Legge

Legge 81/2001

Norme in materia di disciplina dell'attivita' di Governo.

Pubblicato: 30/03/2001 In vigore dal: 26/03/2001 Documento ufficiale

Quali sono le principali novità introdotte dalla Legge 81/2001 riguardo ai Sottosegretari di Stato e alla loro partecipazione al Governo?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 81/2001 modifica la disciplina dei Sottosegretari di Stato, introducendo la figura del "vice ministro" come qualifica speciale attribuibile a un massimo di dieci Sottosegretari. Questa qualifica può essere conferita quando al Sottosegretario vengono delegate competenze relative all'intera area di uno o più dipartimenti ministeriali o direzioni generali. La delega deve essere conferita dal Ministro competente e approvata dal Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio. La norma mantiene ferma la responsabilità politica e i poteri di indirizzo del Ministro, garantendo che la creazione di vice ministri non comporti una frammentazione dell'autorità ministeriale. Un aspetto rilevante è che i vice ministri possono essere invitati dal Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri senza diritto di voto, per riferire su questioni attinenti alle loro deleghe. Questa disposizione rappresenta un rafforzamento del ruolo dei vice ministri nel processo decisionale governativo, pur mantenendo la struttura gerarchica tradizionale.

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Riferimento normativo

LEGGE 26 marzo 2001, n. 81

Testo normativo

LEGGE n. 81/2001 # LEGGE 26 marzo 2001, n. 81 ## Norme in materia di disciplina dell'attivita' di Governo. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. All' articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fermi restando la responsabilità politica e i poteri di indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell' articolo 95 della Costituzione , a non più di dieci Sottosegretari può essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative all'intera area di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal Ministro competente, è approvata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri". 2. All' articolo 10, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I vice ministri di cui al comma 3 possono essere invitati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti e questioni attinenti alla materia loro delegata". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 marzo 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario), come modificato dalla presente legge: "Art. 10 (Sottosegretari di Stato). - 1. I Sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro che il Sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei Ministri. 2. Prima di assumere le funzioni i Sottosegretari di Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei Ministri con la formula di cui all'art. 1. 3. I Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fermi restando la responsabilità politica e i poteri di indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell' art. 95 della Costituzione , a non più di dieci Sottosegretari può essere attribuito il titolo di vice Ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative all'intera area di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal Ministro competente, è approvata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. 4. I Sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformità alle direttive del Ministro e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze. I vice ministri di cui al comma 3 possono essere invitati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti e questioni attinenti alla materia loro delegata. 5. Oltre al Sottosegretario di Stato nominato segretario del Consiglio dei Ministri, possono essere nominati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri altri Sottosegretari per lo svolgimento di determinati compiti e servizi. La legge sull'organizzazione dei Ministeri determina il numero e le attribuzioni dei Sottosegretari. Entro tali limiti i Sottosegretari sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai Ministeri.". - Si riporta il testo dell' art. 95 della Costituzione : "Art. 95. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei Ministri. I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.".

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La Legge 81/2001 disciplina l'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, introducendo modifiche all'articolo 10 della legge 400/1988 sui Sottosegretari di Stato. I concetti chiave riguardano la figura del vice ministro, le deleghe ministeriali, la responsabilità politica secondo l'articolo 95 della Costituzione, e la partecipazione ai lavori del Consiglio dei Ministri. Questa normativa è rilevante per chi studia l'organizzazione amministrativa dello Stato, la struttura del Governo e i rapporti tra organi costituzionali.

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