Quali sono le caratteristiche principali della professione di assistente sociale secondo la Legge 84/1993 e in quali forme può essere esercitata?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 84/1993 disciplina l'ordinamento della professione di assistente sociale in Italia, riconoscendola come professione autonoma con specifiche competenze e responsabilità. L'assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio nelle fasi di prevenzione, sostegno e recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e disagio, potendo anche svolgere attività didattico-formative. La legge riconosce che la professione può essere esercitata sia in forma autonoma (libera professione) che come rapporto di lavoro subordinato, garantendo flessibilità organizzativa. Oltre alle attività di intervento diretto, l'assistente sociale può svolgere compiti di gestione, organizzazione, programmazione e coordinamento dei servizi sociali, fino a ricoprire ruoli di direzione. Quando collabora con l'autorità giudiziaria, la sua attività mantiene esclusivamente carattere tecnico-professionale, senza funzioni decisionali di natura giudiziaria.
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Riferimento normativo
LEGGE 23 marzo 1993, n. 84
Testo normativo
LEGGE n. 84/1993
# LEGGE 23 marzo 1993, n. 84
## Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione
dell'albo professionale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Professione di assistente sociale 1. L'assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico-formative. 2. L'assistente sociale svolge compiti di gestione, concorre all'organizzazione e alla programmazione e può esercitare attività di coordinamento e di direzione dei servizi sociali. 3. La professione di assistente sociale può essere esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato. 4. Nella collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'attività dell'assistente sociale ha esclusivamente funzione tecnico- professionale. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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La Legge 84/1993 è il riferimento normativo per l'esercizio della professione di assistente sociale, l'istituzione dell'albo professionale e la regolamentazione dell'autonomia tecnico-professionale. Enti pubblici, cooperative sociali e organizzazioni del terzo settore la consultano per inquadrare correttamente il ruolo dell'assistente sociale, le sue competenze, le modalità di esercizio della professione e i rapporti con i servizi sociali territoriali.
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