Legge

Legge 75/1987

Modifica dell'articolo 285 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, concernente la manutenzione degli impianti telefonici urbani, interni, supplementari ed accessori.

Pubblicato: 11/03/1987 In vigore dal: 06/03/1987 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 6 marzo 1987, n. 75

Testo normativo

LEGGE n. 75/1987 # LEGGE 6 marzo 1987, n. 75 ## Modifica dell'articolo 285 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, concernente la manutenzione degli impianti telefonici urbani, interni, supplementari ed accessori. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. L'articolo 285 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 , è abrogato e sostituito dal seguente: "Gli abbonati hanno facoltà, nei limiti e con le modalità stabilite nel regolamento, di provvedere direttamente o di servirsi dell'esercente o di ditte autorizzate per la fornitura e messa in opera delle apparecchiature terminali, non facenti parte dell'impianto principale, abilitate totalmente o parzialmente a comunicare con la rete telefonica pubblica, nonchè delle condutture ed accessori relativi, salvo il collaudo e l'allacciamento all'impianto principale da parte dell'esercente. La manutenzione degli impianti suddetti deve essere assicurata dal titolare dell'abbonamento che dovrà provvedervi tramite l'esercente o a mezzo delle ditte di cui al precedente comma, in possesso di autorizzazione di grado adeguato alla potenzialità e complessità dell'impianto da affidare in manutenzione. Le amministrazioni statali possono provvedere, anche con personale specializzato alle proprie dipendenze, alla manutenzione delle apparecchiature terminali non facenti parte dell'impianto principale, restando a cura dell'esercente soltanto il collaudo e l'allacciamento all'impianto principale". 2. Per gli impianti esistenti, già collegati alla rete pubblica, la nuova disciplina concernente la manutenzione degli stessi sarà attuata a partire dal diciottesimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per gli impianti di proprietà dell'esercente la cui manutenzione continuerà a cura dello stesso fino alla scadenza dei relativi contratti di noleggio, e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 marzo 1987 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

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