Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione.
Cosa stabilisce la Legge 82/2002 in merito all'utilizzo del coke da petrolio negli impianti di combustione?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 82/2002 è una legge di conversione che trasforma in legge ordinaria il decreto-legge 22/2002, introducendo una disciplina normativa urgente per l'utilizzo del pet-coke (coke da petrolio) negli impianti di combustione. Si applica a tutti gli impianti industriali e energetici che utilizzano combustibili solidi, interessando in particolare le aziende del settore energetico, cementiero, siderurgico e della produzione di energia termica. La normativa stabilisce le modalità, i criteri e le limitazioni per l'impiego del pet-coke come combustibile alternativo, definendo gli standard ambientali e tecnici che gli impianti devono rispettare. Per le aziende, questo significa adeguare i propri impianti alle specifiche prescrizioni normative, effettuare valutazioni di conformità ambientale e documentare l'utilizzo di questo combustibile secondo le disposizioni previste, con particolare attenzione agli aspetti di sostenibilità e controllo delle emissioni.
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Riferimento normativo
LEGGE 6 maggio 2002, n. 82
Testo normativo
LEGGE n. 82/2002
# LEGGE 6 maggio 2002, n. 82
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 marzo
2002, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'individuazione della
disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke)
negli impianti di combustione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22 , recante disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 maggio 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Visto, il Guardasigilli: Castelli
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La Legge 82/2002 rappresenta il quadro normativo di riferimento per l'utilizzo del pet-coke negli impianti di combustione, disciplinando aspetti legati alle emissioni inquinanti, alle autorizzazioni ambientali e alla conformità tecnica degli impianti. Aziende energetiche, cementifici e operatori industriali devono consultarla per comprendere i vincoli normativi, i requisiti di sostenibilità ambientale e le modalità di utilizzo di combustibili alternativi secondo la normativa italiana.
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