Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, recante misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (11G0116)
Cosa prevede la Legge 74/2011 riguardo agli assegni una tantum per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei vigili del fuoco?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 74/2011 è una legge di conversione che trasforma in legge ordinaria il decreto-legge 27/2011, emanato dal Governo il 26 marzo 2011. Si applica al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevedendo misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum (pagamenti singoli e straordinari) a favore di questi operatori. La legge non modifica sostanzialmente il contenuto del decreto originario, ma lo sottopone al procedimento di conversione parlamentare con alcune modificazioni tecniche riportate in allegato. In pratica, rappresenta un intervento di natura retributiva e previdenziale nei confronti del personale in servizio presso le amministrazioni della sicurezza e della difesa. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (24 maggio 2011), con efficacia retroattiva dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto-legge originario.
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Riferimento normativo
LEGGE 23 maggio 2011, n. 74
Testo normativo
LEGGE n. 74/2011
# LEGGE 23 maggio 2011, n. 74
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 marzo
2011, n. 27, recante misure urgenti per la corresponsione di assegni
una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (11G0116)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27 , recante misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 maggio 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano Avvertenza: Il decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 71 del 28 marzo 2011. A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 44.
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La Legge 74/2011 riguarda misure urgenti, assegni una tantum e corresponsione di somme al personale delle Forze di polizia, Forze armate e vigili del fuoco. È rilevante per questioni di retribuzioni pubbliche, decreto-legge e conversione in legge ordinaria. Consulenti del settore pubblico e amministrazioni della sicurezza la consultano per aspetti di erogazioni straordinarie, trattamento economico del personale in servizio e conformità normativa.
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