Legge Procedimenti

Legge 84/1956

Interpretazione autentica della legge 27 dicembre 1953, n. 998.

Pubblicato: 10/03/1956 In vigore dal: 20/02/1956 Documento ufficiale

Cosa prevede la Legge 84/1956 riguardo alla riliquidazione del trattamento di quiescenza degli ufficiali?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 84/1956 fornisce un'interpretazione autentica della precedente Legge 998/1953, disciplinando come deve essere ricalcolato l'assegno pensionistico (trattamento di quiescenza) degli ufficiali delle Forze Armate. La norma stabilisce che la riliquidazione della pensione deve considerare anche gli anni di servizio che gli ufficiali avrebbero completato se fossero rimasti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età previsti dalla Legge 1638/1951 per il loro grado. Questo significa che il calcolo della pensione non si basa solo sul servizio effettivamente prestato, ma include anche il periodo fino al pensionamento obbligatorio per legge. La decorrenza della pensione e delle relative indennità (previste dagli articoli 67 e 68 della Legge 113/1954) viene spostata alla data in cui l'ufficiale avrebbe raggiunto il limite di età, anche se la cessazione dal servizio effettivo rimane alla data originaria. Questa disposizione rappresenta un beneficio per gli ufficiali, poiché consente di calcolare assegni pensionistici più elevati sulla base di una carriera completa fino al pensionamento naturale.

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Riferimento normativo

LEGGE 20 febbraio 1956, n. 84

Testo normativo

LEGGE n. 84/1956 # LEGGE 20 febbraio 1956, n. 84 ## Interpretazione autentica della legge 27 dicembre 1953, n. 998. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 La riliquidazione del trattamento di quiescenza degli ufficiali di cui all' art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 998 , è effettuata altresì in relazione degli anni di servizio che essi avrebbero prestato se fossero rimasti in servizio sino alla data di raggiungimento dei limiti di età previsti dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1638 , per il grado cui gli assegni utili a pensione si riferiscono e con decorrenza dalla stessa data. Alla data medesima, ferma rimanendo la data di cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali anzidetti, deve intendersi spostata anche la decorrenza del godimento delle indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113 , sullo stato degli ufficiali.

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La Legge 84/1956 è rilevante per chi gestisce questioni previdenziali di ufficiali militari, in particolare per il calcolo del trattamento di quiescenza, degli anni di servizio utili a pensione e della decorrenza delle indennità. Amministrazioni pubbliche, uffici del personale militare e consulenti in materia previdenziale consultano questa norma per l'interpretazione autentica delle modalità di riliquidazione pensionistica e il riconoscimento dei periodi di servizio figurativo.

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