevista dall'articolo 48, comma 5, del DPR 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), che regola la tassazione di tali compensi.
La norma rappresenta un beneficio economico per il personale militare e di polizia sottoposto a trasferimenti obbligatori, bilanciando i costi sostenuti per il cambio di residenza e alloggio. La previsione dell'esclusione per sedi limitrofe mira a evitare indennità per spostamenti di breve distanza, anche se formalmente in comuni diversi.
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Riferimento normativo
LEGGE 29 marzo 2001, n. 86
Testo normativo
LEGGE n. 86/2001
# LEGGE 29 marzo 2001, n. 86
## Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Indennità di trasferimento) 1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui al Codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , e, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 , al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi. 1-bis. L'indennità di cui al comma 1 nonchè ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni. 2. L'indennità di cui al comma 1 è ridotta del 20 per cento per il personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio. 3. Il personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio può optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi. Al rimborso di cui al presente comma si applica l'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . 4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190 )) .
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La Legge 86/2001 disciplina indennità di trasferimento per personale militare e di polizia, applicando la tassazione secondo il DPR 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Commercialisti e consulenti del personale devono considerare l'articolo 48, comma 5, del TUIR per la corretta qualificazione fiscale dei rimborsi alloggio e delle diarie di missione, verificando deducibilità e imponibilità nel reddito da lavoro dipendente.
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