Legge Contabilità

Legge 852/1956

Proroga del termine per l'utilizzazione dei limiti di impegno di cui all'art. 2 della legge 1 ottobre 1951, n. 1141, ed all'art. 5, n. 1, della legge 15 luglio 1950, n. 576.

Pubblicato: 09/08/1956 In vigore dal: 26/07/1956 Documento ufficiale

Qual è il termine entro il quale il Ministero dei lavori pubblici poteva utilizzare i fondi non spesi per la costruzione di case per senza tetto secondo la legge 852/1956?

Spiegato da FiscoAI
La legge 852/1956 è una norma di proroga che estende il termine per l'utilizzo di stanziamenti pubblici destinati a un programma abitativo specifico. Si applica al Ministero dei lavori pubblici e riguarda i fondi non utilizzati derivanti da due precedenti leggi (la legge 1141/1951 e la legge 576/1950). La norma prevede che questi fondi potessero essere impiegati entro il 30 giugno 1957 per la costruzione di case destinate a persone senza tetto, secondo le modalità stabilite dalla legge 409/1949. In pratica, si trattava di una misura amministrativa che permetteva al Ministero di non perdere i crediti di impegno di bilancio e di completare il programma di edilizia popolare, prorogando una scadenza precedentemente fissata.

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Riferimento normativo

LEGGE 26 luglio 1956, n. 852

Testo normativo

LEGGE n. 852/1956 # LEGGE 26 luglio 1956, n. 852 ## Proroga del termine per l'utilizzazione dei limiti di impegno di cui all'art. 2 della legge 1 ottobre 1951, n. 1141, ed all'art. 5, n. 1, della legge 15 luglio 1950, n. 576. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. È fissato al 30 giugno 1957 il termine entro il quale il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad utilizzare le quote non usufruite dei limiti di impegno di cui all' art. 2 della legge 1 ottobre 1951, n. 1141 , ed all' art. 5, n. 1, della legge 15 luglio 1950, n. 576 , per la costruzione di case per senza tetto ai sensi dell' art. 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409 . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 luglio 1956 GRONCHI SEGNI - ROMITA - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO

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La legge 852/1956 riguarda la gestione dei limiti di impegno di bilancio e la proroga dei termini di utilizzo dei fondi pubblici destinati a programmi di edilizia residenziale pubblica. È rilevante per chi segue la contabilità dello Stato e l'evoluzione della normativa sul bilancio pubblico, in particolare per comprendere come venivano gestiti gli stanziamenti per le politiche abitative nel dopoguerra italiano.

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