Quali sono gli importi del contributo annuo concesso all'Associazione culturale "Villa Vigoni" di Menaggio e quali obblighi di rendicontazione sono previsti?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 78/2002 disciplina l'aumento del finanziamento pubblico all'Associazione culturale "Villa Vigoni", con sede a Menaggio (Como). L'atto normativo eleva il contributo annuo da 154.937 euro a 464.811 euro per l'anno 2002, riducendolo successivamente a 309.874 euro a partire dal 2003. Successivamente, il D.L. 107/2011 e il D.L. 227/2012 hanno incrementato ulteriormente il contributo di 60.000 euro rispettivamente a decorrere dal 2011 e dal 2013. L'Associazione è obbligata a presentare entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione dettagliata al Ministero degli Affari Esteri, attestante le attività svolte e le spese sostenute con i fondi statali ricevuti. In caso di mancata presentazione della relazione annuale, il contributo statale viene automaticamente sospeso, garantendo così il controllo sulla corretta utilizzazione delle risorse pubbliche e la trasparenza nella gestione dei fondi.
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Riferimento normativo
LEGGE 23 aprile 2002, n. 78
Testo normativo
LEGGE n. 78/2002
# LEGGE 23 aprile 2002, n. 78
## Aumento del contributo ordinario all'Associazione culturale "Villa
Vigoni", con sede in Menaggio.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il contributo annuo, pari a 154.937 euro, concesso all'Associazione culturale "Villa Vigoni", con sede in Menaggio, ai sensi della legge 17 maggio 1991, n. 161 , viene elevato a 464.811 euro per l'anno 2002 e a 309.874 euro a decorrere dall'anno 2003. (1) ((2)) 2. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Associazione di cui al comma 1 è tenuta a presentare al Ministero degli affari esteri una relazione attestante l'attività svolta e le spese sostenute con il contributo dello Stato. In caso di mancata presentazione della relazione, il contributo statale viene sospeso. ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 12 luglio 2011, n. 107 , convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2011, n. 130 , ha disposto (con l'art. 3, comma 18) che "Il contributo di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 2002, n. 78 , è incrementato, a decorrere dall'anno 2011, di euro 60.000. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione del presente comma, pari a euro 60.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170 ". ------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 28 dicembre 2012, n. 227 , convertito con modificazioni dalla L. 1 febbraio 2013, n. 12 , ha disposto (con l'art. 6, comma 15) che "Il contributo di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 2002, n. 78 , è incrementato, a decorrere dall'anno 2013, di euro 60.000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170 ".
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La Legge 78/2002 riguarda i contributi ordinari a enti culturali e associazioni no-profit, con particolare riferimento ai vincoli di rendicontazione e tracciabilità della spesa pubblica. Commercialisti e responsabili amministrativi di associazioni culturali devono conoscere gli obblighi di reporting annuale, le modalità di documentazione delle spese e le conseguenze della mancata presentazione della relazione attestativa. Il finanziamento pubblico a enti culturali rappresenta un aspetto rilevante della gestione amministrativa e della conformità normativa per organizzazioni che ricevono fondi statali.
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