Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 febbraio 1999, n. 16, recante disposizioni urgenti per la modifica della legge 21 novembre 1991, n. 374, in tema di conferma dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace, nonche' proroga dell'esercizio delle funzioni medesime.
Cosa stabilisce la Legge 84/1999 in merito all'esercizio delle funzioni di giudice di pace?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 84/1999, promulgata il 1 aprile 1999, converte in legge il decreto-legge 16/1999 e riguarda specificamente la conferma e la proroga dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace, modificando la precedente legge 374/1991. La normativa si applica ai giudici di pace già in servizio, disciplinando le modalità di continuazione del loro incarico oltre i termini originariamente previsti. In pratica, la legge autorizza la proroga dell'esercizio delle funzioni giudiziarie per i magistrati di pace, garantendo continuità nell'amministrazione della giustizia di primo grado. Per i professionisti del diritto e gli operatori giudiziari, questa legge rappresenta un intervento urgente volto a stabilizzare la situazione organizzativa della magistratura di pace, evitando vuoti di competenza nel sistema giudiziario ordinario.
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Riferimento normativo
LEGGE 1 aprile 1999, n. 84
Testo normativo
LEGGE n. 84/1999
# LEGGE 1 aprile 1999, n. 84
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1
febbraio 1999, n. 16, recante disposizioni urgenti per la modifica
della legge 21 novembre 1991, n. 374, in tema di conferma
dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace, nonche' proroga
dell'esercizio delle funzioni medesime.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 1 febbraio 1999, n. 16 , recante disposizioni urgenti per la conferma e la proroga dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 aprile 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Diliberto, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: Diliberto ____________ Avvertenza: Il decreto-legge 1 febbraio 1999, n. 16 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 25 del 1 febbraio 1999. A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 69.
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La Legge 84/1999 è il riferimento normativo per la conferma e proroga delle funzioni di giudice di pace, modificando la legge 374/1991 in tema di magistratura ordinaria e organizzazione giudiziaria. Avvocati e operatori del foro consultano questa normativa per questioni relative alla continuità dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, alla competenza dei giudici di pace e alle disposizioni urgenti in materia di ordinamento giudiziario.
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