Quali sono le misure urgenti previste dal Decreto-Legge 85/2002 per il settore della pesca e come si applicano al rinnovo della flotta peschereccia?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 85/2002 introduce disposizioni urgenti per il settore della pesca, principalmente finalizzate all'adeguamento e al rinnovo della flotta peschereccia. Si applica alle imprese di pesca che intendono beneficiare dei finanziamenti comunitari previsti dal regolamento CE 2792/1999, modificato dal regolamento CE 179/2002, per modernizzare e rinnovare le navi da pesca. La norma riguarda direttamente gli armatori e le società di pesca che operano in Italia e che desiderano accedere ai contributi dello Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca (SFOP).
In pratica, il decreto riduce da termini ordinari a soli 15 giorni il periodo per presentare le domande di finanziamento, consentendo alle imprese di autocertificare i dati iniziali e completare la documentazione entro 60 giorni successivi. Questo accelera i tempi di accesso ai fondi comunitari e statali. Inoltre, il Ministero delle politiche agricole può richiedere anticipazioni dal fondo di cui alla legge 183/1987 per le annualità 2000, 2001 e 2002, garantendo liquidità immediata per i programmi di adeguamento dello sforzo di pesca e modernizzazione della flotta.
L'aspetto rilevante per i commercialisti è la gestione contabile delle anticipazioni e dei successivi reintegri, che avvengono con imputazione su stanziamenti autorizzati per la parte nazionale e su accrediti della Commissione europea per la parte comunitaria. È importante tracciare correttamente le fonti di finanziamento (comunitarie e statali) e i tempi di rendicontazione secondo le procedure della legge 183/1987.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 7 maggio 2002, n. 85
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 85/2002
# DECRETO-LEGGE 7 maggio 2002, n. 85
## Disposizioni urgenti per il settore della pesca.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare specifiche misure per il settore della pesca, relative all'adeguamento ed al rinnovo della flotta peschereccia ed alla pesca con reti derivanti, al fine di migliorare le condizioni di mercato e lo svolgimento dell'azione amministrativa; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro per gli affari regionali; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Misure urgenti per la flotta peschereccia 1. Al fine di consentire l'applicazione del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999 , relativamente al rinnovo della flotta e all'ammodernamento delle navi da pesca, come modificato dal regolamento (CE) n. 179/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002 , i termini di cui al comma 1, secondo periodo, dell' articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 , sono ridotti a quindici giorni. ((Al fine di consentire alle imprese di presentare le domande nei termini prescritti le richieste potranno essere autocertificate dal richiedente ed entro i sessanta giorni successivi debitamente corredate con la documentazione prescritta)) . ((1-bis. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'attuazione del vigente programma dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), può richiedere al fondo di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 , in relazione alle disponibilità del fondo medesimo, l'anticipazione delle quote di contributi comunitari e statali relative alle iniziative di adeguamento dello sforzo di pesca, di rinnovo della flotta e di ammodernamento delle navi da pesca per le annualità 2000, 2001 e 2002. Il reintegro delle somme anticipate dal fondo, anche relativamente alle annualità successive, sulla base dello stato di avanzamento del programma su richiesta del Ministero delle politiche agricole e forestali, avviene, per la parte nazionale, con imputazione sugli stanziamenti autorizzati in favore degli stessi programmi nell'ambito delle procedure previste dalla medesima legge n. 183 del 1987 e, per la parte comunitaria, a carico degli accrediti disposti dalla Commissione europea per il rimborso delle spese sostenute))
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Il Decreto-Legge 85/2002 è il riferimento normativo per chi opera nel settore della pesca e necessita di informazioni su finanziamenti comunitari, SFOP (Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca), regolamenti CE 2792/1999 e 179/2002, rinnovo della flotta peschereccia e anticipazioni di fondi pubblici. Consulenti e commercialisti lo consultano per gestire contributi comunitari, autocertificazione documentale, rendicontazione di spese e procedure di reintegro fondi tra amministrazioni pubbliche.
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