Legge

Legge 82/2000

Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato.

Pubblicato: 08/04/2000 In vigore dal: 07/04/2000 Documento ufficiale

Quali sono i nuovi termini massimi di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato secondo il Decreto-Legge 82/2000?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 82/2000 modifica i termini di custodia cautelare specificamente per la fase del giudizio abbreviato, introducendo una disciplina parallela a quella del rito ordinario. La norma si applica ai procedimenti penali in cui il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438 del codice di procedura penale. La riforma era necessaria perché la legge 479/1999 aveva trasferito al rito abbreviato numerosi compiti precedentemente riservati al dibattimento ordinario, allungando i tempi processuali e rendendo inadeguati i vecchi termini di custodia. Il decreto introduce tre fasce temporali diverse in base alla gravità del reato: tre mesi per delitti con pena massima di reclusione fino a sei anni, sei mesi per delitti con pena massima fino a venti anni, e nove mesi per delitti con ergastolo o pena massima superiore a venti anni. Questi termini decorrono dall'emissione dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia, e si applicano fino alla pronuncia della sentenza di condanna.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 7 aprile 2000, n. 82

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 82/2000 # DECRETO-LEGGE 7 aprile 2000, n. 82 ## Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Viste le disposizioni del codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato; Rilevato che le profonde modifiche al sistema processuale penale introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 , in materia di rito abbreviato hanno trasferito su quest'ultimo una rilevante serie di incombenze in precedenza riservate alla sola sede dibattimentale, così dilatandone i tempi e rendendo inadeguato l'attuale meccanismo normativo di determinazione dei termini massimi di custodia cautelare nella parte incidente su tale fase processuale; Ritenuto coerente con la nuova fisionomia del giudizio abbreviato riservare ad esso una specifica fascia, in sede di determinazione dei termini di custodia cautelare, parallela a quella prevista per il giudizio che avvenga con il rito ordinario, ferma restando la durata complessiva dei predetti termini, al solo fine di riequilibrare tempi e scansioni della custodia stessa ed evitare scarcerazioni per decorrenza dei termini incongrue ed ingiustificate in relazione allo svolgimento in concreto dei relativi processi; Ritenuto che tale situazione straordinaria, che emerge come conseguenza di una recente modifica legislativa, non può che essere fronteggiata con apposito intervento legislativo urgente ai sensi dell' articolo 77 della Costituzione ; Ritenuta, altresì la necessità e l'urgenza di rettificare nel comma 4 dell'articolo 13 della predetta legge 16 dicembre 1999, n. 479 , un richiamo erroneo in materia di autenticazione della procura speciale rilasciata al difensore, al fine di rimuovere incertezze interpretative tali da determinare conseguenze negative per un numero rilevante di parti private costituite nel processo penale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Il comma 1 dell'articolo 303 del codice di procedura penale è così modificato: a) nella lettera a) le parole: "dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio ovvero senza che sia stata pronunciata una delle sentenze previste dagli artticoli 442, 448, comma 1, 561 e 563:" sono sostituite dalle seguenti: "dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438, ovvero senza che sia stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti:"; b) dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) dall'emissione dell'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 442: 1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; 2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto nel numero 1; 3) nove mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;".

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Il Decreto-Legge 82/2000 è il riferimento normativo per i termini di custodia cautelare nel giudizio abbreviato, disciplinando la durata massima della carcerazione preventiva in relazione alla gravità del reato e alla pena edittale. Avvocati penalisti e magistrati lo consultano per verificare i limiti temporali della custodia cautelare, evitare scarcerazioni per decorrenza dei termini e comprendere le modifiche introdotte al rito abbreviato dalla riforma del 1999.

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