Quali sono gli effetti del Decreto-Legge 81/2002 sulla sospensione dei termini processuali e amministrativi della Regione Lombardia?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 81/2002, emanato il 6 maggio 2002, è stato adottato in seguito al grave incidente che ha colpito il grattacielo Pirelli il 18 aprile 2002, distruggendo gli uffici legali, legislativi e generali della Regione Lombardia. La normativa sospende tutti i termini processuali civili, amministrativi e tributari nei quali la Regione è parte, con riferimento ai giudizi promossi con atti notificati fino al 18 aprile 2002, prorogando la sospensione fino al 31 ottobre 2002. Durante questo periodo, non possono essere fissate nuove udienze anteriori a tale data e quelle già programmate sono rinviate d'ufficio. La sospensione riguarda anche i termini di prescrizione e decadenza, sia legali che convenzionali, permettendo alla Regione di non perdere diritti per l'impossibilità materiale di agire. Inoltre, la Regione è esentata dal pagamento di oneri tributari e diritti per la copia di atti e documenti formati prima del 18 aprile 2002, facilitando il recupero della documentazione necessaria. La normativa non si applica ai procedimenti cautelari amministrativi, che mantengono la loro ordinaria tempistica.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 6 maggio 2002, n. 81
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 81/2002
# DECRETO-LEGGE 6 maggio 2002, n. 81
## Sospensione dei termini processuali, amministrativi e legali concernenti la regione Lombardia.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Considerata la gravità dell'incidente che ha colpito in data 18 aprile 2002 il grattacielo Pirelli, sede della regione Lombardia, a causa del quale sono andati distrutti e resi inaccessibili gli uffici legali e legislativi della regione ed alcuni uffici generali; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di sospendere per la regione colpita dal predetto evento i termini processuali e sostanziali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della giustizia e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 (( 1. Tutti i termini processuali dei giudizi civili, anche esecutivi, amministrativi e tributari nei quali sia parte la regione Lombardia, promossi con atti notificati a tutto il giorno 18 aprile 2002, sono sospesi sino al 31 ottobre 2002. Con riferimento a tali giudizi non possono essere fissate udienze in data anteriore a quella del 31 ottobre 2002, e quelle già fissate sono rinviate d'ufficio a data successiva alla stessa che viene comunicata alle parti. Le disposizioni che precedono non si applicano ai procedimenti cautelari amministrativi. Sono parimenti sospesi, fino al 31 ottobre 2002, i termini di prescrizione e di decadenza, legali e convenzionali, anche ai fini tributari, in corso al 18 aprile 2002, al cui rispetto è tenuta la regione Lombardia. 2. La regione Lombardia è esente, in relazione ai procedimenti in cui è parte, dal pagamento di oneri tributari e diritti, comunque denominati, per la copia, presso gli uffici giudiziari, anche penali, di atti di parte e giudiziari, documenti e provvedimenti formati anteriormente al 18 aprile 2002, oltre che per l'eventuale certificazione di conformità dei medesimi. Resta fermo il potere di sospensione o di differimento da parte del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall' articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 . 3. Sono altresì differiti, sino al 31 ottobre 2002, i termini al cui rispetto è tenuta la regione Lombardia nell'ambito di procedimenti amministrativi di qualsiasi natura e da qualsiasi altra amministrazione posti in essere anteriormente alla data del 18 aprile 2002)) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 2 luglio 2002, n. 131 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81 ".
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Il Decreto-Legge 81/2002 rappresenta un intervento straordinario di sospensione dei termini processuali, amministrativi e tributari che riguarda specificamente la Regione Lombardia. Commercialisti e consulenti legali devono considerare questa normativa quando gestiscono controversie tributarie, giudizi civili ed esecutivi, prescrizioni e decadenze che coinvolgono l'ente regionale, nonché l'esenzione da diritti e oneri per la documentazione danneggiata nell'incidente.
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