Proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci,
formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi
amministrativi della Croce Rossa.
Quali termini sono stati prorogati dal Decreto-Legge 8/2002 per i medici a tempo definito e quali altre materie regola?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 8/2002 è un provvedimento di urgenza emanato dal Presidente della Repubblica il 7 febbraio 2002 che proroga diversi termini amministrativi e normativi in scadenza. In particolare, modifica l'articolo 15-bis del decreto legislativo 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria), differendo da febbraio a dicembre 2002 i termini relativi ai medici con contratti a tempo determinato nel sistema sanitario nazionale. Il decreto affronta inoltre questioni trasversali che riguardano la pubblica amministrazione sanitaria e universitaria: la registrazione di farmaci con procedura di mutuo riconoscimento europeo, la ricostituzione della Commissione nazionale per la formazione sanitaria continua, il rinnovo del Consiglio universitario nazionale e la riorganizzazione degli organi amministrativi dell'Associazione italiana della Croce Rossa. Si tratta di un decreto-legge, strumento normativo eccezionale utilizzato solo in caso di straordinaria necessità e urgenza, che richiede successiva conversione in legge entro 60 giorni per mantenere efficacia.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 7 febbraio 2002, n. 8
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 8/2002
# DECRETO-LEGGE 7 febbraio 2002, n. 8
## Proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci,
formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi
amministrativi della Croce Rossa.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il differimento di termini relativi ai medici a tempo definito, ai farmaci registrati con procedura di mutuo riconoscimento, alla ricostituzione della Commissione nazionale per la formazione sanitaria continua, al Consiglio universitario nazionale ed agli organi amministrativi dell'Associazione italiana della Croce Rossa; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 febbraio 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della salute e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro per gli affari regionali; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 (( (Modifica all'art. 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) )) (( 1. Al comma 3 dell'art. 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , come modificato dal comma 5-bis dell'art. 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 , le parole: "1 febbraio 2002 sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002 ". ))
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Il Decreto-Legge 8/2002 è rilevante per chi opera nel settore sanitario pubblico e universitario, in particolare riguardo a contratti medici a tempo determinato, procedure di autorizzazione farmaceutica e governance delle istituzioni sanitarie. Amministratori pubblici, direttori sanitari e responsabili delle risorse umane consultano questa normativa per comprendere le proroghe dei termini amministrativi, le scadenze per la ricostituzione di commissioni nazionali e i vincoli temporali per l'adeguamento organizzativo della Croce Rossa italiana.
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