Legge

Legge 799/1967

Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche.

Pubblicato: 15/09/1967 In vigore dal: 02/08/1967 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 2 agosto 1967, n. 799

Testo normativo

LEGGE n. 799/1967 # LEGGE 2 agosto 1967, n. 799 ## Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L' articolo 8 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , modificato con legge 30 maggio 1949, n. 694 , è sostituito dal seguente: "Art. 8. - Le licenze di caccia e di uccellagione autorizzano l'esercizio venatorio in tutto il territorio nazionale. La licenza di caccia ha la durata di anni 6 dal giorno del rilascio ed è concessa e revocata dal prefetto o dal questore, secondo le rispettive competenze, a norma delle leggi di pubblica sicurezza. L'esercizio dell'uccellagione è consentito fino al 31 marzo 1969. Il rilascio di nuove licenze di uccellagione è sospeso dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le licenze già concesse sono prorogate di diritto sino al 31 marzo 1969 e sono soggette transitoriamente alle norme che disciplinano le licenze di caccia. La validità della licenza è subordinata al pagamento annuale della relativa tassa che si effettua mediante l'applicazione di speciali marche di concessione governativa per l'importo di cui agli articoli 90 e 91, annullate dagli uffici postali. Qualora l'autorità competente non dovesse accogliere la domanda di concessione o di rinnovazione della licenza, al richiedente saranno rimborsate le somme versate. Per il rilascio della prima concessione di licenza di caccia; nonchè per la restituzione della licenza medesima nei casi di ritiro o sospensione a seguito di infrazione, l'interessato deve produrre anche il certificato medico di idoneità e il certificato di abilitazione all'esercizio venatorio da rilasciarsi dai Comitati provinciali della caccia, secondo le disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Le licenze per l'esercizio della caccia e della uccellagione autorizzano il titolare, durante l'esercizio venatorio, a portare qualsiasi utensile da punta o da taglio atto a provvedere ad ogni esigenza venatoria ed a portare, altresì, più fucili, quando ciò sia richiesto dalle consuetudini di talune forme di caccia. La Prefettura e la Questura devono comunicare ogni mese al comitato provinciale della caccia la concessione, la sospensione o la revoca delle licenze sopra indicate. Per l'uso della licenza di caccia si deve dimostrare in ogni momento di avere l'assicurazione per un capitale unico di responsabilità civile verso terzi pari ad un minimo di lire 5 milioni. I contravventori sono puniti con la revoca della licenza da tre a cinque anni, oltre alle pene previste dall'articolo 7 a carico di chi caccia senza licenza. Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'interno e per l'agricoltura e foreste, saranno determinati i modelli delle licenze di caccia e le loro caratteristiche".

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 799/1967 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Legge 154/2026
Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa di impianti di interesse…
Legge 153/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi del…
Legge 152/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 1…
Legge 145/2026
Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante misure u…
Legge 144/2026
Disposizioni urgenti per la funzionalita' della pubblica amministrazione e degl…
Legge 143/2026
Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilita' di determinate ti…
Legge 142/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 1…
Legge 140/2026
Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti …

Altre normative del 1967

Estinzione della "Pia fondazione liceale Francesco Gubitosi" di Cosenza. Decreto del Presidente della Repubblica 1534 Cambiamento dell'attuale denominazione dell'istituto "Andrea Doria", con sede in Roma. Decreto del Presidente della Repubblica 1533 Trasformazione dell'istituto professionale di Stato per il commercio "U. di Savoia" in sc… Decreto del Presidente della Repubblica 1532 Concessione di servizi di trasporto aereo di linea con elicottero alla Societa' italiana … Decreto del Presidente della Repubblica 1531 Istituzione di una accademia di belle arti con annesso liceo artistico in Catania. Decreto del Presidente della Repubblica 1529 Istituzione di una accademia di belle arti in Urbino. Decreto del Presidente della Repubblica 1530 Istituzione di un istituto tecnico femminile in Campobasso. Decreto del Presidente della Repubblica 1527 Coordinamento della scuola professionale alberghiera di Anzio con l'istituto professional… Decreto del Presidente della Repubblica 1528

Altri Legge

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova c… 139/2026 Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. (26G00153) 137/2026 Delega al Governo per il sostegno delle attivita' educative e ricreative non formali. (26… 135/2026 Disposizioni in materia di insequestrabilita' delle opere d'arte prestate da Stati esteri… 134/2026 Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei m… 133/2026 Istituzione della Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal… 132/2026
Vedi tutti i Legge →