Legge

Legge 84/2001

Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica.

Pubblicato: 31/03/2001 In vigore dal: 21/03/2001 Documento ufficiale

Quali sono gli obiettivi e la struttura organizzativa della partecipazione italiana al processo di stabilizzazione e ricostruzione dei Balcani secondo la Legge 84/2001?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 84/2001 disciplina il coinvolgimento dell'Italia nel processo di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dei Paesi dell'area balcanica, coordinando gli interventi nazionali con le iniziative comunitarie e multilaterali. Per attuare questi obiettivi, la legge istituisce presso la Presidenza del Consiglio un Comitato di Ministri presieduto dal Premier (o suo delegato), composto dai titolari dei dicasteri di affari esteri, interno, tesoro, bilancio, commercio estero, finanze, difesa, industria e politiche comunitarie. Il Comitato definisce le linee strategiche, le priorità geografiche e settoriali, ripartisce le risorse finanziarie disponibili e verifica l'attuazione degli indirizzi adottati. I ministeri e gli enti attuatori devono trasmettere relazioni semestrali sullo stato di realizzazione degli interventi, mentre il presidente del Comitato invia alle Camere rapporti periodici sugli indirizzi strategici e, al termine delle attività, una relazione finale sui risultati conseguiti con riferimento al Patto di Stabilità di Colonia e alla Dichiarazione di Sarajevo.

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Riferimento normativo

LEGGE 21 marzo 2001, n. 84

Testo normativo

LEGGE n. 84/2001 # LEGGE 21 marzo 2001, n. 84 ## Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Comitato per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Balcani) 1. La presente legge disciplina le forme di partecipazione italiana al processo di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di Paesi dell'area balcanica, anche al fine di coordinare gli interventi nazionali con le iniziative assunte in sede comunitaria e multilaterale. 2. Per gli interventi di cui al comma 1 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato di Ministri, di seguito denominato "Comitato", presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, e composto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del commercio con l'estero, delle finanze, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per le politiche comunitarie. Alle sedute del Comitato partecipano i Ministri competenti nelle materie cui si riferiscono gli argomenti di volta in volta sottoposti all'esame del Comitato medesimo. 3. Il Comitato, con riferimento alle finalità di cui al comma 1: a) definisce le linee generali e gli indirizzi strategici, nonchè le priorità per aree geografiche e settoriali, per la realizzazione coordinata di interventi di cooperazione allo sviluppo e di promozione e assistenza alle imprese, realizzati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero del commercio con l'estero, dalle regioni e dagli enti locali; b) provvede alla ripartizione delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 3; c) verifica lo stato di attuazione degli indirizzi adottati. 4. I Ministri e gli altri enti attuatori trasmettono al Comitato una relazione semestrale sullo stato di realizzazione dei rispettivi interventi. 5. Il presidente del Comitato invia semestralmente alle Camere una relazione sugli indirizzi strategici nonchè sulle priorità per aree geografiche e settoriali. A conclusione delle attività previste dalla presente legge il Comitato invia una relazione alle Camere sui risultati ottenuti, con specifica attenzione a quanto delineato nel Patto di stabilità, adottato a Colonia il 10 giugno 1999, e a quanto previsto nella Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo, siglata a Sarajevo il 30 luglio 1999. La relazione semestrale deve indicare se le risorse di cui all'articolo 3, utilizzate ai sensi dell'articolo 5, siano connesse a flussi di delocalizzazione nei Paesi balcanici di unità produttive già insediate in Italia. Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

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La Legge 84/2001 riguarda cooperazione allo sviluppo, assistenza alle imprese e promozione commerciale nei Balcani, interessando ministeri, regioni e enti locali. È rilevante per aziende italiane che operano in progetti di ricostruzione balcanica, delocalizzazione produttiva e finanziamenti pubblici per l'estero. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per verificare disponibilità di risorse, priorità settoriali e geografiche, e per monitorare flussi di investimento e delocalizzazione di unità produttive.

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