Legge

Legge 86/1997

Sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge adottati in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e di funzionamento dei SERT.

Pubblicato: 02/04/1997 In vigore dal: 28/03/1997 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Legge 86/1997 in materia di sanatoria dei decreti-legge sulla tossicodipendenza e sui SERT?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 86/1997 è una norma di sanatoria che convalida retroattivamente tutti gli atti, provvedimenti ed effetti giuridici prodotti da una serie di decreti-legge emanati tra il 1993 e il 1996 in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze, che non erano stati convertiti in legge. In particolare, la legge rende validi gli effetti del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga presso la Presidenza del Consiglio, le disposizioni amministrative e contabili, la composizione della commissione istruttoria, il riparto dei fondi alle regioni, e le norme relative al personale e agli immobili dei Servizi per le tossicodipendenze (SERT) delle unità sanitarie locali.

La norma riguarda principalmente le amministrazioni pubbliche centrali e locali, le regioni, le aziende sanitarie locali, gli enti del volontariato e le cooperative sociali che operano nel settore della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze. La legge prevede inoltre l'apertura di finanziamenti per progetti specifici presentati da ministeri, regioni, enti locali, aziende sanitarie e organizzazioni di volontariato, con scadenze diverse a seconda della tipologia di soggetto proponente.

In pratica, la legge autorizza la ripartizione delle somme stanziate per gli esercizi 1994 e 1995 mediante decreto del Ministro per la solidarietà sociale, previa consultazione del comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga. I progetti ammessi al finanziamento devono riguardare prevenzione primaria, formazione del personale, educazione alla salute, riduzione del danno, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti, secondo criteri di congruità e validità verificati da una commissione istruttoria.

Gli aspetti rilevanti per le amministrazioni riguardano le modalità di gestione dei fondi mediante apertura di credito, l'anticipazione dell'80% dell'importo finanziato, la rendicontazione prorogata fino al 2000 per gli esercizi 1993-1995, e i controlli effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti.

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Riferimento normativo

LEGGE 28 marzo 1997, n. 86

Testo normativo

LEGGE n. 86/1997 # LEGGE 28 marzo 1997, n. 86 ## Sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge adottati in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e di funzionamento dei SERT. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base: a) delle disposizioni relative alla istituzione e alla gestione del "Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga" presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, previste dall' articolo 2 dei decreti-legge 14 luglio 1993, n. 226; 8 settembre 1993, n. 347; 8 novembre 1993, n. 437; 7 gennaio 1994, n. 9; 8 marzo 1994, n. 165; 6 maggio 1994, n. 274; 15 luglio 1994, n. 446; 19 settembre 1994, n. 539 , non convertiti in legge, e dall' articolo 1 dei decreti - legge 18 novembre 1994, n. 633; 16 gennaio 1995, n. 181; 13 luglio 1995, n. 288; 18 settembre 1995, n. 383; 18 novembre 1995, n. 487; 18 gennaio 1996, n. 20; 19 marzo 1996, n. 130; 17 maggio 1996, n. 267; 16 luglio 1996, n. 375, e 13 settembre 1996, n. 476 , non convertiti in legge : b) delle disposizioni amministrative e contabili previste dall' articolo 2 dei decreti - legge 14 luglio 1993, n. 226; 8 settembre 1993, n. 347; 8 novembre 1993, n. 437; 7 gennaio 1994, n. 9; 8 marzo 1994, n. 165; 6 maggio 1994, n. 274; 15 luglio 1994, n. 446; 19 settembre 1994, n. 539; 18 novembre 1994, n. 633; 16 gennaio 1995, n. 19; 17 marzo 1995, n. 82; 19 maggio 1995, n. 181; 13 luglio 1995, n. 288; 18 settembre 1995, n. 383; 18 novembre 1995, n. 487; 18 gennaio 1996, n. 20; 19 marzo 1996, n. 130; 17 maggio 1996, n. 267; 16 luglio 1996, n. 375, e 13 settembre 1996, n. 476 , non convertiti in legge; c) delle disposizioni relative alla composizione della commissione istruttoria istituita ai sensi dell'articolo 127, comma 6 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , previste dall' articolo 2 dei decreti - legge 14 luglio 1993, n. 226; 8 settembre 1993, n. 347; 8 novembre 1993, n. 437; 7 gennaio 1994, n. 9; 8 marzo 1994, n. 165; 6 maggio 1994, n. 274; 15 luglio 1994, n. 446; 19 settembre 1994, n. 539 , non convertiti in legge, e dall' articolo 3 dei decreti - legge 18 novembre 1994, n. 633; 16 gennaio 1995, n. 19; 17 marzo 1995, n. 82; 19 maggio 1995, n. 181; 13 luglio 1995, n. 288; 18 settembre 1995, n. 383; 18 novembre 1995, n. 487; 18 gennaio 1996, n. 20; 19 marzo 1996, n. 130; 17 maggio 1996, n. 267; 16 luglio 1996, n. 375, e 13 settembre 1996, n. 476 , non convertiti in legge; d) delle disposizioni relative al riparto ed al trasferimento alle regioni degli stanziamenti del Fondo di cui alla lettera a), previste dall' articolo 4 dei decreti - legge 18 novembre 1994, n. 633; 16 gennaio 1995, n. 19; 17 marzo 1995, n. 82; 19 maggio 1995, n. 181; 13 luglio 1995, n. 288; 18 settembre 1995, n. 383; 18 novembre 1995, n. 487; 18 gennaio 1996, n. 20; 19 marzo 1996, n. 130; 17 maggio 1996, n. 267; 16 luglio 1996, n. 375, e 13 settembre 1996, n. 476 , non convertiti in legge; e) delle disposizioni relative alla istruzione, presso la Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, di un nucleo operativo per la verifica sul territorio degli interventi nel settore delle tossicodipendenze previste dall' articolo 1 dei decreti - legge 14 luglio 1993, n. 226; 8 settembre 1993, n. 347; 8 novembre 1993, n. 437; 7 gennaio 1994, n. 9; 8 marzo 1994, n. 165; 6 maggio 1994, n. 274; 15 luglio 1994, n. 446; 19 settembre 1994, n. 539 , non convertiti in legge, e dall' articolo 5 dei decreti - legge 18 novembre 1994, n. 633; 16 gennaio 1995, n. 19; 17 marzo 1995, n. 82; 19 maggio 1995, n. 181; 18 novembre 1995, n. 487; 18 gennaio 1996, n. 20; 19 marzo 1996, n. 130; 17 maggio 1996, n. 267; 16 luglio 1996, n. 375, e 13 settembre 1996, n. 476 , non convertiti in legge; f) dalle disposizioni relative alla istituzione del servizio telefonico di informazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del testo unico sulle tossicodipendenze approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , previste dall' articolo 5 comma 1 lettera c) dei decreti - legge 13 luglio 1995, n. 288 e 18 settembre 1995, n. 383 , non convertiti in legge e dall' articolo 6 dei decreti - legge 18 novembre 1995, n. 487; 18 gennaio 1996, n. 20; 19 marzo 1996, n. 130; 17 maggio 1996, n. 267; 16 luglio 1996, n. 375, e 13 settembre 1996, n. 476 , non convertiti in legge; g) delle disposizioni in materia di personale operante, sia in ordinario rapporto di impiego sia in rapporto di convenzione, nei Servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) di cui l' articolo 5 dei decreti - legge 14 luglio 1993, n. 226; 8 settembre 1993, n. 347; 8 novembre 1993, n. 437; 7 gennaio 1994, n. 9; 8 marzo 1994, n. 165; 6 maggio 1994, n. 274; 15 luglio 1994, n. 446; 19 settembre 1994, n. 539 , di cui l' articolo 8 dei decreti - legge 18 novembre 1994, n. 633; 16 gennaio 1995, n. 19; 17 marzo 1995, n. 82; 19 maggio 1995, n. 181; 13 luglio 1995, n. 288; 18 settembre 1995, n. 383 ; di cui l' articolo 8 del decreto - legge 18 novembre 1995, n. 487 ; di cui all' articolo 1 dei decreti - legge 18 gennaio 1996, n. 21; 19 marzo 1996, n. 131 e 17 maggio 1996, n. 268 , non convertiti in legge : h) delle disposizioni in materia di uso degli immobili di cui all' articolo 4 dei decreti - legge 14 luglio 1993, n. 226; 8 settembre 1993, n. 347; 8 novembre 1993, n. 437; 7 gennaio 1994, n. 9; 8 marzo 1994, n. 165; 6 maggio 1994, n. 274; 15 luglio 1994, n. 446; 19 settembre 1994, n. 539 , ; di cui all' articolo 7 dei decreti - legge 18 novembre 1994, n. 633; 16 gennaio 1995, n. 19; 17 marzo 1995, n. 82; 19 maggio 1995, n. 181 ; di cui all' articolo 6 dei decreti - legge 13 luglio 1995, n. 288; 18 settembre 1995, n. 383 ; di cui all' articolo 7 dei decreti - legge 18 novembre 1995, n. 487; 18 gennaio 1996, n. 20; 19 marzo 1996, n. 130; 17 maggio 1996, n. 267; 16 luglio 1996, n. 375, e 13 settembre 1996, n. 476 , non convertiti in legge. 2. Le somme stanziate al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995, sono ripartite con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentito il comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, tra i progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni finanziari citati, con indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni, presentate sulla base delle disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e 14 del presente articolo. 3. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 2 i progetti presentati al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 15 settembre 1995 dai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, finalizzati : a) ad iniziare di razionalizzare dei sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati, che abbiano per obbiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di tempo; b) alla elaborazione e alla realizzazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dall'Unione europea; c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la crescita di modelli compotamentali antagonisti del fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti ordinari; d) alla realizzazione di programmi di studio sulla prevenzione primaria della tossicodipendenza, selle patologie correlate nonchè sui quadri clinici e sui danni associati all'uso delle nuove sostanze sintetiche; e) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione; f) alla formazione del personale dei settori di specifica competenza; g) alla realizzazione di programmi organici e specifici di educazione alla salute presso le scuole di ogni ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco della carriera scolastica, anche con riferimento alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo la partecipazione di esperti specialisti al Dipartimento per gli affari sociali. 4. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 2 i progetti presentati dalle regioni entro il 30 settembre 1995, finalizzati : a) alla formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , e del volontariato per l'assistenza socio - sanitaria delle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi : b) alla formazione di operatori per la elaborazione di sistemi di verifica e di valutazione degli interventi. 5. Le regioni trasmettono al Dipartimento per gli affari sociali una relazione sull'impiego dei finanziamenti ottenuti ai sensi del comma 4 nonchè sugli specifici risultati ottenuti. 6. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 2 i progetti presentati al Dipartimento degli affari sociali entro 31 ottobre 1995 dagli enti locali e dalle aziende unità sanitarie locali finalizzate : a) alla prevenzione e al recupero della tossicodipendenza e dalla alcoldipendenza correlata; b) alla riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze stupefacenti nonchè all'attivazione di servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio finalizzati alla riduzione del danno, con particolare riferimento ai centri di accoglienza a bassa soglia e alla unità di strada. 7. I progetti ed i servizi di cui al comma 6 lettere a) e b), devono essere realizzati sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e di valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati. I progetti ed i servizi di cui al comma 6, lettera b), devono indicare con precisione i metodi perseguiti ed i risultati che si vogliono ottenere e non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del methadone, limitatamente ai progetti ed ai servizi interamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, secondo la vigente normativa. 8. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 2 i progetti, non altrimenti finanziati con contributi pubblici, presentati al comune territorialmente competente entro il 30 settembre 1995 e trasmessi, tramite la prefettura, al Dipartimenti per gli affari sociali entro il 31 ottobre del medesimo anno, dagli enti, dalle organizzazioni di volontariato, dalle cooperative e dai privati che operino senza scopo di lucro, iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e delle more della registrazione temporanea, che si coordinano con la regione o con l'azienda unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni finalizzati : a) alla prevenzione della tossicodipendenza e dell'alcoldipendenza correlata nonchè al recupero e al rinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, in raccordo con la programmazione dell'ente locale competente; b) al sostegno delle attività di recupero e di rinserimento sociale già avviate e dettagliamente documentate; c) all'attivazione dei servizi sperimentali di cui al comma 6, lettera b), ai quali si applicano le disposizioni indicate al comma 7. 9. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 2 i progetti di rinserimento professionale dei tossicodipendenti presentati ai comuni territorialmente competenti entro il 30 settembre 1995 e trasmessi, tramite la prefettura, al Dipartimento degli affari sociali entro il 30 ottobre del medesimo anno, dalle cooperative sociali e loro consorzi, di cui all' articolo 1, comma 1 lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 , iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della istituzione dell'albo regionale, iscritte nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale, ai sensi dell' articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , ratificato, con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 , e successive modificazioni, limitatamente a quelli concordati con l'agenzia per l'impiego o con il SERT territorialmente competenti. 10. I progetti presentati ai sensi del comma 2 sono soggetti all'esame della commissione istruttoria di cui all'articolo 127 comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , per i profili riguardanti la congruenza e la validità. Per l'esame dei progetti presentati ai sensi dei commi 8 e 9 la commissione è integrata con in rappresentante di ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, del tesoro, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonchè da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni designati, rispettivamente, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le provincie autonome di Trento e di Bolzano a all'associazione nazionale dei comuni italiani(ANCI). Gli oneri derivanti dalla integrazione della composizione della commissione di cui al presente comma sono a carico della spesa complessiva prevista per il funzionamento della commissione stessa. 11. Al finanziamento dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 6, si provvede mediante aperture di credito intestate al sindaco o al presidente dell'ente locale o al direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale competenti per il territorio; al finanziamento dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 8, si provvede mediante aperture di credito intestate al prefetto nella cui competenza territoriale ricadono gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionario delegato. 12. Il funzionario delegato dispone un anticipazione pari all'80 per cento dell'importo del finanziamento assentito. La rimanente quota del finanziamento è erogata dopo il controllo sul rendiconto effettuata ai sensi del comma 14. 13. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui all'articolo 61 -bis del regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627 . In deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato le somme accreditate in contabilità speciale ai prefetti per il pagamento dei progetti finalizzati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , relativamente all'esercizio 1993, residui 1992, possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995. Tenuto conto della particolare natura dei progetti, in deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato, per le somme accreditate ai funzionari delegati ai sensi del presente articolo, la gestione la rendicontazione delle somme relative all'esercizio finanziario 1993 sono prorogate per i quattro anni successivi all'esercizio medesimo e quelle relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995 sono prorogate fino alla chiusura dell'esercizio finanziario (( 2000 )) . 14. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 6 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all' articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , (( . . . )) .

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La Legge 86/1997 è il riferimento normativo per la sanatoria dei decreti-legge sulla tossicodipendenza, il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, i SERT e la gestione dei finanziamenti pubblici nel settore socio-sanitario. Amministratori pubblici, direttori di aziende sanitarie locali e responsabili di enti del volontariato la consultano per comprendere la validità retroattiva degli atti, le modalità di finanziamento dei progetti, la rendicontazione e i controlli contabili secondo le norme sulla contabilità dello Stato.

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