Quali sono gli obblighi del Registro italiano dighe secondo il Decreto-Legge 79/2004 in materia di identificazione e comunicazione delle grandi dighe fuori esercizio?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 79/2004 affida al Registro italiano dighe il compito di identificare e catalogare le grandi dighe fuori esercizio che rappresentano un rischio per le popolazioni a valle, in particolare quelle per cui non è stata rinnovata la concessione e non è stata effettuata la dismissione definitiva. Il Registro deve predisporre un elenco dettagliato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, indicando le caratteristiche tecniche e lo stato delle opere, basandosi sul registro degli iscritti e sull'attività di vigilanza prevista dalla normativa precedente. Questo elenco deve essere comunicato alle regioni, province autonome, prefetture e autorità di bacino territorialmente competenti, che hanno a loro volta 30 giorni per segnalare eventuali altre dighe fuori esercizio presenti nel loro territorio che rispondono ai medesimi criteri. La normativa definisce la "dismissione definitiva" come la demolizione anche parziale dell'opera di sbarramento, purché sia garantita la sicurezza del sito, stabilendo così uno standard minimo per la messa in sicurezza delle infrastrutture idriche abbandonate.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 29 marzo 2004, n. 79
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 79/2004
# DECRETO-LEGGE 29 marzo 2004, n. 79
## Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe <em><strong>((e di edifici istituzionali))</strong></em>.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la messa in sicurezza delle grandi dighe per le quali risulti assente il concessionario di derivazione o il richiedente la concessione e per le quali non abbia avuto luogo la dismissione definitiva, tenuto conto che le stesse dighe costituiscono un potenziale rischio per le popolazioni a valle da salvaguardarsi ai fini della pubblica incolumità, nonchè la indifferibilità di effettuare aggiornate verifiche sismiche ed idrologiche per consentire il completamento delle attività di rivalutazione delle condizioni di sicurezza delle grandi dighe esistenti sul territorio nazionale, nonchè per altri interventi ed iniziative relativi a compiti istituzionali e di sicurezza della collettività, affidati alla Protezione civile; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Individuazione di grandi dighe da mettere in sicurezza 1. Il Registro italiano dighe, sulla base del registro degli iscritti di cui all' articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166 , nonchè delle risultanze dell'attività di vigilanza ((prevista dal regolamento)) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 , ((entro sessanta)) giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua, predisponendo apposito elenco con l'indicazione delle caratteristiche tecniche e dello stato delle opere, le dighe fuori esercizio, aventi le caratteristiche di cui all' articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 , per le quali non sia stata rinnovata o richiesta la concessione e per le quali non abbia avuto luogo la dismissione definitiva della diga, così da costituire una condizione di rischio per le popolazioni a valle. Ai fini delle disposizioni di cui al presente comma, per dismissione definitiva di una diga si intende la demolizione anche parziale dell'opera di sbarramento purchè risulti garantita la sicurezza del sito. 2. L'elenco delle opere di cui al comma 1 è comunicato dal Registro italiano dighe alle regioni, alle province autonome ((, alle prefetture-uffici territoriali del Governo)) e alle autorità di bacino territorialmente interessate, anche in relazione al rischio idraulico a valle. Le regioni, le province autonome e le autorità di bacino segnalano al Registro italiano dighe ((, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'elenco delle opere di cui al comma 1,)) la presenza nel loro territorio di eventuali altre dighe fuori esercizio, aventi le caratteristiche di cui al comma 1, tenendo anche conto delle risultanze dell'attività straordinaria di ricognizione lungo i corsi d'acqua di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 .
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Il Decreto-Legge 79/2004 riguarda la sicurezza delle grandi dighe, la gestione del rischio idraulico e la responsabilità amministrativa degli enti pubblici in materia di protezione civile. Professionisti del settore infrastrutturale, ingegneri e amministratori pubblici consultano questa normativa per comprendere gli obblighi di vigilanza, dismissione definitiva e comunicazione alle autorità competenti in caso di opere fuori esercizio.
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