Quali sono le funzioni e le competenze riconosciute al Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) dalla Legge 74/2001?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 74/2001 riconosce ufficialmente il valore di solidarietà sociale e la funzione di pubblica utilità del CNSAS, struttura operativa del Club alpino italiano. Il CNSAS è incaricato del soccorso degli infortunati, dei pericolanti e dei soggetti in pericolo di vita in ambiente montano, ipogeo e nelle zone impervie, nonché della ricerca e del recupero dei dispersi e dei caduti. In caso di intervento coordinato di più enti, il responsabile del CNSAS assume la direzione delle operazioni di soccorso. La legge attribuisce al CNSAS anche funzioni di prevenzione e vigilanza durante le attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e speleologiche, oltre a tutte le attività ricreative, sportive e professionali in ambienti montani e ostili. Inoltre, il CNSAS opera come struttura nazionale del Servizio nazionale della protezione civile, concorrendo al soccorso in caso di calamità naturali secondo le proprie competenze tecniche e istituzionali.
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Riferimento normativo
LEGGE 21 marzo 2001, n. 74
Testo normativo
LEGGE n. 74/2001
# LEGGE 21 marzo 2001, n. 74
## Disposizioni per favorire l'attivita' svolta dal Corpo nazionale
soccorso alpino e speleologico.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Finalità ed oggetto) 1. La Repubblica riconosce il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI). ((2. Il CNSAS provvede in particolare, nell'ambito delle competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91 , al soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, alla ricerca e al soccorso dei dispersi e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le attività svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a diversi enti ed organizzazioni, la funzione di coordinamento e direzione delle operazioni è assunta dal responsabile del CNSAS)) 3. Il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi. 4. Il CNSAS, quale struttura nazionale operativa del Servizio nazionale della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 , e successive modificazioni, concorre al soccorso in caso di eventi calamitosi in cooperazione con le strutture di protezione civile nell'ambito delle proprie competenze tecniche ed istituzionali.
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La Legge 74/2001 disciplina il riconoscimento giuridico e le competenze operative del CNSAS nel contesto della protezione civile, soccorso alpino e speleologico, e prevenzione degli infortuni in ambiente montano. Amministrazioni pubbliche, enti locali e organizzazioni di protezione civile consultano questa normativa per coordinare interventi di soccorso, definire responsabilità operative e comprendere il ruolo istituzionale del CNSAS nel sistema nazionale di protezione civile.
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