Quali interventi finanziari prevede la Legge 79/2001 a favore del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII e come vengono finanziati?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 79/2001 è una norma speciale che stanzia risorse finanziarie straordinarie per il comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (in provincia di Bergamo) e per la provincia stessa. La legge prevede due tipologie di interventi: un contributo integrativo non superiore a 3 miliardi di lire annui per il comune negli anni 2001, 2002 e 2003, e un contributo straordinario di 5 miliardi di lire annui alla provincia di Bergamo per gli anni 2001 e 2002, destinato specificamente al potenziamento della rete stradale provinciale di accesso al comune. Il finanziamento di questi interventi avviene mediante riduzione dello stanziamento del "Fondo speciale" iscritto nel bilancio triennale 2000-2002 presso il Ministero del Tesoro, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei Lavori Pubblici. L'onere complessivo è valutato in 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001 e 2002, rappresentando una misura di sostegno territoriale finalizzata allo sviluppo infrastrutturale e al rafforzamento della viabilità di accesso al territorio comunale.
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Riferimento normativo
LEGGE 14 marzo 2001, n. 79
Testo normativo
LEGGE n. 79/2001
# LEGGE 14 marzo 2001, n. 79
## Interventi in favore del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Art. 1 1. In sede di ripartizione dei contributi erariali agli enti locali, sulla eventuale quota di incremento annuale dei contributi stessi, è riservato, per ciascuno degli anni 2001, 2002, e 2003 un contributo integrativo non superiore a lire 3 miliardi al comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII. 2. Per gli anni 2001 e 2002 è autorizzato un contributo straordinario di lire 5 miliardi annue alla provincia di Bergamo per il potenziamento della rete stradale provinciale di accesso al comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII. 3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 marzo 2001 Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell' articolo 86 della Costituzione MANCINO Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino
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La Legge 79/2001 riguarda contributi erariali agli enti locali, stanziamenti di bilancio e finanziamenti straordinari per enti territoriali. È rilevante per chi segue le finanze pubbliche locali, le province e i comuni, in particolare per quanto concerne la ripartizione dei contributi dello Stato, il Fondo speciale di bilancio e gli interventi infrastrutturali finanziati mediante riduzione di stanziamenti ministeriali.
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