Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie.
Quali sono gli effetti della Legge 75/1993 sulla conversione del decreto-legge 16/1993 e quali atti rimangono validi?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 75/1993 del 24 marzo converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, che conteneva disposizioni urgenti in materia tributaria. Il decreto originario affrontava questioni rilevanti come le imposte sui redditi, i trasferimenti di immobili ad uso abitativo, la definizione agevolata di pendenze tributarie e l'abolizione della ritenuta sugli interessi da depositi bancari. La conversione in legge conferisce carattere definitivo a queste disposizioni, che altrimenti sarebbero decadute. L'articolo 1 della legge stabilisce che tutti gli atti e i provvedimenti adottati sulla base di numerosi decreti-legge precedenti (dal 1992 al gennaio 1993) rimangono validi ed efficaci, salvaguardando così i rapporti giuridici già sorti e gli effetti già prodottisi. Questo è particolarmente importante per le dichiarazioni presentate, i versamenti eseguiti e gli obblighi assunti dai contribuenti entro i termini previsti dai decreti precedenti. La norma garantisce continuità normativa e certezza giuridica, evitando che scadenze e adempimenti tributari vengano invalidati dalla conversione legislativa.
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Riferimento normativo
LEGGE 24 marzo 1993, n. 75
Testo normativo
LEGGE n. 75/1993
# LEGGE 24 marzo 1993, n. 75
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23
gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui
redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di
termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze
tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi
ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari,
nonche' altre disposizioni tributarie.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 , recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonchè altre disposizioni tributarie, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174, 27 aprile 1992, n. 269, 19 giugno 1992, n. 316, e 25 giugno 1992, n. 319 ; restano in particolare validi ed efficaci a tutti gli effetti, compreso l'obbligo di effettuare gli ulteriori versamenti rateali, le dichiarazioni e le istanze presentate, nonchè i versamenti eseguiti entro i termini indicati nel predetto decreto-legge n. 319 del 1992 ; dal termine previsto dal comma 1 dell'articolo 2 del medesimo decreto decorre quello per la vidimazione dell'inventario di cui all' articolo 2217, terzo comma, del codice civile e all' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , come modificati dall' articolo 8, commi 2 e 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 . Restano altresì validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1› febbraio 1992, n. 47, nonchè dei decreti-legge 26 marzo 1992, n. 244, 26 maggio 1992, n. 298, 24 luglio 1992, n. 348, 24 settembre 1992, n. 388, e 24 novembre 1992, n. 455 , anche ai fini dei successivi adempimenti concernenti le dichiarazioni annuali ed i relativi controlli, e dell' articolo 5 dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293 , nonchè del decreto-legge 27 novembre 1992, n. 462 , recante disposizioni urgenti e necessarie per assicurare il funzionamento del servizio di distribuzione dei generi di monopolio. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni recate dall' articolo 7 del decreto- legge 23 gennaio 1993, n. 16 ; i predetti rapporti giuridici conservano validità ed hanno efficacia anche ai fini degli adempimenti da essi previsti e delle obbligazioni assunte. AVVERTENZA: Il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 1993. A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del giorno 30 aprile 1993.
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La Legge 75/1993 riguarda la conversione di decreti-legge tributari e la sanatoria di atti amministrativi, interessando direttamente commercialisti e consulenti fiscali che gestiscono definizioni agevolate, versamenti rateali e dichiarazioni dei redditi. I professionisti devono conoscere questa norma per comprendere la validità retroattiva di adempimenti tributari, la regolarità di versamenti eseguiti e l'efficacia delle istanze presentate secondo i decreti-legge del 1992, nonché gli effetti sulla vidimazione degli inventari secondo il codice civile e il DPR 600/1973.
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