Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori
misure per assicurare la funzionalita' degli uffici dell'Amministrazione dell'interno.
Quali sono le finalità e l'ambito di applicazione del Decreto-Legge 83/2002 in materia di sicurezza personale?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 83/2002 è una norma urgente emanata dal Presidente della Repubblica il 6 maggio 2002 per rafforzare il sistema di protezione e sicurezza personale in Italia. Si applica alla tutela di alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonché di persone che, per le loro funzioni o per motivi comprovati, sono esposte a pericoli o minacce di natura terroristica, legati al crimine organizzato, al traffico di stupefacenti, armi, materiale radioattivo o aggressivi chimici e biologici, oppure correlati ad attività di intelligence di soggetti o organizzazioni estere. La norma attribuisce al Ministro dell'interno il compito di adottare provvedimenti e impartire direttive per garantire questa protezione, sia per la persona protetta che per i familiari. Il decreto prevede inoltre che il Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e d'intesa con la Presidenza del Consiglio, adotti direttive specifiche per garantire la sicurezza durante i voli delle personalità a rischio. In circostanze particolari, il Presidente del Consiglio può definire modalità differenziate di protezione, permettendo una gestione flessibile e adattata ai singoli casi.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 6 maggio 2002, n. 83
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 83/2002
# DECRETO-LEGGE 6 maggio 2002, n. 83
## Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori
misure per assicurare la funzionalita' degli uffici dell'Amministrazione dell'interno.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad adeguare l'assetto organizzativo delle strutture del Ministero dell'interno, al fine di rafforzare il sistema delle misure di protezione ed il coordinamento dell'azione di prevenzione a tutela dell'incolumità delle persone ritenute a rischio, nonchè il livello di efficacia delle misure di sicurezza adottate; Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di assicurare continuità all'attuazione del programma operativo "Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia" per l'utilizzo dei fondi strutturali 2000-2006 per il settore della sicurezza; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Finalità ed ambito applicativo 1. Nell'espletamento dei compiti e nell'esercizio delle funzioni di autorità nazionale di pubblica sicurezza, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti e impartisce le direttive per la tutela e la protezione delle alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonchè delle persone che per le funzioni esercitate o che esercitano o per altri comprovati motivi, sono soggette a pericoli o minacce, potenziali o attuali, nella persona propria o dei propri familiari, di natura terroristica o correlati al crimine organizzato, al traffico di sostanze stupefacenti, di armi o parti di esse, anche nucleari, di materiale radioattivo e di aggressivi chimici e biologici o correlati ad attività di intelligence di soggetti od organizzazioni estere. 2. Il Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, adotta altresì, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, apposite direttive per disporre i voli atti a garantire la sicurezza delle alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonchè delle altre persone di cui al comma 1, soggette a pericoli o minacce. 3. Per specifiche circostanze e casi determinati il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno, può definire modalità differenziate in ordine alla tutela e alla protezione di cui al comma 1.
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Il Decreto-Legge 83/2002 disciplina le misure di sicurezza personale, la protezione di personalità istituzionali e persone a rischio, e il coordinamento tra Ministero dell'interno, Presidenza del Consiglio e Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica. La norma è rilevante per chi opera nel settore della sicurezza pubblica, della protezione civile e della prevenzione del terrorismo e della criminalità organizzata.
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