Modifica all'articolo 234 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di termini per l'adeguamento della disciplina concernente le occupazioni, le installazioni e gli accessi.
Quali sono i termini e le disposizioni transitorie stabiliti dalla Legge 83/1999 in materia di occupazioni, installazioni e accessi su strada?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 83/1999 modifica l'articolo 234 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) fissando termini specifici per l'adeguamento della disciplina relativa alle occupazioni di suolo pubblico, alle installazioni e agli accessi su strada. La norma si applica a tutti i soggetti che hanno occupazioni, installazioni o accessi esistenti sulla viabilità pubblica e stabilisce una disciplina transitoria per consentire l'adeguamento graduale alle nuove disposizioni.
Il termine principale fissato è il 31 dicembre 1999, entro il quale devono essere completati gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni dell'articolo 20 del Codice della Strada. Fino a questa data rimangono consentite le occupazioni, le installazioni e gli accessi che risultavano già esistenti in data anteriore al 31 dicembre 1998, anche se non ancora conformi alle nuove normative.
La disposizione rappresenta una misura di salvaguardia per i soggetti che avevano situazioni consolidate prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, evitando interruzioni immediate di servizi e attività già in corso. Enti pubblici, gestori di servizi pubblici e privati interessati da occupazioni di suolo pubblico potevano così continuare le loro attività durante il periodo transitorio.
Per commercialisti e aziende, questa norma è rilevante per la gestione amministrativa di concessioni e autorizzazioni relative a infrastrutture su strada, nonché per la pianificazione dei costi di adeguamento alle nuove normative entro i termini stabiliti.
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Riferimento normativo
LEGGE 30 marzo 1999, n. 83
Testo normativo
LEGGE n. 83/1999
# LEGGE 30 marzo 1999, n. 83
## Modifica all'articolo 234 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di termini
per l'adeguamento della disciplina concernente le occupazioni, le
installazioni e gli accessi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il comma 1 dell'articolo 234 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , è sostituito dal seguente: "1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni dell'articolo 20 è fissato il termine del 31 dicembre 1999. Fino a tale data sono consentiti le occupazioni, le installazioni e gli accessi esistenti in data anteriore al 31 dicembre 1998". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 marzo 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Diliberto _____________ Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 234 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada ), come modificato dal decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611 , e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 234 (Norme transitorie relative al titolo II). - 1. Per gli adeguamenti conseguiti alle disposizioni dell'art. 20 è fissato il termine del 31 dicembre 1999. Fino a tale data sono consentiti le occupazioni, le installazioni e gli accessi esistenti in data anteriore al 31 dicembre 1998. 2. Le norme relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni previste dal titolo II ed alle relative formalità di cui agli articoli 26 e 27 si applicano dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice. I lavori e le prescrizioni tecniche fissati nelle autorizzazioni e concessioni rilasciate anteriormente al detto termine devono essere iniziati entro tre mesi ed ultimati entro un anno dalla data dell'autorizzazione o concessione, fatti salvi i diversi termini eventualmente stabiliti nei rispettivi disciplinari di autorizzazione o di concessione. 3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice devono essere emanate le direttive di cui all'art. 36, comma 6; entro un anno dall'emanazione di tali direttive devono essere adottati i piani di traffico di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, da attuare nell'anno successivo. 4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice la segnaletica di pericolo e di prescrizione permanente deve essere adattata alle norme del presente codice e del regolamento; la restante segnaletica deve essere adeguata entro tre anni. In caso di sostituzione, i nuovi segnali devono essere conformi alle norme del presente codice e del regolamento. Fino a tale data è consentito il permanere della segnaletica attualmente esistente. Entro lo stesso termine devono essere realizzate le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a livello di cui all'art. 44. 5. Le norme di cui agli articoli 16, 17 e 18 si applicano successivamente alla delimitazione dei centri abitati prevista dall'art. 4 ed alla classificazione delle strade prevista dall'art. 2, comma 2. Fino all'attuazione di tali adempimenti si applicano le previgenti disposizioni in materia".
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La Legge 83/1999 disciplina i termini transitorie per l'adeguamento del Codice della Strada in materia di occupazioni di suolo pubblico, installazioni e accessi, con particolare riferimento alle concessioni e autorizzazioni amministrative. Consulenti e professionisti la consultano per questioni relative a occupazioni temporanee e permanenti, diritti acquisiti, e conformità normativa di infrastrutture e servizi pubblici su viabilità.
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